Corte costituzionale

Sentenza n. 135/1987

Corte cost., sent. 16 aprile 1987, n. 135

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
135/1987
Data di deposito
16 aprile 1987
Data di decisione
10 aprile 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:135

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4208

Ai sensi dell'art. 125 del R.D. n. 1422 del 1924, tuttora in vigore per effetto dell'art. 140 del R.D.L. 1827 del 1935, il lavoratore soccombente nelle cause previdenziali ed assistenziali - eccettuato il caso di lite manifestamente infondata e temeraria - e` esonerato dal pagamento delle spese processuali, nelle quali vanno ricomprese anche quelle di consulenza tecnica d'ufficio: il relativo onore grava a carico dell'istituto previdenziale o, se questo non vi provveda, dell'erario, che poi si rivarra` sull'istituto stesso. Tale meccanismo, volto a neutralizzare la notoria minore resistenza del lavoratore, realizza anche la sostanziale parita` di trattamento tra lavoratore, parte debole del processo, e l'istituto previdenziale, parte certamente piu` forte - senza ripercussioni dannose per quest'ultimo sul piano della difesa - e non viola percio` l'art. 3 Cost.. Tantomeno risulta violato l'art. 23 Cost. che e` applicabile solo in relazione ad una prestazione obbligatoria in quanto istituita con atto di autorita`, senza il concorso della volonta` della parte: non quindi nel caso in questione, in cui la instaurazione dei relativi oneri economici si ricollega sempre alla volonta` della parte senza essere mai imposta autoritativamente e cio` anche per l'istituto previdenziale rispetto al quale l'azione o la resistenza in giudizio costituisce pur sempre il risultato di una libera scelta e frutto di una determinazione volitiva. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 152, disp.att. cod.proc.civ., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost.). - cfr. S.n. 4, 30, 122/1957.

Massima n. 4209

La previsione dell'esonero dal pagamento delle spese processuali, riconosciuto a favore del lavoratore soccombente nei giudizi previdenziali o assistenziali - eccettuato il caso di lite manifestamente infondata e temeraria - non tiene conto delle condizioni economiche del lavoratore stesso e, in particolare, della sua possibile condizione di abbiente. Cio` fonda l'opportunita` di operare al riguardo una revisione normativa in senso restrittivo, proprio in considerazione del fatto che i "lavoratori" sono a volte beneficiari di retribuzioni e pensioni anche elevate. Tuttavia, la determinazione concreta delle condizioni e degli estremi della situazione di "abbiente", per i fini concernenti specificamente la materia, comporta scelte affidate alla esclusiva discrezione del legislatore e al riguardo ne` la Corte, ne` i giudici dei processi in questione, possono fissare criteri oggettivi. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 152, disp.att.cod.proc.civ. nel testo novellato dall'art. 9, L. n. 533/1973, interpretato nel senso che consente l'esonero dal pagamento delle spese processuali al lavoratore anche se abbiente). - cfr. S.n. 60/1979.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. sollevate dal Pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost.;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. sollevata dal Pretore di Benevento con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

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