Corte costituzionale

Ordinanza n. 251/1987

Corte cost., ord. 6 luglio 1987, n. 251

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
251/1987
Data di deposito
6 luglio 1987
Data di decisione
1° luglio 1987
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:251

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
  • legge n. 576 del 2 dicembre 1975

Parametri

Massime

Massima n. 4403

In relazione alla obiettiva diversita` di situazioni, e` legittimo il differente trattamento impositivo disposto nei confronti del coniuge convivente (detrazione fissa) e del coniuge separato (detrazione nella misura effettiva); mentre l'imputazione di una quota del reddito a ciascun componente del nucleo familiare, nel caso di impresa familiare, corrisponde sia alle responsabilita` di ciascuno di essi sia al diverso rilievo dell'attivita` lavorativa prestata, che concorre proporzionalmente al conseguimento del profitto, diversamente dal lavoro casalingo, che influisce soltanto in via mediata sulla produzione del reddito. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 4, 5, 10 e 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sollevate in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31, 35, comma primo e 53 Cost.). - S.n. 76/1983

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31, 35, primo comma, e 53 della Costituzione dalle Commissioni tributarie di primo grado di Roma, Sanremo, Biella e di secondo grado di Roma ed Alessandria, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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