Corte costituzionale

Sentenza n. 279/1987

Corte cost., sent. 23 luglio 1987, n. 279

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
279/1987
Data di deposito
23 luglio 1987
Data di decisione
7 luglio 1987
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
ANDRIOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:279

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4435

Alla (richiesta di automatica) estensione della possibilita` di applicare le sanzioni sostitutive (delle pene detentive brevi) ai reati militari "rientranti nella astratta competenza del pretore", commessi da militari maggiorenni, non e` dato pervenire attraverso un intervento additivo della Corte: non consentito, nella specie, dati problemi e difficolta` di non agevole soluzione, relativi sia alla individuazione della categoria dei reati per i quali e` consentita l'applicazione delle sanzioni sia alla stessa operativita` di queste non sempre adeguabili allo 'status' di militare. La soluzione di detti problemi, in ogni caso, comporta l'apprestamento di un'apposita disciplina che, implicando una pluralita` di scelte discrezionali e previsioni anche di natura organizzativa, ricade, dunque, nella competenza del legislatore; cui deve essere, tuttavia, segnalata l'ormai indifferibile esigenza di colmare la lacuna con una piu` adeguata normativa della materia. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 53, 54, 55, 59, 77, 78, 79 e 84 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27 Cost.). - S. nn. 141/1984, 234/1984, 242/1984, 294/1984; 292/1985, 350/1985; 14/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli art. 53, 54, 55, 59, 77, 78, 79 e 84 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate, in riferimento agli art. 3, 25, primo comma, e 27 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, dalla Corte militare di appello - Sezione distaccata di Verona, dal Tribunale militare di Torino e dal Tribunale militare di Padova, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze