Corte costituzionale
Sentenza n. 64/1987
Corte cost., sent. 2 marzo 1987, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 64/1987
- Data di deposito
- 2 marzo 1987
- Data di decisione
- 25 febbraio 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:64
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 19, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
- art. 10, comma 17, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
- art. 17, comma 1, lett.a, legge n. 887 del 22 dicembre 1984
- art. 10, comma 18, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
- art. 8, comma 10, legge n. 887 del 22 dicembre 1984
- art. 15, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
- art. 12, comma 4, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
- art. 8, comma 11, legge n. 887 del 22 dicembre 1984
- art. 17, comma 3, lett.c, legge n. 887 del 22 dicembre 1984
- art. 17, comma 2, legge n. 887 del 22 dicembre 1984
- art. 17, comma 3, lett.d, legge n. 887 del 22 dicembre 1984
- art. 18, comma 3, legge n. 887 del 22 dicembre 1984
- art. 12, comma 5, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
- art. 12, comma 7, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
- art. 12, comma 8, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 11, legge n. 486 del 5 agosto 1978
- art. 81, comma 3, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, comma 3, n.10, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 4087
La legge finanziaria puo` concorrere a determinare e comunque sicuramente riflette finalita` di politica economica generale, tanto che essa ha il compito di adeguare le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici collegati alla finanza statale, "agli obiettivi di politica economica" cui si ispirano il bilancio pluriennale e annuale: non e` quindi improprio l'uso di tale legge per l'emanazione di una normativa che dispone finanziamenti, per di piu` in materia di particolare rilevanza economica e sociale (con sicuri riflessi sul bilancio dello Stato) anche se essa individui competenze e delinei procedimenti volti all'attuazione della manovra finanziaria e, sotto questo profilo possa esporsi a censure dirette a tutela dell'autonomia regionale. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 8, commi decimo e undicesimo, e 17 comma primo, lett.b) - recte lett. a) - L. 22 dicembre 1984, n. 887, nonche` degli artt. 6, comma diciannovesimo, 10, commi diciassettesimo e diciottesimo, 12, comma quarto, e 15 stessa L. n. 41 del 1986, promosse in riferimento agli artt. 97 e 81, comma terzo, Cost., in relazione all'art. 11, legge 5 agosto 1978, n. 468, sotto i profili dell'irragionevolezza e dell'incongruita` di tali norme e dell'asserito uso improprio della legge finanziaria).
Massima n. 4088
L'art. 8, commi decimo ed undicesimo, della L. n. 887 del 1984, vanno letti in relazione al sistema quale risulta dalla previgenza dell'art. 10, L.n. 17 del 1981 e dalla successiva entrata in vigore dell'art. 25, L. 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'ente "Ferrovie dello Stato". Detti articoli prevedono la partecipazione delle Regioni nella verifica della conformita` alle norme ed agli strumenti urbanistici delle opere da eseguire, nonche` nella fase di adozione dei relativi progetti, e, in definitiva, nel raggiungimento di previe intese fra tutte le parti interessate: ne consegue che fra gli "enti locali" - cui si riferisce il citato art. 8 - devono ritenersi comprese le Regioni. Quanto all'art. 10, L. n. 41 del 1986, commi diciassettesimo e diciottesimo, nessuna delle due norme - ne` la prima, che estende il campo del finanziamento disposto con l'art. 8, comma decimo, L. n. 887 del 1984, ne` la seconda, che riserva al Ministro dei trasporti di impartire all'ente "Ferrovie dello Stato" le disposizioni attuative - deve ritenersi riferita al procedimento, pur ricostruito secondo la interpretazione del precedente art. 8. Laddove per le opere del nuovo ente e` applicabile il procedimento previsto dall'art. 25 della legge istitutiva n. 210 del 1985. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 8, commi decimo e undicesimo, L.n. 887 del 1984, e 10, commi diciassettesimo e diciottesimo, L.n. 41 del 1986, denunziati - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - in quanto, disponendo il relativo finanziamento, prevedono, al di fuori di ogni pianificazione, programmazione e partecipazione delle Regioni, e dunque in violazione delle competenze ad esse spettanti in materia di trasporti e viabilita` regionale e di urbanistica - convenzioni dirette tra le FF.SS. e gli "enti locali" per la realizzazione di progetti di trasporto integrato nelle aree metropolitane, convenzioni che, una volta approvate dal Ministro dei trasporti, hanno efficacia di variazione degli strumenti urbanistici).
