Corte costituzionale

Sentenza n. 230/1987

Corte cost., sent. 17 giugno 1987, n. 230

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
230/1987
Data di deposito
17 giugno 1987
Data di decisione
5 giugno 1987
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:230

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 15, comma 3, legge n. 1345 del 20 dicembre 1961
  • art. 15, comma 2, legge n. 1345 del 20 dicembre 1961
  • art. 14, comma 4, legge n. 1345 del 20 dicembre 1961
  • art. 14, comma 2, legge n. 1345 del 20 dicembre 1961
  • art. 2, comma 2, legge n. 161 del 21 marzo 1953
  • art. 8, comma 3, regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934

Parametri

Massime

Massima n. 4373

Nei giudizi aventi ad oggetto questioni di legittimita` costituzionale puo` intervenire il Presidente del Consiglio dei ministri e, se l'impugnazione abbia ad oggetto legge regionale, il Presidente della Giunta regionale; non e` ammesso, invece, l'intervento di alcuna altra parte che non sia gia` intervenuta nel giudizio di provenienza. (Nella specie e` stato giudicato inammissibile l'intervento della Associazione Magistrati della Corte dei conti, intervenuta nell'imminenza della pubblica udienza fissata al 3 giugno 1987).

Massima n. 4374

In relazione alla pluralita` di soluzioni prospettate o prospettabili, comportanti valutazioni e scelte discrezionali, non alla Corte costituzionale, ma al Parlamento compete assicurare, con idonea normativa, l'indipendenza dei magistrati della Corte dei conti, che le disposizioni vigenti solo in parte garantiscono pur dopo l'intervenuta abolizione dell'autodichia del giudice contabile ('ex lege' n. 425/1984). (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 14, quarto e secondo comma, 15, secondo e terzo comma, l. 20 dicembre 1961, n. 1345, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 108 Cost.; dell'art. 8, terzo comma, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 97, primo e secondo comma, 100, terzo comma, 108, secondo comma; dell'art. 2, secondo comma, l. 21 marzo 1953, n. 161).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 165, 166, 341 e 1218/1984, e 355/1986,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

I) dell'art. 14 comma quarto l. 20 dicembre 1961, n. 1345 in riferimento agli artt. 3 e 108 comma secondo Cost. sollevata dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti con ordinanze iscritte ai nn. 165, 166 e 341/1984,

II) a) degli artt. 14 comma secondo, 15 comma secondo e terzo l. 20 dicembre 1961, n. 1345 in riferimento agli artt. 3 e 108 comma secondo Cost. e b) dell'art. 8 comma terzo r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, in riferimento agli artt. 3 e 24 comma secondo, 97 comma primo e secondo, 100 comma terzo e 108 comma secondo, sollevate dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti con ordinanza iscritta al n. 1218/1984,

III) dell'art. 2 comma secondo l. 21 marzo 1953, n. 161 sollevata in riferimento agli artt. 3 comma primo, 97 e 108 Cost. dal T.A.R. Lazio, sez. l.a, con ordinanza iscritta al n. 355/1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Testo integrale

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