Corte costituzionale
Sentenza n. 30/1989
Corte cost., sent. 2 febbraio 1989, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/1989
- Data di deposito
- 2 febbraio 1989
- Data di decisione
- 25 gennaio 1989
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:30
Norme oggetto del giudizio
- nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 6685 del 27 maggio 1988
Parametri
Massime
Massima n. 12992
REGIONE LOMBARDIA - AUTONOMIA FINANZIARIA Non spetta allo Stato sottoporre, attraverso i propri organi di ragioneria, a riscontro amministrativo contabile i rendiconti amministrativi semestrali relativi ai contributi assegnati alla regione a carico del fondo per la protezione civile, poiche', ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 159 del 1984, nel testo sostituito dalla legge n. 730 del 1986, riscontri siffatti sono previsti esclusivamente in ordine all'attivita' contabile di soggetti delegati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ad impegnare le spese a carico del fondo suddetto, con espressa salvezza del sistema di controllo istituzionale stabilito per gli enti destinatari delle somme, fra i quali sono da comprendere le regioni, che non possono considerarsi delegate dal Ministro in quanto dotate di autonomia contabile, organizzativa e legislativa costituzionalmente garantita, con la conseguenza che i contributi ad esse erogati, sia pure con vincolo di destinazione ai vari Comuni, vengono inserite nella loro contabilita' e nel loro bilancio, soggiacendo la relativa attivita' di utilizzazione soltanto al menzionato sistema di controlli istituzionali e non anche a quello della regioneria generale dello Stato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato la sottoposizione a riscontro amministrativo contabile di rendiconti amministrativi semestrali relativamente ai contributi assegnati alla Regione a carico del fondo per la protezione civile;
Per l'effetto annulla le relative note della Ragioneria Regionale di Milano e della Ragioneria Generale dello Stato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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