Corte costituzionale
Ordinanza n. 292/1988
Corte cost., ord. 10 marzo 1988, n. 292
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 292/1988
- Data di deposito
- 10 marzo 1988
- Data di decisione
- 25 febbraio 1988
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:292
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 10570
Spetta al giudice a quo, cui vanno pertanto restituiti gli atti, verificare se la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 204, ultimo comma, cod. pen. - impugnato "in quanto non consente di applicare misure di sicurezza in base ad una valutazione in concreto" della pericolosita` del soggetto - sia tuttora rilevante alla stregua della sopravvenuta legge 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art. 31 abroga l'art. 204 e dispone che tutte le misure di sicurezza personale sono ordinate previo accertamento in concreto della pericolosita` del soggetto. (Restituzione degli atti relativi alla questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 27 e 111 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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