Corte costituzionale
Sentenza n. 66/1986
Corte cost., sent. 26 marzo 1986, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 66/1986
- Data di deposito
- 26 marzo 1986
- Data di decisione
- 19 marzo 1986
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:66
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 12306
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, 42 e 113 Cost. - dell'art. 84 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale, nella vendita di immobili per la riscossione coattiva delle imposte, prevede la determinazione automatica del prezzo base dell'incanto, e, nel caso di impossibilita' di ricorrere a detta determinazione o nel caso in cui questa risulti notevolmente inferiore al valore corrente, ne affida la determinazione a perizia dell'Ufficio tecnico erariale disposta dall'Intendente di Finanza. Infatti, la questione e' stata proposta sebbene non fosse collegata al provvedimento richiesto al giudice a quo (fissazione degli incanti di vendita ai sensi dell'art. 81 stesso d.P.R.), da alcun nesso di preliminarieta' che ne giustificasse l'esame, ne' su detta preliminarieta' e' stata fornita motivazione.
Massima n. 12307
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 84 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nella parte in cui non prevede la possibilita' di impugnativa della perizia di stima dei beni sottoposti a vendita esattoriale effettuata dall'Ufficio tecnico erariale, su disposizione dell'Intendente di Finanza. Al riguardo rimangono infatti ancora valide le considerazioni sulla base delle quali e' stata dichiarata infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 236 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 di contenuto precettivo identico a quello dell'impugnato art. 84 d.P.R. n. 602/1973. Si auspica tuttavia che il legislatore si senta spinto a realizzare, anche nel campo della esecuzione esattoriale, il processo giusto, alla celebrazione del quale sono indirizzati i due primi commi dell'art. 24 Cost., e novelli - pur nel rispetto delle esigenze del Fisco - l'art. 54 (sospensione dell'azione esecutiva e dell'azione giudiziaria) del citato d.P.R. n. 602/1973. - S. nn. 65/1966 e 63/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 1065/1984 e 490/1985,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 84 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 42 e 113 Cost., dal Pretore di Orvieto con ordinanza 23 giugno 1984 (n. 1065 R.O. 1984),
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 84 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata, nella parte in cui non prevede la possibilità di impugnativa della perizia di stima dei beni sottoposti a vendita esattoriale effettuata dall'Ufficio tecnico erariale, in riferimento all'art. 24 Cost. dal Pretore di Cosenza con ordinanza 21 maggio 1985 (n. 490 R.O. 1985).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze