Corte costituzionale
Ordinanza n. 754/1988
Corte cost., ord. 30 giugno 1988, n. 754
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 754/1988
- Data di deposito
- 30 giugno 1988
- Data di decisione
- 20 giugno 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:754
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, legge n. 638 del 11 novembre 1983
- decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 13351
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102, 104 Cost., dell'art. 24 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella l. 11 novembre 1983, n. 638, il quale prevede che "l'inclusione della indennita' integrativa speciale di cui alla l. 27 maggio 1959, n. 324, nella retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l'assistenza sanitaria disposta dal terzo comma dell'art. 4 della l. 6 dicembre 1971, n. 1053 e' da intendersi riferita a tutti i pubblici dipendenti cui venga corrisposta l'indennita' integrativa speciale suddetta", poiche' l'interpretazione autentica offerta dalla disposizione impugnata non costituisce ne` violazione del diritto di azione e difesa in giudizio, ne` lesione del diritto di non essere distolti dal giudice naturale, ne` interferenza nella sfera del potere giudiziario, essendo, per costante giurisprudenza, l'adozione di norme interpretative rimessa alla prudente valutazione del legislatore. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in l. 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui dispone l'applicazione dell'art. 4, terzo comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1053 nei confronti di tutti i dipendenti pubblici, sollevata in riferimento agli artt. 24, 25, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 104, primo comma, Cost.). - Cfr. S.n. 68/1984, n. 36/1985, n. 167, 236/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 ("Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui dispone l'applicazione dell'art. 4, comma terzo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1053 ("Diritto degli assistiti dall'ENPAS e dall'ENPDEP all'assistenza sanitaria diretta opzionale") nei confronti di tutti i dipendenti pubblici, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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