Corte costituzionale
Sentenza n. 826/1988
Corte cost., sent. 14 luglio 1988, n. 826
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 826/1988
- Data di deposito
- 14 luglio 1988
- Data di decisione
- 13 luglio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:826
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 195, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 2, legge n. 103 del 14 aprile 1975
- art. 2, legge n. 693 del 10 dicembre 1975
- art. 195, legge n. 103 del 14 aprile 1975
- art. 1, legge n. 103 del 14 aprile 1975
- art. 183, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 45, legge n. 103 del 14 aprile 1975
- art. 4, comma 3, bis, legge n. 10 del 4 febbraio 1985
- decreto-legge n. 807 del 6 dicembre 1984
- art. 3, comma 1, legge n. 10 del 4 febbraio 1985
- art. 3, comma 3, legge n. 10 del 4 febbraio 1985
- art. 3, comma 2, legge n. 10 del 4 febbraio 1985
- art. 3, comma 3, bis, legge n. 10 del 4 febbraio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 11979
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RISERVA DI IMPRESA - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - PLURALISMO - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - INFORMAZIONE. La riserva di cui all'art. 43 Cost., relativa alle trasmissioni televisive su scala nazionale, trova la sua unica ragion d'essere nella difesa del fondamentale principio del pluralismo dell'informazione, garantito dall'art. 21 Cost. - contro i pericoli di oligopoli o monopoli, derivanti da una serie di fattori tecnici ed economici, che consentirebbero al privato di esercitare, in posizione di preminenza, un'influenza sulla collettivita' incompatibile con le regole del sistema democratico e di comprimere indebitamente la generale liberta' di manifestazione del pensiero; essa puo' essere abbandonata a condizione che il legislatore predisponga un efficace sistema di garanzie idonee ad attuare il pluralismo. In assenza di siffatto intervento del legislatore, poiche' l'evoluzione della situazione di fatto ha dimostrato ampiamente che il rischio della formazione di un oligopolio privato in sede nazionale si e' trasformato in realta' e poiche', d'altra parte, il pluralismo in sede nazionale non puo' in ogni caso considerarsi realizzato dal concorso tra un polo pubblico e un polo privato rappresentato da un soggetto unico o che comunque detenga una posizione dominante nel settore privato, la previsione legislativa che riserva allo Stato le trasmissioni televisive su scala nazionale non puo' ritenersi in contrasto con l'art. 21, Cost.. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione a quanto prescritto dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n.103, nonche' dagli artt. 1 e 2 di questa medesima legge e dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, sollevata in riferimento all'art. 21 primo comma Cost.). - cfr. S. nn. 148/1981, 59/1960, 225/1974
Massima n. 11980
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RISERVA DI IMPRESA - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - SCUOLA STATALE E PRIVATA - ISTRUZIONE. Per contestare la legittimita' della riserva allo Stato dell'informazione televisiva su scala nazionale non puo' essere invocato il regime costituzionale del settore dell'istruzione, nel quale e' esplicitamente negato qualsiasi monopolio statale: le disposizioni cosi` assunte a parametro infatti non contengono evidentemente la disciplina costituzionale dell'attivita' radiotelevisiva e percio' il loro richiamo non costituisce una censura di illegittimita' costituzionale, bensi` una semplice argomentazione. Ma anche valutata in quanto tale, questa argomentazione e' inidonea a sorreggere la tesi del giudice a quo, perche' omette di considerare sia le specifiche ragioni della previsione costituzionale della liberta' di istituire scuole private, sia che l'informazione radiotelevisiva ha carattere di capillarita', suggestivita' ed estrema capacita' di incidenza sulla formazione dell'opinione pubblica da rendere improponibile il paragone proposto. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione a quanto prescritto dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n.103, nonche' dagli artt. 1 e 2 di questa medesima legge e dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, sollevata in riferimento agli artt.9, 33 e 34 Cost.). - cfr. S. nn. 59/1960, 148/1981
Massima n. 11981
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RISERVA DI IMPRESA - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - INFORMAZIONE. L'attivita' di trasmissione televisiva non puo' distinguersi in ragione del suo contenuto, sostenendosi che quella concernente programmi di puro spettacolo, di svago e intrattenimento esorbiterebbe dai confini dell'informazione in senso tecnico, e dunque dalla sfera di garanzia dell'art. 21 Cost., per ricadere in una mera attivita' imprenditoriale tutelata dall'art. 41, primo comma, Cost. La Corte ha negato rilievo a siffatta distinzione ed ha sempre inteso l'informazione in senso lato ed onnicomprensivo, cosi` da includervi qualsiasi messaggio televisivo, vuoi informativo, vuoi culturale, vuoi comunque suscettibile di incidere sulla pubblica opinione. Di conseguenza, e' da respingere la censura di illegittimita' costituzionale della riserva allo Stato delle trasmissioni televisive di spettacolo e svago diffuse in ambito nazionale per violazione della garanzia del diritto di impresa. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione a quanto prescritto dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n.103, nonche' dagli artt. 1 e 2 di questa medesima legge e dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, sollevata in riferimento all'art. 41, primo comma, Cost.).
