Corte costituzionale

Ordinanza n. 754/1988

Corte cost., ord. 30 giugno 1988, n. 754

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
754/1988
Data di deposito
30 giugno 1988
Data di decisione
20 giugno 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:754

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, legge n. 638 del 11 novembre 1983
  • decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 13351

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102, 104 Cost., dell'art. 24 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella l. 11 novembre 1983, n. 638, il quale prevede che "l'inclusione della indennita' integrativa speciale di cui alla l. 27 maggio 1959, n. 324, nella retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l'assistenza sanitaria disposta dal terzo comma dell'art. 4 della l. 6 dicembre 1971, n. 1053 e' da intendersi riferita a tutti i pubblici dipendenti cui venga corrisposta l'indennita' integrativa speciale suddetta", poiche' l'interpretazione autentica offerta dalla disposizione impugnata non costituisce ne` violazione del diritto di azione e difesa in giudizio, ne` lesione del diritto di non essere distolti dal giudice naturale, ne` interferenza nella sfera del potere giudiziario, essendo, per costante giurisprudenza, l'adozione di norme interpretative rimessa alla prudente valutazione del legislatore. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in l. 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui dispone l'applicazione dell'art. 4, terzo comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1053 nei confronti di tutti i dipendenti pubblici, sollevata in riferimento agli artt. 24, 25, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 104, primo comma, Cost.). - Cfr. S.n. 68/1984, n. 36/1985, n. 167, 236/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 ("Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui dispone l'applicazione dell'art. 4, comma terzo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1053 ("Diritto degli assistiti dall'ENPAS e dall'ENPDEP all'assistenza sanitaria diretta opzionale") nei confronti di tutti i dipendenti pubblici, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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