Art. 79

Il giudice può procedere ai sensi dell'articolo 77 in ogni stato e grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta di cui allo stesso articolo nel termine ivi previsto.5

Testo aggiornato al 2026-09-20. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.