Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1987

Corte cost., sent. 22 gennaio 1987, n. 17

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
17/1987
Data di deposito
22 gennaio 1987
Data di decisione
16 gennaio 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:17

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 903 del 9 dicembre 1977
  • art. 15, ultimo co., legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 18, legge n. 300 del 20 maggio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 4026

Il principio di parita' di diritti e di retribuzione tra lavoratrice e lavoratore ha efficacia generale per tutti i cittadini e va osservato, nella fase di costituzione e in quella di svolgimento del rapporto, non solo da parte del datore di lavoro, ma anche da parte dei terzi a favore dei quali, in base ad apposito contratto, vada il risultato dell'attivita` lavorativa. Sono pertanto nulle le clausole di tale contratto che importino discriminazioni fondate unicamente sulla diversita` di sesso; ne` l'eventuale domanda di risoluzione proposta dal terzo per ragioni che implichino tale discriminazione integra un giustificato motivo di licenziamento della lavoratrice, ben potendo opporsi alla domanda il datore di lavoro, sul quale comunque ricadono le conseguenze dei licenziamenti discriminatori eventualmente intimati. (Non fondatezza - nei sensi di cui in motivazione - della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 37 Cost. e relativa al combinato disposto degli artt. 1, L. 9 dicembre 1977 n. 903, e 15, ultimo comma, L. 20 maggio 1970 n. 300, nella parte in cui escluderebbe, rispetto al prestatore e al datore di lavoro, la rilevanza del comportamento del terzo che comunque determini lo stesso datore ad una condotta violatrice del principio di parita` tra lavoratore e lavoratrice). - v. S. n. 204/1982.

Massima n. 4027

L'art. 18 dello Statuto dei lavoratori non si pone, nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro, come norma speciale o eccezionale, ma e` dotato di una forza espansiva che lo rende riferibile ed applicabile anche a casi diversi da quelli in esso espressamente contemplati, purche` assimilabili sotto il profilo dell'identita` di ratio: ipotesi, questa, che certamente ricorre nel caso del licenziamento per ragioni unicamente fondate sulla diversita` di sesso. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 37 Cost. e relativa all'art. 18, L. 20 maggio 1970 n. 300, nella parte in cui, limitando la prevista tutela reintegrativa e risarcitoria ai casi di nullita` del licenziamento contemplati dall'art. 4, L. n. 604 del 1966, escluderebbe da tale tutela gli ulteriori casi di nullita` configurabili ex art. 15 della stessa L. n. 300 - come sostituito, nell'ultimo comma, dall'art. 13, L. n. 903 del 1977 - tra cui quello del licenziamento implicante discriminazione fra lavoratori e lavoratrici in base al sesso).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 9 dicembre 1977 n. 903, 15, ultimo comma, e 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 36 e 37 Cost., dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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