Corte costituzionale
Sentenza n. 624/1988
Corte cost., sent. 10 giugno 1988, n. 624
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 624/1988
- Data di deposito
- 10 giugno 1988
- Data di decisione
- 8 giugno 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:624
Norme oggetto del giudizio
- tab.all.c), legge della Regione Campania n. 12 del 17 marzo 1981
- art. 3, legge della Regione Campania n. 12 del 17 marzo 1981
- art. 10, legge della Regione Campania n. 12 del 17 marzo 1981
- art. 47, legge della Regione Campania n. 12 del 17 marzo 1981
- art. 51, legge della Regione Campania n. 12 del 17 marzo 1981
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 36, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 15, legge n. 70 del 20 marzo 1975
- art. 35, legge n. 70 del 20 marzo 1975
- art. 38, Costituzione
Massime
Massima n. 11838
L'identita' sostanziale sotto il profilo oggettivo fra l'attivita' forense esercitata dai dipendenti di un ente pubblico e quella esercitata dai liberi professionisti non e' sufficiente a consentire, stanti le differenze fra le rispettive posizioni delle due categorie (incidenza del rischio professionale), un'utile comparazione fra le medesime al fine di riconoscere alla prima un trattamento differenziato rispetto a quello degli altri dipendenti dello stesso ente pubblico. Ne' esiste, in tema di pubblico impiego, un principio alla stregua del quale agli avvocati e procuratori dipendenti di un ente pubblico debba essere riservato un trattamento diversificato rispetto a quello previsto per gli impiegati amministrativi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 10 della legge della regione Campania 17 marzo 1981, n. 12, nonche' della tabella C) ad essa allegata, in riferimento agli artt. 3,36, 97 e 117 Cost. in relazione agli artt. 15 e 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70).
Massima n. 11860
La mancata attribuzione agli avvocati e procuratori dipendenti della regione degli "onorari" riconosciuti agli avvocati e procuratori dello Stato - e costituenti una forma di integrazione della retribuzione - non puo' essere utilmente censurata per violazione del principio di eguaglianza se non sulla base di una comparazione fra il trattamento retributivo complessivo praticato alle categorie assunte come termini di raffronto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47 della legge della regione Campania 17 marzo 1981, n. 12, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.).
Massima n. 11861
L'adozione del criterio del maturato economico per ipotesi di inquadramento nel passaggio da un assetto (ordinamento gerarchico) ad un altro (qualifiche funzionali) del pubblico impiego (legge statale 11 luglio 1980, n. 312, e legge regionale Campania n. 12 del 1981) e' espressione di una scelta da operare con ampia discrezionalita'. L'adozione del diverso criterio dell'anzianita' per l'ulteriore progressione economica (d.P.R. 9 giugno 1981, n. 310) non puo' essere utilizzata ne' come 'tertium comparationis' per contestare la legittimita' costituzionale del primo criterio ai sensi dell'art. 3 Cost., ne' come espressione di un principio fondamentale della materia vincolante la legislazione regionale ai sensi dell'art. 117 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51 della legge della regione Campania 17 marzo 1981, n. 12, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 97 e 117 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:
degli artt. 3 e 10 della legge della Regione Campania 17 marzo 1981, n. 12 ("Disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in attuazione del primo accordo contrattuale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario"), e della tabella C ad essa allegata, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 Cost.;
dell'art. 51 della stessa legge, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 97 e 117 Cost.;
dell'art. 47 della stessa legge, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.;
sollevate dal Tribunale amministrativo regionale della Campania con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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