Corte costituzionale
Ordinanza n. 54/1988
Corte cost., ord. 21 gennaio 1988, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 54/1988
- Data di deposito
- 21 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:54
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 settembre 1973
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 506 del 27 settembre 1979
Parametri
Massime
Massima n. 10226
Le perdite derivanti dagli esercizi precedenti che abbiano inciso, riducendolo, sul reddito netto d'impresa non costituiscono un elemento posto sullo stesso piano di significazione del reddito; conseguentemente, l'esclusione della loro deducibilita`, ai fini del calcolo dell'I.LO.R. non da` luogo ad eccesso di delega rispetto alla legge 9 ottobre 1971, n. 825 che all'art. 4 punto 2 prevede "l'applicazione dell'I.LO.R. al reddito complessivo netto determinato ai fini dell'I.R.PE.G.". Tale indeducibilita` non ha attinenza alcuna con la capacita` contributiva del periodo d'imposta per il quale l'I.LO.R. e` applicata, ne` con il principio di eguaglianza, in quanto rientra nella discrezionalita` del legislatore disporre un riparto compensativo a carattere derogatorio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, Cost. - dell'art. 4, comma terzo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599).
Massima n. 10227
Il termine per la formazione dei ruoli, portato da uno a cinque anni dall'art. 2 del D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506, non viola, per eccesso di delega, l'art. 10, n. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, dovendosi, ora, avere riguardo alle disposizioni concernenti il sistema dell'autoliquidazione, con modifiche coordinatrici dell'intera normazione delegata in materia,resa possibile per effetto dell'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - dell'art. 2 del D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.4, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 - Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53, 72, 76 e 77 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova (ordd. nn. 602 e 685), nonché della Corte di Appello di Milano (ord. n. 305);
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506 - Disposizioni integrative e correttive dei dd.P.R. 29 settembre 1973 nn. 600 e 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dalla Corte d'Appello di Milano (ord. n. 305).
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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