Corte costituzionale
Sentenza n. 104/1989
Corte cost., sent. 9 marzo 1989, n. 104
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 104/1989
- Data di deposito
- 9 marzo 1989
- Data di decisione
- 22 febbraio 1989
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:104
Norme oggetto del giudizio
- nota della Procura generale Corte dei conti del 7 giugno 1988
Parametri
Massime
Massima n. 12997
REGIONE LOMBARDIA - PROVVEDIMENTI - CONFERIMENTO DI INCARICHI Il procuratore generale della Corte dei conti, nella promozione dei giudizi, agisce nell'esercizio di una funzione obiettiva e neutrale di vigilanza sulla osservanza delle leggi e di repressione di danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, ma non gli compete l'amplissimo potere di svolgere indagini a propria discrezione in un ampio settore dell'amministrazione, senza che, secondo le circostanze, sia presumibile la commissione di illeciti siffatti, poiche', altrimenti, la sua attivita' inquisitoria, ove non suffragata da elementi concreti e specifici e svolta sulla base di mere ipotesi ed astratte supposizioni, in relazione ad un intero settore di attivita' amministrativa, specie se questa sia gia' stata assoggettata tempestivamente ai previsti controlli istituzionali, trasmoderebbe in una vera e propria attivita' di controllo da parte di un organo che, per legge, non e' abilitato ad effettuarlo. (Nella specie, alla stregua di tale principio, la Corte ha statuito non spettare allo Stato e, per esso, alla Procura generale della Corte dei conti, ordinare alla Regione Lombardia, indipendentemente dalla contestazione di specifiche ipotesi di responsabilita', la trasmissione dell'elenco completo di tutti gli incarichi professionali di qualsiasi genere conferiti da organi regionali a persone fisiche o giuridiche nel periodo compreso fra il gennaio 1982 ed il marzo 1988).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso alla Procura Generale della Corte dei conti, ordinare alla Regione Lombardia, indipendentemente dalla contestazione di specifiche ipotesi di responsabilità, la trasmissione dell'elenco completo di tutti gli incarichi professionali di qualsiasi genere conferiti da organi regionali a persone fisiche o giuridiche nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1982 ed il 15 marzo 1988;
Annulla, conseguentemente, le note della Procura Generale della Corte dei Conti in data 15 marzo 1988 e 7 giugno 1988, prot. n. 243240/VTR.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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