Corte costituzionale
Ordinanza n. 371/1987
Corte cost., ord. 4 novembre 1987, n. 371
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 371/1987
- Data di deposito
- 4 novembre 1987
- Data di decisione
- 15 ottobre 1987
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:371
Norme oggetto del giudizio
- art.unico, legge n. 56 del 7 febbraio 1979
- art. 34, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 60, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 3619
Non spetta alla Corte costituzionale - ma rientra, bensi`, nella discrezionalita` del legislatore - valutare quali attivita` possano rivelarsi maggiormente utili ai fini del promuovimento dell'incremento della cooperazione di cui all'art. 45 Cost. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 45 Cost. e relativa all'art. 34, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ed all'articolo unico della l. 7 febbraio 1979 n. 56, nella parte in cui non estendono alla commercializzazione diretta di carni macellate lo speciale regime forfettario previsto per le cessioni di altri prodotti - indicati nella parte prima della tabella A allegata al d.P.R. n. 633 - da parte delle cooperative di agricoltori-allevatori).
Massima n. 3620
L'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - disponendo che, in caso di pendenza di ricorso giurisdizionale avverso l'accertamento I.V.A., il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito, per un terzo dell'ammontare accertato dall'ufficio, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo avviso - non pone alcuna condizione di procedibilita` all'azione giudiziaria (e dunque non costituisce applicazione del principio del solve et repete), ma e` espressione del principio della normale esecutorieta` dei provvedimenti amministrativi. (Manifesta infondatezza - gia` dichiarata con ord. n. 176/1985 - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 60 cit., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'articolo unico della legge 7 febbraio 1979, n. 56, in riferimento all'art. 45 Cost.;
b) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.; questioni entrambe sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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