Massima n. 11982
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - INFORMAZIONE - PLURALISMO. Il pluralismo dell'informazione radiotelevisiva significa, innanzitutto, possibilita' di ingresso, nell'ambito dell'emittenza pubblica e di quella privata, di quante piu' voci consentano i mezzi tecnici, con la concreta possibilita' nell'emittenza privata - perche' il pluralismo esterno sia effettivo e non meramente fittizio - che i soggetti portatori di opinioni diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o di pochi e senza essere menomati nella loro autonomia. Sotto altro profilo, il pluralismo si manifesta nella concreta possibilita' di scelta, per tutti i cittadini, tra una molteplicita' di fonti informative, scelta che non sarebbe effettiva se il pubblico al quale si rivolgono i mezzi di comunicazione audiovisiva non fosse in condizione di disporre, tanto nel quadro del settore pubblico che in quello privato, di programmi che garantiscono l'espressione di tendenze aventi caratteri eterogenei.
Massima n. 11983
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - SISTEMA MISTO - EMITTENZA RADIOTELEVISIVA PRIVATA. Condizione di legittimita' del superamento della riserva statale delle trasmissioni radiotelevisive su scala nazionale e' l'introduzione da parte del legislatore di un efficace sistema di garanzie, idoneo ad attuare il fondamentale principio del pluralismo garantito dall'art. 21 Cost., cosi` evitando il pericolo della formazione di monopoli od oligopoli - derivante da una serie di fattori di ordine tecnico (limitatezza delle frequenze) ed economico - che consentirebbero al privato di esercitare, in posizione di preminenza, un'influenza sulla collettivita' incompatibile con le regole del sistema democratico. Per realizzare il suddetto sistema di garanzie sono in particolare necessarie: a) una disciplina che da un lato consenta al servizio pubblico radiotelevisivo di assolvere, secondo canoni di pluralismo interno, i propri compiti, assicurandogli adeguate frequenze e fonti di finanziamento; dall'altro garantisca, per l'emittenza privata, il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralita' di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione; e che, inoltre, assicuri l'effettiva autonomia e lo sviluppo dell'emittenza locale, anche attraverso un'adeguata disponibilita' di frequenze e di risorse pubblicitarie, onde dar viva voce alle specifiche realta' locali; b) una disciplina della pubblicita' radiotelevisiva che da un lato ne limiti il volume, anche per garantire un equilibrio delle risorse di diversi settori dell'informazione, dall'altro regoli, a tutela dell'utente, non solo i tempi ma anche le modalita' di presentazione dei messaggi pubblicitari e non violi beni e valori costituzionalmente protetti (salute, tutela dei minori, dignita' della persona ecc.); c) una disciplina delle connessioni e dei collegamenti - anche indiretti e di mero fatto - sia tra le emittenti radiotelevisive, sia tra queste e le altre imprese operanti nel settore (cioe' le imprese di servizi, pubblicitarie, produttrici e/o fornitrici di programmi), sia tra le imprese operanti nei vari settori dell'informazione o in settori diversi, idonea ad evitare l'insorgere di posizioni dominanti o comunque preminenti. Nei rapporti tra le imprese televisive e quelle di stampa, in particolare, la disciplina deve essere ispirata all'armonica composizione ed al reciproco coordinamento tra i valori costituzionali in gioco, si` che l'eventuale compressione dell'uno deve corrispondere a ragioni effettive e deve essere assistita dal necessario rapporto di congruita' e proporzionalita' tra i mezzi ed il fine della salvaguardia del pluralismo. Rispetto ai collegamenti tra le imprese operanti nel settore dell'informazione e quelle che abbiano una presenza rilevante