Corte costituzionale
Ordinanza n. 865/1988
Corte cost., ord. 21 luglio 1988, n. 865
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 865/1988
- Data di deposito
- 21 luglio 1988
- Data di decisione
- 6 luglio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:865
Norme oggetto del giudizio
- art.unico, legge n. 118 del 9 maggio 1984
- art. 6, legge n. 824 del 9 ottobre 1971
- art. 4, legge n. 336 del 24 maggio 1970
- art. 30-bis, legge n. 131 del 26 aprile 1983
Parametri
Massime
Massima n. 13992
In assenza di profili o argomenti nuovi, va dichiarata manifestamente infondata - in quanto gia' decisa nel senso della infondatezza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. unico, L. 9 maggio 1984 n. 118, in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 104, comma primo, Cost. - S. n. 123/1988
Massima n. 13993
In assenza di profili o argomenti nuovi, va dichiarata manifestamente infondata - in quanto gia' decisa nel senso della non fondatezza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, L. 24 maggio 1970 n. 336, dell'art. 6, L. 9 ottobre 1971 n. 824, e dell'art. unico, L. 9 maggio 1984 n. 118, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost. - S. n. 123/1988
Massima n. 13994
In assenza di profili o argomenti nuovi, va dichiarata manifestamente infondata - in quanto gia' decisa nel senso della non fondatezza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30-bis, L. 26 aprile 1983 n. 131, in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost. - S. n. 123/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della l. 9 maggio 1984, n. 118 (Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti) in riferimento agli artt. 101, secondo comma e 104, primo comma, Cost., sollevata dal Pretore di L'Aquila (r.o. n. 208/1986);
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 della l. 24 maggio 1970, n. 336 (Norme e favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex-combattenti ed assimilati), 6 della l. 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della l. 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex-combattenti ed assimilati), unico, della l. 9 maggio 1984, n. 118, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., sollevate dai Pretori di Cagliari (r.o. n. 263 e 364 del 1987) e di Bari (r.o. n. 779/1987);
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis l. 26 aprile 1983, n. 131 (Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., sollevate dai Pretori di Venezia, (r.o. n. 330/1987), di Arezzo (r.o. n. 270/1987) e di Roma (r.o. n. 371/1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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