Corte costituzionale
Sentenza n. 75/1987
Corte cost., sent. 5 marzo 1987, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 75/1987
- Data di deposito
- 5 marzo 1987
- Data di decisione
- 26 febbraio 1987
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:75
Norme oggetto del giudizio
- art. 269, regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924
- art. 302, regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924
- art. 204, e ss., regio decreto n. 297 del 12 febbraio 1911
- art. 325, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
- art. 295, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
- c.IVtit.II, regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923
- art. 87, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
- art. 296, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
- art. 324, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
Parametri
Massime
Massima n. 4115
Le disposizioni regolamentari dei rr.dd. n. 297 del 1911 e n. 827 del 1924 sono, per loro natura, insuscettibili di giudizio di legittimita` costituzionale. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 28 e 97, 53 e 23 Cost. - del capo I del titolo VII, ivi compreso l'art. 270, del r.d. 23 maggio 1924 n. 827 e degli artt. 204 e ss. del r.d. 12 febbraio 1911 n. 297). - v. S.nn. 83/1987 e 71/1981.
Massima n. 4116
La generica impugnazione delle disposizioni legislative inerenti ai procedimenti di spesa della p.a. non consente di desumere il principio normativo su cui appuntare esame ed eventualmente censura; mentre la mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di ogni indicazione circa la specie di interessi in contestazione nel giudizio a quo, non consente di verificare la concreta rilevanza della questione. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 28 e 97, 53 e 23 Cost. - del capo IV del titolo II, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 e succ.mod., e degli artt. 87, 295, 296, 324 e 325, r.d. 3 marzo 1934 n. 383 e succ.mod., denunciati in quanto da essi sarebbe enucleabile una norma secondo la quale i debiti della p.a. - e specificamente dei Comuni - "diventano liquidi ed esigibili e quindi produttivi di interessi solo alla data di emissione del relativo mandato di pagamento o atto equipollente, anziche` alla data che risulterebbe dall'applicazione dell'ordinaria disciplina civilistica in materia e dalle eventuali pattuizioni stipulate fra le parti interessate".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del capo I del titolo VII, ivi compreso l'art. 270, del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l'esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato); degli articoli 204 e segg. del regio decreto 12 febbraio 1911 n. 297 (Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale); nonché del capo IV del titolo II del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e successive modificazioni (Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato); degli articoli 87, 295, 296, 324, 325 del regio decreto 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni (Testo unico della legge comunale e provinciale), sollevata dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli articoli 3, 28 e 97, 23 e 53 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 5 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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