Corte costituzionale

Ordinanza n. 851/1988

Corte cost., ord. 21 luglio 1988, n. 851

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
851/1988
Data di deposito
21 luglio 1988
Data di decisione
5 luglio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:851

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 41 del 28 febbraio 1986
  • art. 20, legge n. 730 del 27 dicembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 13953

Le norme secondo le quali le quote di aggiunta di famiglia nonche' ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato cessano di essere corrisposte, ad iniziare da quelli di importo piu' elevato in relazione al reddito familiare ed al numero delle persone a carico dei soggetti percettori, non contrastono a) con il principio di eguaglianza rappresentano o una scelta discrezionale del legislatore; b) con l'art. 31 della costituzione non risultandone ostacolata la finalita' di favorire l'adempimento dei doveri familiari; c) con l'art. 36 cost. in considerazione della natura non retributiva dell'emolumento; d) con l'art. 53 Cost. perche' i redditi debbono essere presi in considerazione, agli effetti che qui interessano, come tali, a prescindere dal soddisfacimento degli obblighi tributari. Questione manifestamente infondata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1984) e dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 36, primo comma, e 53, primo e secondo comma, Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia e dal Pretore di Modena con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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