Corte costituzionale
Ordinanza n. 599/1988
Corte cost., ord. 31 maggio 1988, n. 599
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 599/1988
- Data di deposito
- 31 maggio 1988
- Data di decisione
- 12 maggio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:599
Norme oggetto del giudizio
- art. 392, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 296, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 296, comma 3, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 9162
La delegazione di atti dell'istruzione sommaria da parte del PM minorile ad altra autorita' giudiziaria, quale consentita dagli artt. 392, comma secondo e 296, commi secondo e terzo cod.proc.pen., non deroga al principio del giudice specializzato per i reati commessi da minori poiche' la delegazione istruttoria risponde ad effettive esigenze dell'amministrazione della giustizia senza incidere sulla competenza (rimanendo le effettive valutazioni riservate al giudice delegante). Ne' essa viola l'art. 24, una volta che agli atti compiuti per delegazione si applicano pur sempre le regole generali in tema di partecipazione della difesa; e neppure contrasta con l'art. 112 Cost., poiche' la delegazione presuppone in ogni caso l'esercizio dell'azione penale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' degli artt. 392, comma secondo e 296 commi secondo e terzo c. p.p., in riferimento agli artt. 3, 25, 31, 97, 112, 24 Cost.. - cfr. S.n. 222/1983; 52/1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 392, secondo comma, e 296, commi secondo e terzo, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 31 della Costituzione e degli stessi artt. 392, secondo comma, e 296, secondo comma, in riferimento agli artt. 97, 112, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, sollevate dal Pretore di San Giovanni Valdarno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze