Corte costituzionale
Ordinanza n. 1083/1988
Corte cost., ord. 6 dicembre 1988, n. 1083
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 1083/1988
- Data di deposito
- 6 dicembre 1988
- Data di decisione
- 24 novembre 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1083
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 425 del 6 agosto 1984
- art. 1, comma 1, legge n. 425 del 6 agosto 1984
- art. 3, legge n. 27 del 19 febbraio 1981
- legge n. 425 del 6 agosto 1984
- art. 10, ultimo co., legge n. 1345 del 20 dicembre 1961
- art. 5, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 1080 del 28 dicembre 1970
- art. 9, comma 2, legge n. 97 del 2 aprile 1979
- art. 2, lett. d), legge n. 1308 del 16 dicembre 1961
Parametri
Massime
Massima n. 15019
Questione gia' dichiarata infondata. - v. S.n. 413/1988.
Massima n. 15020
Questione gia' dichiarata infondata. - v. S.n. 413/1986.
Massima n. 15021
In tema di trattamento economico dei magistrati la "ratio legis" che abbraccia l'insieme delle singole disposizioni - tra cui quella che limita ai soli magistrati della Corte dei Conti l'applicabilita' di un piu' favorevole regime degli aumenti periodici - mira a sancire l'equilibrio delle retribuzioni per tutte le categorie dei magistrati, ordinari, amministrativi, contabili, militari nonche' per gli avvocati dello Stato e come tale costituisce esercizio di discrezionalita' legislativa finalizzata alla realizzazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma della L. 2 aprile 1979, n. 97, con riferimento agli artt. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 e 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 sollevata in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione). - S. n. 413/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo e secondo, della legge 6 agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"), sollevata, in relazione agli artt. 24, 102 e 103 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con le ordinanze di cui in epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 ("Provvidenze per il personale di magistratura"), come interpretato dalla legge 6 agosto 1984, n. 425, nonché dell'art. 1, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sollevata con le medesime ordinanze in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione;
c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 ("Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato"), con riferimento agli artt. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080 ("Norme sulla nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392"), 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 ("Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, concernente il trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato"), e 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 ("Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti"), sollevata con le medesime ordinanze in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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