Corte costituzionale

Ordinanza n. 1035/1988

Corte cost., ord. 15 novembre 1988, n. 1035

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
1035/1988
Data di deposito
15 novembre 1988
Data di decisione
27 ottobre 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1035

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 2 del 12 gennaio 1988
  • legge n. 68 del 13 marzo 1988
  • art. 12, decreto-legge n. 2 del 12 gennaio 1988
  • art. 11, decreto-legge n. 2 del 12 gennaio 1988
  • art. 13, comma 1, decreto-legge n. 2 del 12 gennaio 1988
  • art. 4, comma 3, decreto-legge n. 2 del 12 gennaio 1988

Parametri

Massime

Massima n. 15012

In tema di rapporti tra decreto-legge e legge di conversione, l'impugnativa proposta nei confronti del decreto-legge si estende anche alle corrispondenti disposizioni della legge di conversione, costituendo l'intervenuta conversione, un ulteriore ed autonomo motivo di inammissibilita' in sede di giudizio di costituzionalita'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, con legge 13 marzo 1988, n. 68, sollevata, in riferimento all'art. 77 Cost., e gia', peraltro, dichiarata inammissibile). - S. nn. 75/1967, 151/1986, 302/1988, 1033/1988.

Massima n. 15015

Questione gia' dichiarata inammissibile. - v. S.n. 302/1988.

Massima n. 15016

Questioni gia' dichiarate non fondate relativamente agli artt. 4 e 11 d.l. 12 gennaio 1988, n. 2. - S. n. 302/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2 ("Modifiche alla legge 28 febbraio 1985 n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive"), convertito, con modificazioni, con legge 13 marzo 1988, n. 68, sollevata, in riferimento all'art. 77 Cost., dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con legge 13 marzo 1988, n. 68, sollevate, rispettivamente, in riferimento all'art. 3, e agli artt. 9, 117, 118, e 77 Cost., dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, terzo comma, 11 e 13, primo comma, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con legge 13 marzo 1988, n. 68, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze