Corte costituzionale
Sentenza n. 374/1989
Corte cost., sent. 6 luglio 1989, n. 374
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 374/1989
- Data di deposito
- 6 luglio 1989
- Data di decisione
- 3 luglio 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:374
Norme oggetto del giudizio
- art. 42, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 13877
La particolare vocazione familiare riconosciuta alla donna dalla Costituzione (art. 37) giustifica, ai fini del collocamento anticipato in pensione, l'attribuzione solo a suo favore - e non anche del lavoratore - di benefici, quali quello dell'aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni per il compimento dell'anzianita' necessaria a maturare il diritto a pensione, volendosi, nella specie, consentire alla donna una sua scelta, che la proietti piu' intensamente nell'ambito familiare, attenuandone il conseguente disagio economico. La finalita' di agevolare tale scelta, rende pertanto il beneficio di cui trattasi non irrazionale ne' discriminatorio, in quanto volto al perseguimento di un valore costituzionalmente protetto a fronte del quale appare di mero fatto il pregiudizio lamentato nei confronti del lavoratore. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 3, 39, secondo comma, 31, primo comma, 37 e 51 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - S.n. 498/1988, 252/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 31, primo comma, 37 e 51 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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