Corte costituzionale

Sentenza n. 445/1988

Corte cost., sent. 14 aprile 1988, n. 445

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
445/1988
Data di deposito
14 aprile 1988
Data di decisione
25 marzo 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:445

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 889 del 29 ottobre 1971
  • art. 17, legge n. 889 del 29 ottobre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 8656

Nel trattamento previdenziale degli addetti ai pubblici servizi e' legittima l'esclusione dalla base pensionabile del lavoro straordinario, inteso,ai sensi della L. n. 889 del 1971 (artt. 4 e 17) quale attivita' prestata in eccedenza alla durata normale del lavoro previsto dai vigenti contratti collettivi. Tale modifica alla disciplina pensionistica non e' irrazionale e deve ritenersi giustificata dalla validita' e indilazionabilita' degli obiettivi perseguiti dalla legge (esigenza di praticita' e sollecitudine nella liquidazione della pensione, di perequazione tra lavoratori di pari qualifica, di sicurezza in tema di trasporti). La normativa non determina disparita' di trattamento tra lavoratori che prestino lavoro straordinario di turno in base a contratti collettivi aziendali e lavoratori che lo prestino in via di fatto, in quanto la disparita' deriva dal concreto esplicarsi delle relazioni tra aziende e lavoratori, ne' riduce l'adeguatezza della pensione e la sua proporzionalita' rispetto alla qualita' del lavoro prestato (artt. 36 e 38 Cost.), poiche' il livello della pensione non deve necessariamente "poter attingere il traguardo della integrale coincidenza con la retribuzione goduta all'atto della cessazione del servizio". Ne', infine, la disciplina predetta puo' considerarsi attinente all'istituto della proprieta' (art. 42 Cost.) e alla materia tributaria (art. 53 Cost.), non comportando ablazione di beni e non avendo la contribuzione previdenziale natura di imposizione tributaria. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 17 della legge 29 ottobre 1981, n. 889, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 42 e 53 Cost.). - cfr. S.nn. 349/1985, 26/1980, 173/1986; O.n. 44/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 17 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, "Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto", sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 42 e 53 Cost., dalle ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze