Corte costituzionale
Sentenza n. 879/1988
Corte cost., sent. 26 luglio 1988, n. 879
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 879/1988
- Data di deposito
- 26 luglio 1988
- Data di decisione
- 7 luglio 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:879
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, legge della Regione Lombardia n. 29 del 28 giugno 1982
- art. 1, comma 3, lett.b, legge della Regione Lombardia n. 22 del 27 marzo 1985
Parametri
Massime
Massima n. 12725
Con la sentenza n.331/84 la Corte ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art.36, IV comma, lett.A, L. reg. Lombardia 29 novembre 1984 n.60 ("Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale") in quanto esclude qualsiasi valutazione dei servizi di ruolo prestati alle dipendenze di altri enti pubblici, compreso lo Stato. Non e' invece viziato da analoga illegittimita' l'art.2, comma III, L. reg. Lombardia 28 giugno 1982 n.29, "Inquadramento del personale comandato e del personale messo a disposizione". Mentre infatti con la norma dell'art.36 L. r. 60/84 -in sede di valutazione da assegnare al servizio "di ruolo", nelle varie qualifiche, ai fini della formazione della graduatoria del concorso- veniva esclusa qualsiasi valutazione del servizio d ruolo prestato nella precedente amministrazione, la norma dell'art.2 L. r. 29/82 ammette che si debbano integralmente valutare i servizi precedenti come se fossero stati prestati dietro comando della Regione. (Fondatezza della questione di l.c. dell'art.1, comma III, lett.b, L. interpretativa Reg. Lombardia 27-3-85 n.22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 51, 92 e 117 Cost.).
Massima n. 12726
E' costituzionalmente illegittimo l'art.1, comma III lett.b, della legge reg. Lombardia interpretativa 27-3-85 n.22, che vincola l'interpretazione dell'art.36, comma IV lett.C/3, della L. reg. 29-11-84 n.60 (che ammette la valutabilita'' ai fini del punteggio nei concorsi per titoli a qualifica dirigenziale, delle funzioni di responsabile di centro regionale di di formazione professionale "e analoghi"), stabilendo che nella espressione "analoghi" si debbano considerare esclusivamente i centri e le scuole della Regione. Non sussiste infatti alcuna razionalita' nell'usare un diverso e deteriore trattamento a coloro che sono stati comandati dalla Regione a coordinare centri di formazione professionale organizzati a livello regionale. Si tratta di esperienze di lavoro perfettamente assimilabili diretti tutti a formare la professionalita'; e il fatto che l'uno sia organizzato a livello diverso da quello regionale non puo' comportare differenza tale da escludere la valutazione di un servizio che il dipendente ha comunque coordinato alle dipendenze organiche della Regione. Rientra infatti nei principi dell'ordinamento che il servizio prestato presso altra amministrazione possa essere diversamente valutato a seconda delle finalita' cui la valuta- zione e' ispirata; non e' invece costituzionalmente ammissibile che al servizio di ruolo presso altra amministrazione sia negata una qualsiasi valutazione. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.2, co.III, L.reg. Lombardia 28-6-82 n.29, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 97 e 117 Cost.). - Cfr. sent. n.331/84
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, lett. b) della legge interpetrativa della Regione Lombardia 27 marzo 1985 n. 22 nella parte in cui, vincolando l'interpetrazione dell'art. 36, comma quarto, lett. C/3 della l.r. 29 novembre 1984 n. 60 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale) stabilisce che nell'espressione "analoghi", riferita ai centri regionali di formazione professionale, si debbano considerare esclusivamente i centri e le scuole della Regione, e non anche quelli organizzati a livello comunale.
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge Regione Lombardia 28 giugno 1982, n. 29 (Inquadramento del personale comandato e del personale messo a disposizione) sollevata dal T.A.R. della Lombardia con ordinanza 29 febbraio 1987, con riferimento agli art. li 3, 4, 5, 97 e 117 Cost.
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, quarto comma, lettera A, della legge Regione Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, sollevata dal T.A.R. della Lombardia con la stessa ordinanza, con riferimento agli stessi parametri.
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, quarto comma, lettera A, punto A/1 della legge Regione Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, sollevata dal T.A.R. della Lombardia con la predetta ordinanza, sempre in riferimento ai parametri indicati.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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