in settori diversi, occorrono limiti e cautele finalizzati ad impedire la formazione di posizioni dominanti; d) l'introduzione di un alto grado di trasparenza degli assetti proprietari e dei bilanci dell'impresa di informazione e di quelle collegate, al fine di assicurare l'efficacia della disciplina sub c); e) la realizzazione di un razionale ed ordinato governo dell'etere che assicuri il rispetto degli obblighi internazionali ed il coordinamento e la compatibilita' reciproca tra l'emittenza privata e tutti gli altri servizi e le altre attivita' di radiotelediffusione: cio' attraverso una completa ristrutturazione del sistema delle frequenze ed una verifica di quelle effettivamente destinabili alle trasmissioni radiotelevisive, anche in rapporto ai diversi ambiti (nazionale, ultraregionale e locale) in cui esse concretamente si svolgono, onde preventivare - a salvaguardia del pluralismo e quindi del divieto di acquisizione di posizioni dominanti - la quantita' di concessioni e frequenze assegnabili a ciascun soggetto e determinare a riguardo, in sede legislativa, idonei criteri obiettivi.
Massima n. 11984
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - SERVIZIO PUBBLICO - EMITTENZA RADIOTELEVISIVA PRIVATA - PLURALISMO. Il concorso tra servizio televisivo pubblico ed emittenza privata in un sistema misto deve svolgersi senza confusione dei rispettivi ruoli. Compito specifico del servizio pubblico radiotelevisivo e' di dar voce - attraverso un'informazione completa, obiettiva, imparziale ed equilibrata nelle sue diverse forme di espressione - a tutte, o al maggior numero possibile di opinioni, tendenze, correnti di pensiero politiche, sociali e culturali presenti nella societa', onde agevolare la partecipazione dei cittadini allo sviluppo sociale e culturale del Paese, secondo i canoni di pluralismo interno. Ed ovviamente spetta al legislatore di provvedere a che il servizio pubblico disponga delle frequenze e delle fonti di finanziamento atte a consentirgli di assolvere i propri compiti. Per quanto riguarda l'emittenza radiotelevisiva privata si tratta di comporre il diritto all'informazione dei cittadini e le altre esigenze di rilievo costituzionale in materia con le liberta' assicurate alle imprese principalmente dall'art. 21, oltre che dall'art. 41 Cost., in ragione delle quali il pluralismo interno e l'apertura alle varie voci presenti nella societa' incontra sicuramente dei limiti. Di qui la necessita' di garantire, per l'emittenza privata, il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralita' di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione. Ma a parte la diversita' dei ruoli del servizio pubblico radiotelevisivo e dell'emittenza privata, il pluralismo in sede nazionale non potrebbe in ogni caso considerarsi realizzato dal concorso tra un polo pubblico e un polo privato che sia rappresentato da un soggetto unico o che comunque detenga una posizione dominante nel settore privato.
Massima n. 11985
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - INTERCONNESSIONE FUNZIONALE - RILEVANZA. L'asserzione della liceita' ab origine delle trasmissioni private nazionali effettuate in interconnessione funzionale non e' affatto suffragata dalla sentenza n. 148 del 1981; e cio' rende inconsistente la tesi della natura meramente interpretativa dell'art. 3, terzo comma, della l. n. 10 del 1985, tesi che del resto, dopo un inizio incerto, non e' stata seguita dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione. Non puo' pertanto essere accolta, perche' fondata su tale asserzione, l'eccezione di irrilevanza della questione della riserva allo Stato delle trasmissioni televisive su scala nazionale, e del conseguente regime sanzionatorio, previsti da numerose disposizioni del d.P.R. n.156 del 1973 e delle leggi nn. 103 e 693 del 1975.