Massima n. 4089
L'art. 17, commi primo, lett.a), secondo e terzo lett. c) della L. 22 dicembre 1984, n. 887 - concernente finanziamenti in materia sanitaria - non viola le competenze della Regione Trentino, ne` quelle delle Regioni a statuto ordinario perche` la imposizione di vincoli di destinazione alla spesa sanitaria in sede di erogazione del finanziamento, fa parte dell'impostazione del servizio sanitario nazionale secondo la legge istitutiva n. 833 del 1978 (art. 53, comma decimo, lett. c). Se talune destinazioni per l'impiego di una parte del finanziamento e per la realizzazione di interventi mediante piani triennali sono individuate e considerate prioritarie dalla stessa legge (n. 887 del 1984) - anziche` con il piano sanitario nazionale - e` perche`, in attesa del detto piano, spetta alla legge, ed alla legge statale, operare con norme sostitutive o anticipatrici di esso le scelte suindicate, le quali, per la loro rilevanza sociale nell'intero territorio, non potrebbero essere adottate se non a livello nazionale. Pertanto, le somme erogate in vista delle destinazioni vincolate devono essere utilizzate secondo programmi d'impiego formulati dalle Regioni, i quali debbono tener conto delle destinazioni prioritariamente stabilite dalla legge. Inoltre, tanto le finalita` riguardanti il risanamento degli allevamenti di bestiame e la profilassi di alcune malattie del medesimo, quanto l'automazione e le attivita` dei servizi informativi delle unita` sanitarie locali, come pure la trasformazione della destinazione d'uso di presidi sanitari, sono correlate strettamente allo scopo essenziale del servizio sanitario, cioe` a quello che consiste nella tutela della salute umana (cui conferisce il controllo sanitario sui mezzi di alimentazione) e nel rendimento, anche mediante il riequilibrio di situazioni strutturali locali, di servizi sanitari uniformi a tutti i cittadini secondo standards nazionali. Ne` sono lesive delle autonomie, essendo volte a finalita` di coordinamento, le "direttive" del Ministro della sanita` e le successive "verifiche" dei programmi per l'utilizzazione delle somme riservate, poiche` la loro previsione e` strettamente funzionale alle scelte concernenti le destinazioni vincolate prioritarie e gli interventi settoriali triennali. Cosi` pure dicasi per altre verifiche dei programmi regionali d'impiego portati in discussione. La previsione diretta, da parte della legge, dei criteri e delle esigenze, alle quali direttive, programmi e verifiche dovranno adeguarsi, esclude, infine, l'omessa osservanza del principio di legalita` nelle prescritte operazioni di coordinamento. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 17, commi primo, lett. a), secondo e terzo, lett. c), L. 22 dicembre 1984 n. 887, denunziato in riferimento agli artt. 3, comma terzo, 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige; dello stesso art. 17, comma primo, lett. b) - recte: lett. a), in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.; nonche` dello stesso art. 17, commi primo, lett. a), terzo - recte: secondo - quarto, lett. d) - recte: terzo, lett. d - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.). - cfr. S.n. 177/1986, 340/1983, 150/1982.
Massima n. 4090
Non sono fondate in quanto ripropongono senza presentare nuovi profili, le censure prospettate in precedente giudizio gia` deciso con sentenza, le questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 18, comma terzo, L. 22 dicembre 1984, n. 887, denunziato - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - nelle parti in cui prevede ulteriori finanziamenti per gli interventi a sostegno dell'agricoltura di cui agli artt. 7, 9, 13 e 17 della L. 4 giugno 1984, n. 194. - cfr. S. n. 356/1985.
