Corte costituzionale

Sentenza n. 123/1987

Corte cost., sent. 10 aprile 1987, n. 123

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
123/1987
Data di deposito
10 aprile 1987
Data di decisione
7 aprile 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:123

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 1, legge n. 425 del 6 agosto 1984
  • art. 10, comma 2, legge n. 425 del 6 agosto 1984
  • art. 1, comma 2, legge n. 425 del 6 agosto 1984
  • art. 2, legge n. 425 del 6 agosto 1984
  • art. 1, comma 1, legge n. 425 del 6 agosto 1984

Parametri

Massime

Massima n. 4192

La legge n. 425 del 1984, escludendo che gli aumenti periodici e l'indennita` di rischio siano estensibili, in base al diritto previgente, ai magistrati di tutte le carriere, introduce - in via di interpretazione autentica, opposta a quella accolta dai giudici amministrativi - uno 'ius superveniens' non satisfattivo delle pretese degli interessati. In tale contesto, la norma processuale che dispone l'estinzione 'ex officio' dei processi pendenti e l'inefficacia dei provvedimenti non ancora passati in giudicato, viola il diritto del cittadino ad ottenere una pronuncia di merito senza onerose reiterazioni, in quanto preclude al giudice di interpretare lo 'ius superveniens' per decidere nel merito la controversia pendente. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 Cost. - l'art. 10, comma primo, della L. 6 agosto 1984 n. 425.

Massima n. 4193

Le questioni di legittimita` costituzionale concernenti il sistema retributivo delle varie categorie di magistrati sono inammissibili, in quanto richiedono attivita` interpretativa spettante ai giudici di merito, cui - a seguito della declaratoria d'incostituzionalita` dell'art. 10, comma primo, L.n. 425 del 1984 - non e` piu` preclusa la piena cognizione della materia in controversia. (Inammissibilita` delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 107 Cost. e relative agli artt. 1, commi primo e secondo, 2 e 10, comma secondo, L. 6 agosto 1984, n. 425).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi in epigrafe,

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425;

b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo e secondo comma, 2 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 107 della Costituzione, dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna, sede di Parma, con ordinanza del 15 ottobre 1984 (iscritta al n. 1278 r.o. 1984); dal T.A.R. per il Lazio, sezione di Latina, con ordinanza del 26 ottobre 1984 (iscritta al n. 417 r.o. 1986); dal T.A.R. per la Liguria, con ordinanza del 29 novembre 1984 (iscritta al n. 805 r.o. 1985); dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, con ordinanza del 10 gennaio 1985 (iscritta al n. 670 r.o. 1985); dal T.A.R. per la Sardegna, con due ordinanze del 12 marzo 1985 (iscritte ai nn. 119 e 120 r.o. 1986).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 10 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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