Massima n. 11986
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RISERVA D'IMPRESA - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. Le uniche norme della legge n. 10 del 1985 che effettivamente innovano alla disciplina impugnata - gli artt. 3, primo, secondo e terzo comma e 4, comma terzo bis - non hanno fatto venire meno, come chiaramente e inequivocabilmente si evince dal loro contenuto, il principio della riserva allo Stato della diffusione sonora e televisiva, sull'intero territorio nazionale, ribadito dall'art. 1, primo comma, mentre il secondo comma del medesimo articolo richiama i principi ispiratori del sistema misto. Di conseguenza, non puo' essere pronunziata la restituzione degli atti al giudice a quo per nuovo esame della rilevanza della questione concernente la riserva allo Stato delle trasmissioni televisive in ambito nazionale, disciplinata da numerose disposizioni del d.P.R. n. 156 del 1973 e delle leggi nn. 103 e 693 del 1975.
Massima n. 11987
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - INTERCONNESSIONE FUNZIONALE - INTERPRETAZIONE AUTENTICA - RILEVANZA. Non puo' essere accolta l'eccezione di irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma terzo, della l. n. 10 del 1985, fondata sulla pretesa natura di interpretazione autentica di tale disposizione. La tesi a sostegno di siffatta natura infatti presuppone la liceita' originaria delle trasmissioni televisive su scala nazionale effettuate in interconnessione funzionale. Ma l'asserzione della liceita' ab origine della interconnessione suddetta non e' affatto suffragata dalla sentenza n. 148 del 1981 di questa Corte, mentre la concezione della disposizione impugnata come interpretativa, dopo un inizio incerto, non e' stata seguita dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione.
Massima n. 11988
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RILEVANZA - NORME PENALI DI FAVORE. E' infondata l'eccezione di irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma terzo bis, della legge n. 10 del 1985: questa Corte infatti, fin dalla sentenza n. 148 del 1983 ha respinto la tesi, sulla quale fa leva tale eccezione, della irrilevanza delle censure concernenti norme penali di favore.
Massima n. 11989
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - AMMISSIBILITA'. L'impugnativa diretta ad ottenere una pronunzia di questa Corte che si risolva nella privazione, per i soggetti coinvolti nel giudizio a quo, di una situazione di vantaggio non puo' considerarsi inammissibile. - cfr. S. nn. 43/1987, 226/1983, 164/1982, 17/1974, 127/1968.
Massima n. 11990
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - EMITTENZA RADIOTELEVISA PRIVATA - LEGGE PROVVISORIA. La legge n. 10 del 1985 e' intervenuta in una situazione in cui erano gia' in atto processi di concentrazione nel settore privato dell'emittenza televisiva su scala nazionale, e dettando gli artt. 3 e 4, ha consentito la prosecuzione dell'attivita' privata di trasmissioni in ambito nazionale senza in effetti dettare alcuna misura anti-trust. Non possono infatti considerarsi tali ne' la norma dell'art. 1, secondo comma, che si risolve in una mera enunciazione di principi, ne', tanto meno, quella dell'art. 1, quinto comma, che si limita a rinviare alla futura legge generale sul sistema radiotelevisivo per l'adozione delle "norme dirette ad evitare situazioni di oligopolio e ad assicurare la trasparenza degli assetti proprietari delle emittenti radiotelevisive private", nonche' delle "norme volte a regolare la pubblicita' nazionale e quella locale", con cio' stesso confermando che tali norme non esistono nella legge impugnata. In tal modo la disciplina in questione non ha seguito le indicazioni contenute nella sentenza n. 148 del 1981. Tuttavia e' decisivo, allo stato, considerare che il recente intervento legislativo ha natura chiaramente provvisoria, perche' nella sua complessiva impostazione appare proiettato verso la futura riforma del sistema radiotelevisivo, alla quale piu' volte fa, a vari fini, riferimento. La legge pertanto e' intesa a dettare una disciplina solo parziale e limitata nel tempo, destinata in tempi brevi - come dimostra la stessa prefissione nell'art. 3, primo comma, di un termine ravvicinato, peraltro di recente ritenuto in dottrina e giurisprudenza meramente "sollecitatorio" - ad essere sostituita dalla legge di riassetto dell'intero settore. E cio' e' confermato anche dal fatto che nello stesso