Corte costituzionale

Ordinanza n. 164/1988

Corte cost., ord. 11 febbraio 1988, n. 164

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
164/1988
Data di deposito
11 febbraio 1988
Data di decisione
28 gennaio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:164

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 11 del 26 febbraio 1982
  • art. 2, decreto-legge n. 677 del 26 novembre 1981
  • art. 4, decreto-legge n. 677 del 26 novembre 1981
  • art. 5, decreto-legge n. 677 del 26 novembre 1981
  • legge n. 11 del 26 gennaio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 10375

In tema di autonomia finanziaria regionale, la Costituzione non ha certo vietato che nuove leggi statali, anche non a carattere organico, intervengano a modificare la legislazione preesistente per cio` che riguarda i proventi attribuiti dallo Stato alle Regioni ne` ha definito in termini quantitativi l'attribuzione alle Regioni dei mezzi necessari per il perseguimento delle loro finalita`. Inoltre, nelle materie riservate alle competenze regionali ben puo` operare - quando scaturisca da esigenze connesse con l'osservanza dell'art. 11 Cost. - un vincolo sulla utilizzazione di un fondo, e cio` tanto piu` allorche`, come nel caso dell'art. 5, terzo comma, d.l. n. 677 del 1981, la destinazione prioritaria dei mezzi finanziari, iscritti nei bilanci delle Regioni al finanziamento dei progetti ammissibili ai benefici C.E.E., viene valutata dalle Regioni stesse. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 115, 117, 118, 119, 97 e 123 Cost. - delle questioni di legittimita` costituzionale concernenti il d.l. 26 novembre 1981, n. 677, convertito in L. 26 gennaio 1982, n. 11, artt. 2, 4 - i quali riducono l'entita` delle risorse non vincolate a disposizione delle Regioni ex artt. 8 e 9, L. n. 281 del 1970, e disancorano mediante interventi legislativi a carattere non organico, l'incremento del fondo ex art. 8, L. n. 281/70, dai criteri precedentemente fissati con L. n. 356 del 1976 - e 5). - cfr. S. nn. 245/1984, 304/1983, 365/1985.

Massima n. 10376

Le Regioni non possono prospettare, in via principale, vizi in se` non suscettivi di concretare invasione delle competenze ad esse garantite, anche in relazione all'art. 77 Cost. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2, 4, 5 del d.l. 26 novembre 1981, n. 677, convertito in L. 26 gennaio 1982, n. 11, e 2 di detta legge, denunziati - in riferimento agli artt. 70 e 77 Cost. - in quanto riprendono disposizioni in materia finanziaria di precedenti decreti-legge decaduti per mancata conversione nei termini). - cfr. S. n. 307/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

1) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito con legge 26 gennaio 1982, n. 11, in relazione agli artt. 115, 117, 118, 119, 97 e 123 Cost., sollevate con i ricorsi in epigrafe;

2) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito con legge 26 gennaio 1982, n. 11, e dell'art. 2 della stessa legge in relazione agli artt. 70 e 77 Cost., sollevata con il ricorso n. 21 del 1982 in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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