Corte costituzionale
Ordinanza n. 291/1988
Corte cost., ord. 10 marzo 1988, n. 291
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 291/1988
- Data di deposito
- 10 marzo 1988
- Data di decisione
- 25 febbraio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:291
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 1, lett. d, regio decreto legge n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 10, comma 1, lett. d, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 10568
Fra le spese per cure mediche sostenute all'estero, deducibili ai fini I.r.pe.f., non possono ricomprendersi le spese di viaggio e soggiorno, le quali hanno carattere puramente accessorio e possono verificarsi anche per le cure effettuate nell'ambito del territorio nazionale, allorche` l'ammalato debba spostarsi dal luogo di residenza ad altro lontano. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 10, comma primo, lett. f [recte: d)], d.P.R. 29 settembre 1973 m. 597, nella parte in cui non consente la deduzione delle spese di viaggio e soggiorno necessarie per ricevere trattamenti sanitari all'estero).
Massima n. 10569
L'art. 10, comma primo, lett. f) [recte: d)], d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, a tenor del quale le spese per cure mediche sono deducibili, ai fini I.r.pe.f., soltanto per la parte eccedente "il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire", consente una deduzione maggiore per i meno abbienti e minore per coloro che godono di redditi piu` elevati, e, secondo una consolidata giurisprudenza, si riferisce al reddito accertato e non a quello dichiarato. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 53, 76 e 77 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 10 cit.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. f) del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 53, 76 e 77 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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