Art. 84
Quando per il reato per il quale si procede è ammessa l'oblazione o può trovare applicazione la disposizione prevista dallo articolo 77 ne va fatta menzione nella comunicazione giudiziaria.
Quando per il reato per il quale si procede è ammessa l'oblazione o può trovare applicazione la disposizione prevista dallo articolo 77 ne va fatta menzione nella comunicazione giudiziaria.