Corte costituzionale
Sentenza n. 302/1988
Corte cost., sent. 10 marzo 1988, n. 302
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 302/1988
- Data di deposito
- 10 marzo 1988
- Data di decisione
- 9 marzo 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:302
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, decreto-legge n. 2 del 12 gennaio 1988
- art. 4, comma 3, decreto-legge n. 2 del 12 gennaio 1988
- art. 11, decreto-legge n. 2 del 12 gennaio 1988
- art. 13, decreto-legge n. 2 del 12 gennaio 1988
- art. 11, comma 1, decreto-legge n. 2 del 12 gennaio 1988
- integrale, decreto-legge n. 2 del 12 gennaio 1988
- art. 12, comma 3, decreto-legge n. 2 del 12 gennaio 1988
- art. 12, comma 2, decreto-legge n. 2 del 12 gennaio 1988
- art. 12, comma 1, decreto-legge n. 2 del 12 gennaio 1988
- art. 13, comma 1, decreto-legge n. 2 del 12 gennaio 1988
Parametri
Massime
Massima n. 10581
La richiesta di sospensione dell'efficacia del decreto-legge impugnato nel caso in via principale dalla regione ricorrente, deve ritenersi assorbita per effetto dell'immediata fissazione dell'udienza per il dibattimento, onde e' precluso alla Corte l'esame di ogni questione relativa a detta richiesta, ivi compresa quella dell'ammissibilita' della tutela cautelare nei confronti di leggi o atti aventi forza di legge.
Massima n. 10582
Nel giudizio di legittimita` costituzionale in via principale, l'interesse a ricorrere della regione, contro leggi dello Stato (o di altre regioni),e` qualificato dalla finalita` di ripristinare l'integrita` di una propria competenza che si assume illegittimamente lesa; pertanto non puo` essere validamente prospettata, nel ricorso regionale, la violazione di qualsivoglia norma costituzionale, ma soltanto di quelle disposizioni della Costituzione la cui violazione incida sulla ripartizione o sull'esercizio di competenze costituzionalmente garantite alle regioni; non essendo, peraltro, esclusa in via di principio, la possibilita` che la lesione di competenza consegua a violazioni anche di precetti collocati al di fuori del titolo V della Costituzione. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 77, 3, 9 Cost. - nei confronti: a) dell'intero testo del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2; b) dell'art. 11 del medesimo d.l. n. 2; c) dell'art. 12, primo, secondo e terzo comma, dello stesso decreto). - S. nn. 111/1972; 13 e 151/1974; 307/1983; 151/1986; O. nn. 81/1984; 164/1988. - S. nn. 32/1960; 64 e 183/1987.
Massima n. 10583
La fissazione di norme e procedure per gli accertamenti tecnici al fine di attestare l'idoneita` statica delle costruzioni nelle zone sismiche si connette a competenze sicuramente statali (art. 81, primo comma, lett. b, d.P.R. n. 616/1977),in vista di una determinazione uniforme e valida per tutte le zone sismiche presenti nel territorio nazionale. Legittimamente, pertanto, essa e` demandata alla competenza ministeriale, in quanto estranea alle funzioni di vigilanza sulle costruzioni, trasferite con i relativi uffici alle regioni. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - dell'art. 4, terzo comma, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2).
Massima n. 10584
Nell'esercizio di una competenza sicuramente statale, il legislatore, lungi dall'incidere sulla competenza amministrativa regionale di approvazione dei piani regolatori, o lungi dal produrre un'irrilevanza degli effetti dei piani stessi (approvati dalla regione), nei confronti delle opere abusive suscettibili di condono, ha assunto l'ipotesi di conformita` a un piano non ancora definitivo solamente come criterio di determinazione della misura dell'oblazione da versare per ottenere il condono. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - dell'art. 11 del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2).
Massima n. 10585
In materia di tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, qualunque sia l'equilibrio che il legislatore, nel suo discrezionale apprezzamento, intende stabilire fra le competenze dello Stato e quelle delle regioni, resta fermo, per esso, il vincolo costituzionale in base al quale deve esser fatto salvo il principio di un'equilibrata concorrenza e cooperazione fra le une e le altre competenze in relazione a momenti fondamentali della disciplina stabilita per detta protezione. - S. n. 151/1986.
Massima n. 10586
L'art. 12, primo e secondo comma, del d.l. n. 2 del 1988, attribuendo al Ministro per i beni culturali e ambientali il prescritto parere (di cui all'art. 32 l. n. 47 del 1985) - quale condizione per la concessione o l'autorizzazione in sanatoria delle opere abusive costruite in zone soggette a vincolo paesaggistico ambientale - e trasformando, inoltre, in silenzio- assenso la mancata prestazione dello stesso parere in relazione alle costruzioni situate in aree sottoposte a vincolo successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva, comporta o la totale estromissione (primo comma) o il relegamento in una posizione assolutamente secondaria (secondo comma) delle competenze regionali, con conseguente violazione del principio costituzionale di concorrenza e di cooperazione delle competenze statali e di quelle regionali nella tutela del paesaggio in relazione a momenti di particolare importanza della disciplina relativa. Pertanto il succitato art. 12, primo e secondo comma, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2 e` costituzionalmente illegittimo per violazione delle competenze riservate, ex artt. 117 e 118 Cost., alle regioni in materia di urbanistica e di tutela delle bellezze naturali. - S. n. 151/1986.
Massima n. 10587
La reiterazione di decreti legge - oltre alla lesione dei principi costituzionali che governano la decretazione d'urgenza - puo` costituire fattore autonomo di pregiudizio delle competenze spettanti alle regioni. In particolare, la reiterata riproduzione (per 5 volte consecutive e, da ultimo, nel decreto legge n. 2 del 1988) della disposizione che prevede, alla data di inizio della sua vigenza, la decorrenza del termine per la presentazione delle istanze del prescritto parere - ai fini del rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria delle opere abusive - ha prodotto, con il continuo spostamento del termine, un'indubbia interferenza sulle competenze amministrative regionali a rendere il suddetto parere. Pertanto, per violazione del combinato disposto degli artt. 77, 117 e 118 Cost., e` costi- tuzionalmente illegittimo l'art. 12, terzo comma, del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2).
Massima n. 19282
La riserva allo Stato del potere di fissare le linee dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento alla tutela ambientale ed ecologica nonche` alla difesa del suolo, legittima l'attribuzione al Ministro dei lavori pubblici - sentiti i Ministri per i beni culturali e ambientali e il Ministro dell'ambiente - del potere di fissare criteri e indirizzi per il coordinamento delle politiche di risanamento delle zone interessate dall'abusivismo; pur essendo auspicabile che, in sede di definizione di detti indirizzi, siano previsti sia una piu` ampia partecipazione delle componenti governative, sia momenti di collaborazione tra Stato e regioni secondo il paradigma coopera- tivistico. (Non fondatezza della questione di legittimita` costi- tuzionale dell'art. 13, primo comma, del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12, commi primo, secondo e terzo del d.-l. n. 2 del 1988;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, sollevata, in riferimento all'art. 77 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso di cui in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del predetto decreto-legge, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso di cui in epigrafe;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, terzo comma, 11 e 13, primo comma, del predetto decreto-legge, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso di cui in epigrafe;
Dichiara inammissibile l'eccezione di legittimità costituzionale dell'intero d.-l. n. 2 del 1988, sollevata incidentalmente dalla Regione Toscana, in riferimento all'art. 77 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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