Corte costituzionale
Ordinanza n. 1035/1988
Corte cost., ord. 15 novembre 1988, n. 1035
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 1035/1988
- Data di deposito
- 15 novembre 1988
- Data di decisione
- 27 ottobre 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1035
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 2 del 12 gennaio 1988
- legge n. 68 del 13 marzo 1988
- art. 12, decreto-legge n. 2 del 12 gennaio 1988
- art. 11, decreto-legge n. 2 del 12 gennaio 1988
- art. 13, comma 1, decreto-legge n. 2 del 12 gennaio 1988
- art. 4, comma 3, decreto-legge n. 2 del 12 gennaio 1988
Parametri
Massime
Massima n. 15012
In tema di rapporti tra decreto-legge e legge di conversione, l'impugnativa proposta nei confronti del decreto-legge si estende anche alle corrispondenti disposizioni della legge di conversione, costituendo l'intervenuta conversione, un ulteriore ed autonomo motivo di inammissibilita' in sede di giudizio di costituzionalita'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, con legge 13 marzo 1988, n. 68, sollevata, in riferimento all'art. 77 Cost., e gia', peraltro, dichiarata inammissibile). - S. nn. 75/1967, 151/1986, 302/1988, 1033/1988.
Massima n. 15015
Questione gia' dichiarata inammissibile. - v. S.n. 302/1988.
Massima n. 15016
Questioni gia' dichiarate non fondate relativamente agli artt. 4 e 11 d.l. 12 gennaio 1988, n. 2. - S. n. 302/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2 ("Modifiche alla legge 28 febbraio 1985 n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive"), convertito, con modificazioni, con legge 13 marzo 1988, n. 68, sollevata, in riferimento all'art. 77 Cost., dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con legge 13 marzo 1988, n. 68, sollevate, rispettivamente, in riferimento all'art. 3, e agli artt. 9, 117, 118, e 77 Cost., dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, terzo comma, 11 e 13, primo comma, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con legge 13 marzo 1988, n. 68, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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