Corte costituzionale
Sentenza n. 137/1986
Corte cost., sent. 18 giugno 1986, n. 137
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 137/1986
- Data di deposito
- 18 giugno 1986
- Data di decisione
- 11 giugno 1986
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:137
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 604 del 15 luglio 1966
- art. 9, regio decreto legge n. 636 del 14 aprile 1939
- legge n. 1272 del 6 luglio 1939
- art. 2, legge n. 218 del 4 aprile 1952
- art. 15, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 16 luglio 1947
- art. 16, legge n. 1450 del 4 dicembre 1956
Parametri
Massime
Massima n. 12396
E' rilevante - e va percio' esaminata nel merito - la questione di legittimita' costituzionale anche nell'ipotesi in cui sia sopravvenuta una nuova disciplina, allorche' questa risulti inapplicabile alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, sulle quali vertono i giudizi di provenienza. (Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, legge 15 luglio 1966, n. 604; 9, r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'art. 2, legge 4 aprile 1952, n. 218; 15, d.lg.C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, e 16, legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno di eta' anziche' al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo - sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 37 e 38 Cost. - avendo i giudici a quibus escluso, in sede di riesame della rilevanza alla stregua dello ius superveniens, che l'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 - il quale consente alle lavoratrici, sia pure a seguito di loro opzione, di continuare a prestare lavoro fino al raggiungimento del sessantesimo anno d'eta' - abbia efficacia retroattiva).
Massima n. 12397
L'art. 37 Cost. - fermo restando che, per il suo testuale disposto, il legislatore deve assicurare alla donna condizioni di lavoro tali che la pongano in grado di adempiere, unitamente all'attivita' lavorativa, anche la sua essenziale funzione familiare - garantisce alla lavoratrice, in applicazione del piu' generale principio di uguaglianza ed in armonia con gli artt. 4, 35 e 38 Cost., il diritto alla parita' giuridica con il lavoratore in situazioni obiettive eguali, diritto che ha un contenuto ampio e complesso, comprensivo di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro nelle sue varie fasi (accesso, attuazione, cessazione). E poiche' l'avvento di nuove tecnologie e metodi di produzione e le profonde riforme intervenute nel campo del diritto del lavoro hanno determinato - col rendere il lavoro stesso, in via generale, meno usurante oltre che piu' sicuro - una graduale evoluzione, la quale, per quanto riguarda la donna, ha inciso profondamente non solo sulle condizioni di lavoro che la riguardano in modo particolare ma anche sull'attitudine lavorativa (comprensiva, tra l'altro, della capacita' al lavoro e della resistenza fisica), e' da ritenere che siano venute meno quelle ragioni e condizioni che in precedenza potevano giustificare una differenza di trattamento della donna rispetto all'uomo per quanto concerne l'eta' del conseguimento della pensione di vecchiaia; e dunque del tutto priva di legittimita' si rivela la disciplina del licenziamento fondata su tale evento. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 Cost. (assorbito il profilo concernente l'art. 38, comma secondo, Cost.) - gli artt. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (sui licenziamenti individuali); 9 del R.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (modificazione delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie), convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (sul riordino delle pensioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti); 15, d.lg.C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708 (riguardante l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), e 16 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (concernente il trattamento previdenziale per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno di eta' anziche' al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo. - S. nn. 123/1969; 137/1969.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi (R.O. nn. 509 e 915/80, 551/81 e 644/83), dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604, degli artt. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, conv. in legge 6 luglio 1939 n. 1272, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218, 15 D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, 16 legge 4 dicembre 1956 n. 1450, nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno d'età anziché al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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