Corte costituzionale
Ordinanza n. 15/1988
Corte cost., ord. 19 gennaio 1988, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 15/1988
- Data di deposito
- 19 gennaio 1988
- Data di decisione
- 13 gennaio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:15
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Lazio del 22 aprile 1980
Parametri
Massime
Massima n. 10179
La censura da parte dello Stato relativa alla violazione di una norma della Costituzione che non sia stata formulata, nemmeno genericamente, nell'atto di rinvio al Consiglio regionale rende manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale sollevata in via principale. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 119 Cost. - della legge della Regione Lazio che autorizza l'Ufficio di Presidenza a disporre, in casi determinati, che alcuni dipendenti effettuino prestazioni di straordinario oltre i limiti gia` fissati). - cfr. Sent. n. 72/1985. - v. Sent. n. 290/1984.
Massima n. 10180
Gli accordi nazionali per il personale stipulati prima della legge quadro per il pubblico impiego costituiscono un mero fatto politico, di fronte al quale resta del tutto integro il potere della Regione di disciplinare, ai sensi dell'art. 117 Cost., l'ordinamento delle carriere e l'organizzazione degli uffici regionali nel cui ambito va ricompresa, per il suo carattere strumentale, la regolamentazione del lavoro straordinario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 Cost. - della legge della Regione Lazio, riapprovata il 22 aprile 1980, che autorizza l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale a disporre, in casi determinati, che alcuni dipendenti effettuino prestazioni di straordinario oltre i limiti gia` fissati). - cfr. Sent. nn. 217/1987 e 290/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio, riapprovata il 22 aprile 1980, recante "Norma transitoria della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 2, concernente disciplina del lavoro straordinario", sollevata, in riferimento all'art. 119 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle altre questioni di legittimità costituzionale della medesima legge regionale, sollevate, in riferimento agli art. 3, 36, 97 e 117 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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