Corte costituzionale

Sentenza n. 276/1988

Corte cost., sent. 10 marzo 1988, n. 276

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
276/1988
Data di deposito
10 marzo 1988
Data di decisione
25 febbraio 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:276

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 3, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
  • art. 21, legge n. 25 del 19 gennaio 1955

Parametri

Massime

Massima n. 10549

Il diritto all'indennita` giornaliera di maternita` - che costituisce attuazione concreta di una generale esigenza di tutela costituzionalmente rilevante - spetta anche alle lavora- trici apprendiste disoccupate, sebbene le stesse non fruiscano di indennita` di disoccupazione (e, a maggior ragione, anche a causa di tale carenza), in quanto la completa equiparazione tra le apprendiste e la generalita` delle lavoratrici dipendenti agli effetti dell'intero sistema di provvidenze apprestato dalla legge n. 1204/1971, non puo` non riverberarsi, in linea interpretativa, sui singoli istituti considerati, ne` potendo essere ammesse, in ragione della peculiarita` dell'apprendistato, differenziazioni di trattamento o limitazioni di protezioni rispetto alla finalita` di tutela della maternita` soprattutto nel periodo - di astensione obbligatoria dal lavoro - in cui tale tutela e` maggiormente necessaria. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 17, terzo comma, della l. 30 dicembre 1971, n. 1204 e 21 della l. 19 gennaio 1955, n. 25, sollevata in riferimento agli artt. 3, 31, 35, 37 e 38 Cost.). - S. n. 1/1987. - S. nn. 14/1970 e 169/1973.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, terzo e quarto comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) e 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato, come mod. dall'art. 3 della legge 8 luglio 1956, n. 706), in riferimento agli artt. 3, 31, 35, 37 e 38 Cost., sollevate dal Pretore di Crema e dal Tribunale di Pisa con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze