Corte costituzionale
Ordinanza n. 313/1988
Corte cost., ord. 17 marzo 1988, n. 313
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 313/1988
- Data di deposito
- 17 marzo 1988
- Data di decisione
- 10 marzo 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:313
Norme oggetto del giudizio
- art. 1-bis, legge n. 641 del 21 agosto 1978
Parametri
Massime
Massima n. 10604
L'"Ente Patronato Regina Margherita pro-ciechi Paolo Colosimo" di Napoli, essendo stato incluso nella tabella "B" allegata al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ha natura di ente pubblico interregionale operante nella materia della assistenza pubblica e, come tale, sottoponibile alla speciale procedura prevista dall'art. 113 e ss. dello stesso d.P.R. n. 616 del 1977, diretta al trasferimento integrale alle Regioni o agli enti locali dei beni e del relativo personale. Legittimamente, pertanto, poteva esserne disposta l'estinzione e la devoluzione dei beni e del patrimonio a Regioni ed altri enti pubblici, con il necessario trasferimento a questi ultimi delle funzioni gia` spettanti all'Ente, senza accertare la provenienza dei suoi beni e gli eventuali vincoli di destinazione e senza altresi` prevedere la corresponsione di un indennizzo al riguardo. Appare inoltre giustificato e comunque non discriminatorio, che la soppressione di tale Ente - non essendovi una garanzia costituzionale sul- l'osservanza di un determinato procedimento per la soppressione di enti pubblici - sia avvenuta ope legis, prescindendo dal procedimento di cui all'art. 113, d.P.R. n. 616 del 1977, cit., e cioe`, in concreto, senza accertare sia l'esistenza di eventuali funzioni residue non trasferite, al fine di mantenere in vita l'Ente per il perseguimento di esse (art. 113 predetto, commi quarto e settimo), sia la struttura associativa dello stesso, onde consentirne la conservazione, previa trasformazione come ente privato (art. 115, d.P.R. n. 616 del 1977 cit.): infatti, ricorre nel caso il discrezionale apprezzamento del legislatore circa la sussistenza di particolari finalita` da salvaguardare e nessun parametro costituzionale, tra gli invocati, garantisce necessariamente l'assimilazione agli altri enti trasformabili in privati. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 18, 38, ultimo comma, 42 e 43 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 bis, l. 21 agosto 1978, n. 641, nella parte in cui sopprime e pone in liquidazione l'ente pubblico "Ente Patronato Regina Margherita pro-ciechi Paolo Colosimo" di Napoli, prevedendo il trasferimento alle regioni dei beni e del personale ed alle regioni ed agli enti locali delle relative entrate). - v. S. n. 173/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1- bis della legge 21 agosto 1978, n. 641 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle I.P.A.B. e della disciolta A.A.I.", nella parte in cui sopprime e pone in liquidazione l'Ente patronato Regina Margherita pro-ciechi "Paolo Colosimo" di Napoli e provvede al trasferimento alle regioni dei suoi beni e all'attribuzione alle regioni ed agli enti locali delle sue entrate) sollevata, in riferimento agli articoli 3, 18, 38, ultimo comma, 42 e 43 Cost., dalla Corte d'Appello di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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