Corte costituzionale
Ordinanza n. 162/1989
Corte cost., ord. 21 marzo 1989, n. 162
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 162/1989
- Data di deposito
- 21 marzo 1989
- Data di decisione
- 8 marzo 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:162
Norme oggetto del giudizio
- art. 254, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
Parametri
Massime
Massima n. 15343
Questione gia' dichiarata inammissibile e, successivamente, manifestamente inammissibile, in quanto comportante emanazione di pronuncia additiva, preclusa dal carattere tipico ed esclusivo dei comportamenti considerati, nonche' l'intervento in una materia riservata all'esclusiva discrezionalita' del legislatore. - S. n. 411/1988; O. n. 549/1988 e 794/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 254 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 97 e 103 della Costituzione, dalla Corte dei conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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