Corte costituzionale

Ordinanza n. 291/1988

Corte cost., ord. 10 marzo 1988, n. 291

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
291/1988
Data di deposito
10 marzo 1988
Data di decisione
25 febbraio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:291

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 1, lett. d, regio decreto legge n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 10, comma 1, lett. d, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 10568

Fra le spese per cure mediche sostenute all'estero, deducibili ai fini I.r.pe.f., non possono ricomprendersi le spese di viaggio e soggiorno, le quali hanno carattere puramente accessorio e possono verificarsi anche per le cure effettuate nell'ambito del territorio nazionale, allorche` l'ammalato debba spostarsi dal luogo di residenza ad altro lontano. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 10, comma primo, lett. f [recte: d)], d.P.R. 29 settembre 1973 m. 597, nella parte in cui non consente la deduzione delle spese di viaggio e soggiorno necessarie per ricevere trattamenti sanitari all'estero).

Massima n. 10569

L'art. 10, comma primo, lett. f) [recte: d)], d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, a tenor del quale le spese per cure mediche sono deducibili, ai fini I.r.pe.f., soltanto per la parte eccedente "il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire", consente una deduzione maggiore per i meno abbienti e minore per coloro che godono di redditi piu` elevati, e, secondo una consolidata giurisprudenza, si riferisce al reddito accertato e non a quello dichiarato. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 53, 76 e 77 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 10 cit.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. f) del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 53, 76 e 77 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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