Massima n. 4091
L'art. 6, comma diciannovesimo della legge n. 41 del 1966 - il quale impone che il piano annuale delle assunzioni di nuovo personale, in deroga al divieto di cui al comma decimo, e` disposto con provvedimento della Giunta regionale - interpretato in senso conforme a Costituzione, si limita a indicare l'organo competente alla generalita` dei provvedimenti amministrativi in base alla maggior parte degli Statuti, senza escludere, dunque, la competenza (anche sull'oggetto) di altri organi regionali, che fosse prevista in via generale da singoli Statuti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - dell'art. 6, comma diciannovesimo, L. 28 febbraio 1986, n. 41, in quanto individua come competenze a provvedere su un dato oggetto un organo piuttosto che un altro nell'ambito della organizzazione regionale). - cfr. S.n. 307/1983.
Massima n. 4092
p commi quarto e settimo dell'art. 12, L. 28 febbraio 1986, n. 41, -i quali stabiliscono rispettivamente, il primo, la concessione di aiuti contributivi di riconversione a favore delle cooperative agricole e loro consorzi che, per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi, abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attivita` di trasformazione e il secondo l'iscrizione dei relativi stanziamenti, per l'anno 1986, nello stato di previsione del Ministero per l'agricoltura e foreste - vanno interpretati conformemente a Costituzione. La normativa non esclude affatto ed, anzi, implica, che le somme stanziate siano trasferite alle Regioni e che, la` dove ricorra, come nel caso, la sua competenza, la Regione impieghi le somme con quella liberta` di criteri e di valutazioni che risulti, sotto ogni profilo, pienamente compatibile con la destinazione propria del finanziamento. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - dell'art. 12, commi quarto e settimo, L. 28 febbraio 1986, n. 41). - cfr. S.n. 356/1985.
Massima n. 4093
Il comma quinto dell'art. 12, L. 28 febbraio 1986 n. 41, prevede la proroga, per gli anni 86-88, della disposizione dell'art. 18, comma settimo, della legge n. 887 del 1984, che prevedeva a sua volta un concorso (statale) nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario erogati dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento (con modificazione dei tassi). Tale norma deve essere interpretata conformemente a Costituzione, nel senso che essa proroga soltanto il comma settimo, dell'art. 18, L.n. 887 del 1984, al quale reca peraltro modifiche, lungi dal richiamare interamente la preesistente disciplina dell'intero istituto. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - dell'art. 12, comma quinto, L. 28 febbraio 1986, n. 41).
Massima n. 4094
Deve essere interpretato conformemente a Costituzione il comma ottavo dell'art. 12, L. 28 febbraio 1986, n. 41, che prevede l'applicabilita` anche per il 1986 delle disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 18 della L. n. 887 del 1984 (messa a carico delle assegnazioni all'AIMA - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - delle occorrenze finanziarie relative alla parte nazionale delle spese previste da regolamenti comunitari per prevenire e contenere la formazione delle eccedenze, ed estensione della stessa disciplina agli interventi di sostegno alla produzione bieticolo-saccarifera previsti dall'art. 1, comma primo, della legge 8 agosto 1985, n.430). Gli interventi cui si riferisce il finanziamento (assegnazioni all'A.I.M.A.) rientrano infatti tra quelli di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo, per i quali l'A.I.M.A. e` stata appunto istituita. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 12, L. 28 febbraio 1986, n. 41, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.).