torno di tempo veniva presentato alle Camere un apposito disegno di legge governativo, poi decaduto, mentre un nuovo progetto, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, e' attualmente all'esame del Parlamento. Si puo' allora ammettere che una legge siffatta possa nella sua provvisorieta' trovare una base giustificativa. Naturalmente, se l'approvazione della nuova legge dovesse tardare oltre ogni ragionevole limite temporale, la disciplina impugnata - tenuto conto che e' in vigore gia' da oltre tre anni - non potrebbe piu' considerarsi provvisoria e assumerebbe di fatto carattere definitivo: sicche' questa Corte, nuovamente investita della medesima questione, non potrebbe non effettuare una diversa valutazione con le relative conseguenze. Di conseguenza la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo, secondo e terzo comma, e 4, comma terzo bis, del d.l. 6 dicembre 1984, n.807, come covertito in l. 4 febbraio 1985, n. 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. - poiche' tali disposizioni consentirebbero ai privati di effettuare trasmissioni televisive su scala nazionale in assenza di misure anti-trust - deve essere dichiarata non fondata per le ragioni di cui in motivazione. - cfr. S. n. 148/1981
Massima n. 11991
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - EMITTENZA RADIOTELEVISA PRIVATA - LEGGE PROVVISORIA. Secondo il giudice a quo, le norme censurate avrebbero resa non punibile per il passato e lecita per il futuro l'attivita' di teletrasmissione svolta dalle emittenti operanti con gli impianti gia' in funzione alla data del 1^ ottobre 1984: con cio' discriminando e comprimendo la liberta' di iniziativa economica di chi volesse successivamente intraprendere la medesima attivita', che resterebbe invece sottoposto alle previste abilitazioni e sanzioni. Senonche', a parte ogni altro rilievo, e' anche qui decisiva, allo stato, la gia' rilevata natura provvisoria della legge impugnata (v. massima sub n): in ordine alla quale e' il caso di ribadire che, ove tale fondamento giustificativo mutasse e la normativa assumesse carattere definitivo, essa non potrebbe sottrarsi ad una diversa considerazione. Pertanto, debbono essere dichiarate non fondate, per le ragioni di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo, secondo e terzo comma, 4, comma terzo bis, del d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, come convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost..
Massima n. 11992
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RILEVANZA - ORDINANZA DI RIMESSIONE - MOTIVAZIONE. Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4, commi primo, secondo e terzo del d.l. 6 dicembre 1984, n.807, convertito in legge 4 febbraio 1985, n.10, poiche' l'ordinanza di rimessione non reca al riguardo la benche' minima motivazione, ne' in punto di rilevanza, ne' in punto di non manifesta infondatezza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a. - dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) in relazione a quanto prescritto dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), nonché dagli artt. 1 e 2 di questa medesima legge e dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693 (Ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione) sollevata, in riferimento agli artt. 21, primo comma, 41, primo comma, 9, 33 e 34 della Costituzione, dal Pretore di Roma con ordinanza del 4 maggio 1982 (r.o. n. 771/82);
b. - dichiara inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, commi primo, secondo e terzo del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807 (Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive), come convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. dal Pretore di Torino con ordinanza del 25 febbraio 1985 (r.o. n. 430/85);
c. - dichiara non fondate per le ragioni di cui in motivazione le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo, secondo e terzo comma e 4, comma terzo bis, del medesimo decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, come convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, sollevate in riferimento ai citati parametri costituzionali dal Pretore di Torino con la predetta ordinanza ed in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. dal Tribunale di Genova con ordinanza del 4 febbraio 1986 (r.o. n. 414/86).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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