Corte costituzionale
Ordinanza n. 520/1989
Corte cost., ord. 30 novembre 1989, n. 520
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 520/1989
- Data di deposito
- 30 novembre 1989
- Data di decisione
- 15 novembre 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:520
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, lett.d, legge n. 1308 del 16 dicembre 1961
- art. 10, ultimo co., legge n. 1345 del 20 dicembre 1961
- art. 5, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 1080 del 28 dicembre 1970
- art. 1, comma 2, legge n. 425 del 6 agosto 1984
- art. 9, comma 2, legge n. 97 del 2 aprile 1979
Parametri
Massime
Massima n. 14333
Le questioni di legittimita' costituzionale delle norme , anche di interpretazione autentica, che disciplinano il regime degli aumenti periodici di stipendio per le varie categorie di magistrati, vanno dichiarate manifestamente infondate, in quanto il giudice 'a quo' non prospetta argomenti nuovi o ulteriori rispetto a quelli gia' esaminati in precedenti pronunce di non fondatezza e di manifesta infondatezza. (Questioni concernenti l'art. 1, comma secondo, L. 6 agosto 1984 n. 425, in riferimento agli artt. 24, 102 e 113 Cost.; e l'art. 9, comma secondo, L. 2 aprile 1979 n.97, in relazione all'art. 5, ultimo comma, d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1080, all'art. 2, lett.d), L. 16 dicembre 1961 n. 1308 ed all'art. 10, ultimo comma, L. 20 dicembre 1961 n. 1345 cosi' come interpretati dall'art. 1, comma secondo, L. n. 425 cit.; nonche', "per quanto di ragione", il medesimo art. 1, comma secondo, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - S. n. 413/1988; O.nn. 1047 e 1083/1988, 48/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 102 e 103 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con le ordinanze di cui in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), in relazione all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 ed all'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (così come interpretati dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425), nonché, "per quanto di ragione", del medesimo art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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