Corte costituzionale
Ordinanza n. 680/1988
Corte cost., ord. 16 giugno 1988, n. 680
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 680/1988
- Data di deposito
- 16 giugno 1988
- Data di decisione
- 9 giugno 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:680
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge n. 490 del 15 ottobre 1979
- art. 1, comma 2, legge n. 490 del 15 ottobre 1979
Parametri
Massime
Massima n. 15884
Non sussiste riserva di potesta' amministrativa in ordine alla materia disciplinata dall'art. 1, l. n. 490 del 1979, che dispone la proroga del termine quinquennale per l'utilizzazione delle aree destinate al porto industriale e al quinto centro siderurgico di Gioia Tauro, nonche' la possibilita' di utilizzazione delle aree stesse per iniziative industriali alternative. Ne' puo' quindi sostenersi che l'emanazione di tali disposizioni con legge anziche' con atto amministrativo, sottragga le stesse al sindacato giurisdizionale e alla cognizione del giudice naturale precostituito. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, l. 15 ottobre 1979, n. 490). - S. nn. 95/1966, 6/1966.
Massima n. 15885
E' razionalmente giustificata la disparita' di trattamento tra gli espropriati per la costruzione del centro di Gioia Tauro e i proprietari di immobili ad esso limitrofi, stante la peculiarita' della destinazione impressa ai beni dei primi, cui evidentemente si collega l'assoluta necessita' di realizzare l'originaria opera o comunque altre iniziative con finalita' di pari sviluppo della zona. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi primo e secondo, legge 15 ottobre 1979, n. 490, denunziato in quanto proroga, per i soli immobili destinati alla realizzazione del quinto centro siderurgico di Gioia Tauro, il termine quinquennale per la relativa utilizzazione, prevedendo altresi' la possibilita' di utilizzazioni industriali alternative).
Massima n. 15886
La riserva di legge ed il principio del buon andamento di cui all'art. 97, primo comma, Cost., attenendo alla materia dell'organizzazione dei pubblici uffici, non possono invocarsi riguardo a disposizioni che disciplinano l'attivita' amministrativa incidendo direttamente nella sfera soggettiva dei privati, (e per cui la Costituzione prevede altri e diversi parametri) quale, nella specie, l'art. 1, primo e secondo comma, l. n. 490 del 1979, con cui viene prorogato il termine quinquennale per l'utilizzazione delle aree destinate al porto industriale e al quinto centro siderurgico di Gioia Tauro, nonche' prevista la possibilita' di utilizzazioni industriali alternative alle aree stesse. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, l. 15 ottobre 1979, n. 490).
Massima n. 15887
Il diritto di retrocessione del proprietario espropriato e' configurabile come un " diritto potestativo di acquisto" e non come una situazione giuridica soggettiva perfetta, a contenuto reale o comunque attinente al godimento del bene - che costituisce il presupposto necessario dell'espropriazione per pubblica utilita' - in ordine al quale, conseguentemente, non puo' ritenersi che, nella specie, integri una nuova espropriazione la norma di proroga del termine di utilizzazione delle aree destinate al porto industriale e al quinto centro siderurgico di Gioia Tauro. (Manifesta infondatezza in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, l. 15 ottobre 1979, n. 490). - S. n. 245/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, legge 15 ottobre 1979 n. 490 ("Proroga del termine di cui al settimo comma dell'art. 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per quanto riguarda gli espropri effettuati per l'esecuzione dei lavori del 5° Centro siderurgico di Gioia Tauro"), sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 42 e 97 Cost. dal Tribunale di Palmi con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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