Corte costituzionale

Ordinanza n. 371/1987

Corte cost., ord. 4 novembre 1987, n. 371

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
371/1987
Data di deposito
4 novembre 1987
Data di decisione
15 ottobre 1987
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:371

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3619

Non spetta alla Corte costituzionale - ma rientra, bensi`, nella discrezionalita` del legislatore - valutare quali attivita` possano rivelarsi maggiormente utili ai fini del promuovimento dell'incremento della cooperazione di cui all'art. 45 Cost. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 45 Cost. e relativa all'art. 34, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ed all'articolo unico della l. 7 febbraio 1979 n. 56, nella parte in cui non estendono alla commercializzazione diretta di carni macellate lo speciale regime forfettario previsto per le cessioni di altri prodotti - indicati nella parte prima della tabella A allegata al d.P.R. n. 633 - da parte delle cooperative di agricoltori-allevatori).

Massima n. 3620

L'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - disponendo che, in caso di pendenza di ricorso giurisdizionale avverso l'accertamento I.V.A., il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito, per un terzo dell'ammontare accertato dall'ufficio, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo avviso - non pone alcuna condizione di procedibilita` all'azione giudiziaria (e dunque non costituisce applicazione del principio del solve et repete), ma e` espressione del principio della normale esecutorieta` dei provvedimenti amministrativi. (Manifesta infondatezza - gia` dichiarata con ord. n. 176/1985 - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 60 cit., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'articolo unico della legge 7 febbraio 1979, n. 56, in riferimento all'art. 45 Cost.;

b) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.; questioni entrambe sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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