Corte costituzionale

Sentenza n. 66/1986

Corte cost., sent. 26 marzo 1986, n. 66

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
66/1986
Data di deposito
26 marzo 1986
Data di decisione
19 marzo 1986
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:66

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12306

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, 42 e 113 Cost. - dell'art. 84 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale, nella vendita di immobili per la riscossione coattiva delle imposte, prevede la determinazione automatica del prezzo base dell'incanto, e, nel caso di impossibilita' di ricorrere a detta determinazione o nel caso in cui questa risulti notevolmente inferiore al valore corrente, ne affida la determinazione a perizia dell'Ufficio tecnico erariale disposta dall'Intendente di Finanza. Infatti, la questione e' stata proposta sebbene non fosse collegata al provvedimento richiesto al giudice a quo (fissazione degli incanti di vendita ai sensi dell'art. 81 stesso d.P.R.), da alcun nesso di preliminarieta' che ne giustificasse l'esame, ne' su detta preliminarieta' e' stata fornita motivazione.

Massima n. 12307

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 84 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nella parte in cui non prevede la possibilita' di impugnativa della perizia di stima dei beni sottoposti a vendita esattoriale effettuata dall'Ufficio tecnico erariale, su disposizione dell'Intendente di Finanza. Al riguardo rimangono infatti ancora valide le considerazioni sulla base delle quali e' stata dichiarata infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 236 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 di contenuto precettivo identico a quello dell'impugnato art. 84 d.P.R. n. 602/1973. Si auspica tuttavia che il legislatore si senta spinto a realizzare, anche nel campo della esecuzione esattoriale, il processo giusto, alla celebrazione del quale sono indirizzati i due primi commi dell'art. 24 Cost., e novelli - pur nel rispetto delle esigenze del Fisco - l'art. 54 (sospensione dell'azione esecutiva e dell'azione giudiziaria) del citato d.P.R. n. 602/1973. - S. nn. 65/1966 e 63/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 1065/1984 e 490/1985,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 84 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 42 e 113 Cost., dal Pretore di Orvieto con ordinanza 23 giugno 1984 (n. 1065 R.O. 1984),

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 84 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata, nella parte in cui non prevede la possibilità di impugnativa della perizia di stima dei beni sottoposti a vendita esattoriale effettuata dall'Ufficio tecnico erariale, in riferimento all'art. 24 Cost. dal Pretore di Cosenza con ordinanza 21 maggio 1985 (n. 490 R.O. 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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