Corte costituzionale

Ordinanza n. 599/1988

Corte cost., ord. 31 maggio 1988, n. 599

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
599/1988
Data di deposito
31 maggio 1988
Data di decisione
12 maggio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:599

Norme oggetto del giudizio

  • art. 392, comma 2, codice di procedura penale 1930
  • art. 296, comma 2, codice di procedura penale 1930
  • art. 296, comma 3, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 9162

La delegazione di atti dell'istruzione sommaria da parte del PM minorile ad altra autorita' giudiziaria, quale consentita dagli artt. 392, comma secondo e 296, commi secondo e terzo cod.proc.pen., non deroga al principio del giudice specializzato per i reati commessi da minori poiche' la delegazione istruttoria risponde ad effettive esigenze dell'amministrazione della giustizia senza incidere sulla competenza (rimanendo le effettive valutazioni riservate al giudice delegante). Ne' essa viola l'art. 24, una volta che agli atti compiuti per delegazione si applicano pur sempre le regole generali in tema di partecipazione della difesa; e neppure contrasta con l'art. 112 Cost., poiche' la delegazione presuppone in ogni caso l'esercizio dell'azione penale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' degli artt. 392, comma secondo e 296 commi secondo e terzo c. p.p., in riferimento agli artt. 3, 25, 31, 97, 112, 24 Cost.. - cfr. S.n. 222/1983; 52/1972.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 392, secondo comma, e 296, commi secondo e terzo, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 31 della Costituzione e degli stessi artt. 392, secondo comma, e 296, secondo comma, in riferimento agli artt. 97, 112, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, sollevate dal Pretore di San Giovanni Valdarno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze