Corte costituzionale

Ordinanza n. 865/1988

Corte cost., ord. 21 luglio 1988, n. 865

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
865/1988
Data di deposito
21 luglio 1988
Data di decisione
6 luglio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:865

Norme oggetto del giudizio

  • art.unico, legge n. 118 del 9 maggio 1984
  • art. 6, legge n. 824 del 9 ottobre 1971
  • art. 4, legge n. 336 del 24 maggio 1970
  • art. 30-bis, legge n. 131 del 26 aprile 1983

Parametri

Massime

Massima n. 13992

In assenza di profili o argomenti nuovi, va dichiarata manifestamente infondata - in quanto gia' decisa nel senso della infondatezza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. unico, L. 9 maggio 1984 n. 118, in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 104, comma primo, Cost. - S. n. 123/1988

Massima n. 13993

In assenza di profili o argomenti nuovi, va dichiarata manifestamente infondata - in quanto gia' decisa nel senso della non fondatezza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, L. 24 maggio 1970 n. 336, dell'art. 6, L. 9 ottobre 1971 n. 824, e dell'art. unico, L. 9 maggio 1984 n. 118, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost. - S. n. 123/1988

Massima n. 13994

In assenza di profili o argomenti nuovi, va dichiarata manifestamente infondata - in quanto gia' decisa nel senso della non fondatezza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30-bis, L. 26 aprile 1983 n. 131, in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost. - S. n. 123/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della l. 9 maggio 1984, n. 118 (Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti) in riferimento agli artt. 101, secondo comma e 104, primo comma, Cost., sollevata dal Pretore di L'Aquila (r.o. n. 208/1986);

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 della l. 24 maggio 1970, n. 336 (Norme e favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex-combattenti ed assimilati), 6 della l. 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della l. 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex-combattenti ed assimilati), unico, della l. 9 maggio 1984, n. 118, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., sollevate dai Pretori di Cagliari (r.o. n. 263 e 364 del 1987) e di Bari (r.o. n. 779/1987);

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis l. 26 aprile 1983, n. 131 (Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., sollevate dai Pretori di Venezia, (r.o. n. 330/1987), di Arezzo (r.o. n. 270/1987) e di Roma (r.o. n. 371/1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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