Massima n. 4095
L'art. 15, L. 28 febbraio 1986, n. 41, che autorizza una data spesa per la valorizzazione di beni culturali e per la creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati (stabilendo al riguardo il relativo procedimento) non lede le competenze regionali trasferite. Infatti l'ambito di queste ultime e` segnato dalla qualificazione di "interesse locale" dei beni culturali in esse compresi, mentre l'area propria della normativa in questione, evidentemente comprende i beni culturali di interesse non locale. Ne` sussiste alcun supporto normativo idoneo a fondare la competenza regionale per la promozione dell'occupazione giovanile. Qualora, peraltro, venisse a crearsi interferenza nelle rispettive aree di competenza (statale e regionale) - a causa di un collegamento obiettivo indissolubile fra le aree stesse - riguardo o a beni compresi nel patrimonio edilizio ed urbanistico in condizioni di degrado o al controllo (o predisposizione) di attivita` formative degli addetti assunti o ai procedimenti avviati che pero` riguardino beni di interesse locale, dovra` farsi ricorso a soluzioni ispirate al principio di leale cooperazione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 15, L. 28 febbraio 1986, n. 41, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi di cui in epigrafe:
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi decimo e undicesimo, e 17, comma primo, lett. b) - recte lett. a) - della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato: legge finanziaria del 1985), nonché degli artt. 6, comma diciannovesimo, 10, commi diciassettesimo e diciottesimo, 12, comma quarto e 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato: legge finanziaria del 1986), promosse dalla Regione Toscana - in riferimento agli artt. 97 e 81, comma terzo, Cost., in relazione all'art. 11, legge 5 agosto 1978, n. 468 - con ricorsi notificati il 25 gennaio 1985 (Reg. Ric. n. 11/1985) ed il 27 marzo 1986 (Reg. Ric. n. 9/1986);
2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi decimo e undicesimo, della legge n. 887 del 1984, e 10, commi diciassettesimo e diciottesimo, della legge n. 41 del 1986, sollevate dalla Regione Toscana e dalla Regione Lombardia - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - con ricorsi notificati il 25 gennaio 1985 (Reg. Ric. n. 11/1985), il 27 marzo 1986 (Reg. Ric. n. 9/1986), il 28 gennaio 1985 (Reg. Ric. n. 12/1985) ed il 29 marzo 1986 (Reg. Ric. n. 12/1986);
3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale: dell'art. 17, commi primo, lett. a), secondo e terzo, lett. c), della legge n. 887 del 1984, promosse dalle Province autonome di Trento e di Bolzano - in riferimento agli artt. 3, comma terzo, 9, n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige) - con ricorsi notificati il 26 gennaio 1985 (Reg.Ric. nn. 6 e 7/1985); dello stesso art. 17, comma primo, lett. b) - recte: lett. a) - promosse dalla Regione Toscana - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - con ricorso notificato il 25 gennaio 1985 (Reg. Ric. n. 11/1985); nonché dello stesso art. 17, commi primo, lett. a), terzo - recte: secondo - quarto, lett. d) - recte: terzo, lett. d) promosse dalla Regione Lombardia - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - con ricorso notificato il 28 gennaio 1985 (Reg. Ric. n. 12/1985);
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma terzo, della legge n. 887 del 1984, nelle parti in cui prevede ulteriori finanziamenti per gli interventi previsti dagli artt. 7, 9, 13 e 17 della legge 4 giugno 1984, n. 194, promosse dalla Regione Lombardia - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - con ricorso notificato il 28 gennaio 1985 (Reg. Ric. n. 12/1985);
5) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma diciannovesimo, della legge n. 41 del 1986, promossa dalla Regione Toscana - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - con ricorso notificato il 27 marzo 1986 (Reg. Ric. n. 9/1986);
6) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale: dell'art. 12, comma quarto, della legge n. 41 del 1986, promossa dalla Regione Toscana - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - con ricorso notificato il 27 marzo 1986 (Reg. Ric. n. 9/1986); dello stesso art. 12, commi quarto, quinto e settimo, promosse dalla Regione Lombardia - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - con ricorso notificato il 29 marzo 1986 (Reg. Ric. n. 12/1986);
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma ottavo, della legge n. 41 del 1986, promossa dalla Regione Lombardia - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - con ricorso notificato il 29 marzo 1986 (Reg. Ric. n. 12/1986);
8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, della legge n. 41 del 1986, promossa dalla Regione Toscana - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - con ricorso notificato il 27 marzo 1986 (Reg. Ric. n. 9/1986).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze