Corte costituzionale
Sentenza n. 279/1987
Corte cost., sent. 23 luglio 1987, n. 279
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 279/1987
- Data di deposito
- 23 luglio 1987
- Data di decisione
- 7 luglio 1987
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ANDRIOLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:279
Norme oggetto del giudizio
- art. 55, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 78, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 59, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 54, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 79, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 53, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 77, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 84, legge n. 689 del 24 novembre 1981
Parametri
Massime
Massima n. 4435
Alla (richiesta di automatica) estensione della possibilita` di applicare le sanzioni sostitutive (delle pene detentive brevi) ai reati militari "rientranti nella astratta competenza del pretore", commessi da militari maggiorenni, non e` dato pervenire attraverso un intervento additivo della Corte: non consentito, nella specie, dati problemi e difficolta` di non agevole soluzione, relativi sia alla individuazione della categoria dei reati per i quali e` consentita l'applicazione delle sanzioni sia alla stessa operativita` di queste non sempre adeguabili allo 'status' di militare. La soluzione di detti problemi, in ogni caso, comporta l'apprestamento di un'apposita disciplina che, implicando una pluralita` di scelte discrezionali e previsioni anche di natura organizzativa, ricade, dunque, nella competenza del legislatore; cui deve essere, tuttavia, segnalata l'ormai indifferibile esigenza di colmare la lacuna con una piu` adeguata normativa della materia. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 53, 54, 55, 59, 77, 78, 79 e 84 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27 Cost.). - S. nn. 141/1984, 234/1984, 242/1984, 294/1984; 292/1985, 350/1985; 14/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli art. 53, 54, 55, 59, 77, 78, 79 e 84 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate, in riferimento agli art. 3, 25, primo comma, e 27 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, dalla Corte militare di appello - Sezione distaccata di Verona, dal Tribunale militare di Torino e dal Tribunale militare di Padova, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze