Corte costituzionale

Sentenza n. 1030/1988

Corte cost., sent. 15 novembre 1988, n. 1030

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1030/1988
Data di deposito
15 novembre 1988
Data di decisione
27 ottobre 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1030

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, ultimo co., legge n. 775 del 28 ottobre 1970
  • art. 178, regio decreto n. 645 del 27 febbraio 1936
  • art. 195, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 19 marzo 1973
  • art. 178, legge n. 196 del 14 marzo 1952
  • art. 334, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 19 marzo 1973
  • art. 2, legge n. 117 del 9 febbraio 1968
  • art. 1, legge n. 117 del 9 febbraio 1968
  • art. 334, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 314, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 315, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 334, decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 29 marzo 1956
  • art. 195, decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 29 marzo 1956
  • art. 195, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 4, comma 3, bis, legge n. 10 del 4 febbraio 1985
  • decreto-legge n. 807 del 6 dicembre 1984
  • art. 322, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 183, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 213, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 191, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 218, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 190, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 214, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • legge n. 103 del 14 aprile 1975

Parametri

Massime

Massima n. 11995

POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - PENA. L'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), riproduce sostanzialmente l'art. 178 del previgente codice postale (r.d. 27 febbraio 1936, n. 645), come modificato dall'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n.196. E' percio' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 195 per violazione dell'art. 76 Cost., prospettata sull'erroneo presupposto che le corrispondenti disposizioni previgenti al suddetto testo unico fossero quelle di cui agli artt. 1 e 2 della legge 9 febbraio 1968, n. 117.

Massima n. 11996

POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - STAZIONI RADIOLETTRICHE - APPARECCHI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA. Sono apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, in quanto rientrano nel genus "stazioni radioelettriche", anche quelli in cui il segnale e' trasmesso via cavo. E' percio' infondata l'eccezione di irrilevanza basata sull'assunto che rientrino in tale nozione solo gli impianti funzionanti via etere.

Massima n. 11997

POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - IMPIANTI RADIOTELEVISIVI VIA ETERE. E' manifestamente infondata, in quanto gia' decisa con la sentenza n. 237 del 1984, la questione di legittimita' costituzionale dell'assoggettamento a concessione, ed a sansione penale in mancanza di questa, dell'impianto ed esercizio di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, prospettata assumendo a parametro l'anomala condizione giuridica degli impianti radiotelevisivi via etere di portata non eccedente l'ambito locale.

Massima n. 11998

POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - IMPIANTI RADIOTELEVISIVI VIA ETERE. La causa di non punibilita' di cui all'art. 4, comma terzo bis, del d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10 essendo inscindibilmente collegata all'anomala e necessariamente contingente situazione giuridica dell'emittenza radiotelevisiva privata, non puo' essere estesa - stante la disomogeneita' delle situazioni poste a raffronto - all'impianto ed esercizio senza concessione degli impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza.

Massima n. 11999

POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - PONTI RADIO. Gli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di ponti radio, in quanto strumenti preordinati a realizzare comunicazioni tra destinatari determinati e non a diffondere messaggi alla generalita', rientrano nella disciplina di cui all'art. 15, e non in quella di cui all'art. 21 Cost..

Massima n. 12000

POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PONTI RADIO - CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA. Essendo l'etere un bene comune naturalmente limitato di cui e' necessario assicurare un ordinato governo, anche in adempimento di obblighi internazionali, non sussiste in capo al privato un diritto soggettivo all'utilizzazione di una banda di frequenza ne', conseguentemente, la liberta' di installazione ed esercizio dei ponti radio, rispetto alla quale va invece riconosciuta all'amministrazione una discrezionalita' non solo tecnica, ma anche amministrativa, incompatibile col regime autorizzatorio. Rispetto a tali impianti e' percio' costituzionalmente legittima sia la riserva allo Stato che la correlativa compressione della liberta' di iniziativa economica privata.

Massima n. 12001

POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA. L'uso degli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, assoggettati ad una disciplina differenziata rispetto a quella di altri strumenti di comunicazione a mezzo di onde radioelettriche, data la loro limitata portata e potenza e la destinazione a scopi socialmente utili, puo' essere legittimamente limitato solo al fine di assicurare un razionale ed ordinato governo dell'etere, e cioe' il coordinamento e la compatibilita' reciproca tra detti strumenti e tra essi e gli altri mezzi di telecomunicazione. Pertanto, pur restando ferma la prevista sanzione penale, sono costituzionalmente illegittime - per contrasto con l'art. 15 Cost. - le disposizioni (artt. 1, 183, 195 e 334 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi tre nel testo sostituito con l'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103) che assoggettano detti apparecchi a concessione, anziche' ad autorizzazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), quale sostituito ad opera dell'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui ricomprende nella previsione del suo primo comma gli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di tipo portatile indicati nell'art. 334, primo comma, dello stesso d.P.R., anziché includerli tra le ipotesi di assoggettamento ad autorizzazione contemplate dal secondo comma del medesimo art. 1;

2. - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 183, primo comma, del citato d.P.R. n. 156 del 1973, quale sostituito ad opera dell'art. 45 della legge n. 103 del 1975, nella parte in cui prevede l'assoggettamento a concessione, anziché ad autorizzazione, degli apparecchi contemplati dall'art. 334, primo comma, dello stesso d.P.R.;

3. - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, del citato d.P.R. n. 156 del 1973, quale sostituito ad opera dell'art. 45 della legge n. 103 del 1975, nella parte in cui comprende gli apparecchi contemplati dall'art. 334 dello stesso d.P.R. tra gli impianti radioelettrici soggetti a concessione, anziché tra quelli sottoposti ad autorizzazione;

4. - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 334, terzo, quarto, quinto e sesto comma del citato d.P.R. n. 156 del 1973, nella parte in cui assoggetta gli apparecchi contemplati dal primo comma del medesimo articolo alla concessione anziché all'autorizzazione;

5. - fuori di quanto disposto nei precedenti nn. da 1 a 4, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale: a) degli artt. 183, 195, 334 del d.P.R. n. 156 del 1973, i primi due quali sostituiti ad opera dell'art. 45 della legge n. 103 del 1975, sollevate dal Pretore di Torino (r.o. nn. 423 e 448/85) in riferimento all'art. 3 Cost.; b) degli artt. 1 e 183 dello stesso d.P.R., quali sostituiti ad opera dell'art. 45 della citata legge n. 103 del 1975, sollevate dal Pretore di Bologna (r.o. n. 278/86) in riferimento all'art. 21 Cost.; c) dell'art. 195 del citato d.P.R. n. 156 del 1973, quale sostituito ad opera dell'art. 45 della citata legge n. 103 del 1975, sollevate, con quattro ordinanze, dai Pretori di La Spezia (r.o. nn. 469, 470, 529, 530/86) e Guglionesi (r.o. nn. 180, 188, 414, 610/87) in riferimento all'art. 21 Cost.; d) degli artt. 183, 195 e 334 del citato d.P.R. n. 156 del 1973 sollevate con due ordinanze dal Pretore di Torino (r.o. nn. 423 e 448/85) in riferimento all'art. 3 Cost.; e) degli artt. 1 e 183 del citato d.P.R. n. 156 del 1973, quali sostituiti ad opera dell'art. 45 della legge n. 103 del 1975, sollevate dal Tribunale di Milano (r.o. n. 474/85) in riferimento agli artt. 3, 15, 21 e 41 Cost.; f) degli artt. 195, 183, 213, 322, 190, 191, 218 dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973, i primi due quali sostituiti ad opera dell'art. 45 della citata legge n. 103 del 1975, sollevate dal Pretore di S. Angelo di Brolo (r.o. n. 287/87) in riferimento agli artt. 41 e 43 Cost.;

6. - dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo bis, del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807 (Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive), convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, sollevata dal Pretore di Moncalieri (r.o. n. 602/85) in riferimento all'art. 3 Cost.;

7. - fuori di quanto disposto nei precedenti nn. da 1 a 4, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - tutte proposte in riferimento all'art. 3 Cost. -: a) degli artt. 183 e 195 del citato d.P.R. n. 156 del 1973, quali sostituiti ad opera dell'art. 45 della citata legge n. 103 del 1975, sollevate dai Pretori di Mezzolombardo (r.o. n. 483/86) e Mistretta (r.o. n. 18/87); b) degli artt. 1 e 183 del medesimo d.P.R. n. 156 del 1973, quale sostituito ad opera dell'art. 45 della citata legge n. 103 del 1975, sollevate dal Pretore di Macerata (r.o. n. 493/86); c) dell'art. 195 dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973, quale sostituito ad opera dell'art. 45 della citata legge n. 103 del 1975, sollevate dal Pretore di Guglionesi (r.o. n. 772/86); d) degli artt. 1, 183, 195 e 334 dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973, quali sostituiti ad opera dell'art. 45 della citata legge n. 103 del 1975, sollevate dal Pretore di Moncalieri (r.o. n. 602/85);

8. - dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, n. 2 del citato d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata dal Pretore di Legnano con ordinanza del 20 ottobre 1983 (r.o. n. 153/84), in riferimento all'art. 76 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il Relatore: SPAGNOLI Deposito in cancelleria 15 novembre 1988.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

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