Corte costituzionale

Ordinanza n. 465/1987

Corte cost., ord. 3 dicembre 1987, n. 465

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
465/1987
Data di deposito
3 dicembre 1987
Data di decisione
12 novembre 1987
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:465

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, lett.e, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 12, lett.e, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 3776

L' assoggettamento a tassazione separata, ai fini dell'IRPEF, anche delle indennita` di buonuscita erogate dall'INADEL (art. 12, lett. e, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597) e` conforme al disposto dell'art. 2, punto 19, della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - dell'art. 12, lett. e, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 nella parte in cui dispone l'assoggettamento all'IRPEF delle indennita` di buonuscita corrisposte ai dipendenti locali).

Massima n. 3777

Le disposizioni che prevedono per le indennita` di buonuscita un trattamento fiscale meno favorevole rispetto a quello stabilito per i capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono comparabili ai fini del giudizio di costituzionalita`, alla stregua del principio di egua- glianza in quanto si riferiscono a somme percepite in base a titoli diversi ed in relazione a fattispecie differenziate, al di la` di alcune analogie. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimente all'art. 3 cost. - dell'art. 12, lett. e, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 nella parte in cui dispone l'assoggettamento all'IRPEF delle indennita` di buonuscita corrisposte ai dipendenti degli enti locali). - v. S. n. 178/1986.

Massima n. 3778

Per capacita` contributiva deve ritenersi l'idoneita` del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata, presupposto che consiste in un qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, cosicche` - pur tenendosi conto della garanzia apprestata in materia previdenziale dall'art. 38 della Costituzione - l'allegata natura previdenziale delle indennita` di buonuscita non ne esclude la tassabilita`, se non nei limiti minimi indispensabili ad assicurarne le finalita` previdenziali, secondo valutazioni che competono al legislatore. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 38 e 53 Cost. - dell'art. 12, lett. e, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 nella parte in cui dispone l'assoggettamento all'IRPEF delle indennita` di buonuscita corrisposte ai dipendenti degli enti locali). - v. S. n. 178/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 38, 53, 76 e 77 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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