Corte costituzionale
Sentenza n. 276/1988
Corte cost., sent. 10 marzo 1988, n. 276
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 276/1988
- Data di deposito
- 10 marzo 1988
- Data di decisione
- 25 febbraio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:276
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 3, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
- art. 21, legge n. 25 del 19 gennaio 1955
Parametri
Massime
Massima n. 10549
Il diritto all'indennita` giornaliera di maternita` - che costituisce attuazione concreta di una generale esigenza di tutela costituzionalmente rilevante - spetta anche alle lavora- trici apprendiste disoccupate, sebbene le stesse non fruiscano di indennita` di disoccupazione (e, a maggior ragione, anche a causa di tale carenza), in quanto la completa equiparazione tra le apprendiste e la generalita` delle lavoratrici dipendenti agli effetti dell'intero sistema di provvidenze apprestato dalla legge n. 1204/1971, non puo` non riverberarsi, in linea interpretativa, sui singoli istituti considerati, ne` potendo essere ammesse, in ragione della peculiarita` dell'apprendistato, differenziazioni di trattamento o limitazioni di protezioni rispetto alla finalita` di tutela della maternita` soprattutto nel periodo - di astensione obbligatoria dal lavoro - in cui tale tutela e` maggiormente necessaria. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 17, terzo comma, della l. 30 dicembre 1971, n. 1204 e 21 della l. 19 gennaio 1955, n. 25, sollevata in riferimento agli artt. 3, 31, 35, 37 e 38 Cost.). - S. n. 1/1987. - S. nn. 14/1970 e 169/1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, terzo e quarto comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) e 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato, come mod. dall'art. 3 della legge 8 luglio 1956, n. 706), in riferimento agli artt. 3, 31, 35, 37 e 38 Cost., sollevate dal Pretore di Crema e dal Tribunale di Pisa con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze