Corte costituzionale
Sentenza n. 1044/1988
Corte cost., sent. 30 novembre 1988, n. 1044
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1044/1988
- Data di deposito
- 30 novembre 1988
- Data di decisione
- 22 novembre 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1044
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 103 del 1° aprile 1988
- legge n. 176 del 1° giugno 1988
- art. 1, decreto-legge n. 103 del 1° aprile 1988
Parametri
Massime
Massima n. 12963
REGIONE EMILIA ROMAGNA - IMPUGNAZIONE DI DECRETI-LEGGE L'eventuale insussistenza dei presupposti per la decretazione di urgenza non riguarda la sfera delle competenze regionali e, pertanto, non e' deducibile dalle regioni con impugnazione in via principale del decreto stesso davanti alla Corte costituzionale, fermo restando, peraltro, che la sopravvenuta conversione in legge priva, in ogni caso, di fondamento l'eventuale censura proposta esclusivamente al fine di far valere detta insussistenza. - v. S.nn. 243/1987 e 302/1988.
Massima n. 12964
REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTRIBUTI STATALI - TOSSICODIPENDENZA Il d.l. n. 103 del 1988, convertito in L. n. 176 del 1988, prevedendo l'erogazione, per un limitato periodo di tempo (triennio 1988-1990), da parte del Ministero dell'interno, di contributi finanziari in favore di Comuni, di UU.SS.LL., di associazioni di volontariato, di comunita' terapeutiche e di altri enti privati, a scopo di sostegno delle attivita' di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti e di distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate, non lede ne' l'autonomia finanziaria, ne' alcuna competenza delle Regioni, poiche', da un lato, la relativa erogazione avviene a carico di uno speciale capitolo del bilancio statale (non attinente ai rapporti con le Regioni) e, dall'altro lato, siffatto tipo di intervento diretto dello Stato nella materia de qua trae la sua giustificazione, anche costituzionale, dalla contingente recrudescenza del fenomeno della tossicodipendenza e dalla necessita' di disciplinarne gli aspetti incidenti sulla sicurezza e sull'ordine pubblico (rispetto alla cui tutela assume un rilievo certamente strumentale lo svolgimento delle suddette attivita'), sia pure soltanto in via temporanea ed urgente ed in attesa di disposizioni destinate a costituire una disciplina organica e compiuta di tutte la implicazioni del menzionato fenomeno: cio' non senza l'avvertenza che ulteriori ritardi nell'adozione di tale disciplina, oltre ogni ragionevole limite di tempo, potrebbero, in futuro, indurre la Corte ad una diversa valutazione della questione. - v. S. n. 243 del 1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 1° aprile 1988, n. 103 (Rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti), convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1988, n. 176, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 77 e 97 Cost., anche in relazione agli artt. 22, 27 e 126, terzo comma, del d.P.R. 26 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), alla legge 28 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), agli artt. 2, 90, 94 e 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), dalla Regione Emilia Romagna con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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