Corte costituzionale
Ordinanza n. 851/1988
Corte cost., ord. 21 luglio 1988, n. 851
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 851/1988
- Data di deposito
- 21 luglio 1988
- Data di decisione
- 5 luglio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:851
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 41 del 28 febbraio 1986
- art. 20, legge n. 730 del 27 dicembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 13953
Le norme secondo le quali le quote di aggiunta di famiglia nonche' ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato cessano di essere corrisposte, ad iniziare da quelli di importo piu' elevato in relazione al reddito familiare ed al numero delle persone a carico dei soggetti percettori, non contrastono a) con il principio di eguaglianza rappresentano o una scelta discrezionale del legislatore; b) con l'art. 31 della costituzione non risultandone ostacolata la finalita' di favorire l'adempimento dei doveri familiari; c) con l'art. 36 cost. in considerazione della natura non retributiva dell'emolumento; d) con l'art. 53 Cost. perche' i redditi debbono essere presi in considerazione, agli effetti che qui interessano, come tali, a prescindere dal soddisfacimento degli obblighi tributari. Questione manifestamente infondata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1984) e dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 36, primo comma, e 53, primo e secondo comma, Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia e dal Pretore di Modena con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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