Corte costituzionale

Ordinanza n. 162/1989

Corte cost., ord. 21 marzo 1989, n. 162

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
162/1989
Data di deposito
21 marzo 1989
Data di decisione
8 marzo 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:162

Norme oggetto del giudizio

  • art. 254, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934

Parametri

Massime

Massima n. 15343

Questione gia' dichiarata inammissibile e, successivamente, manifestamente inammissibile, in quanto comportante emanazione di pronuncia additiva, preclusa dal carattere tipico ed esclusivo dei comportamenti considerati, nonche' l'intervento in una materia riservata all'esclusiva discrezionalita' del legislatore. - S. n. 411/1988; O. n. 549/1988 e 794/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 254 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 97 e 103 della Costituzione, dalla Corte dei conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze