Corte costituzionale
Ordinanza n. 80/1986
Corte cost., ord. 2 aprile 1986, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 80/1986
- Data di deposito
- 2 aprile 1986
- Data di decisione
- 20 marzo 1986
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:80
Norme oggetto del giudizio
- art. 87, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 89, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 140, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 46, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 23, comma 2, lett.c), decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 34, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 12321
Vanno restituiti gli atti ai giudici a quibus, affinche' riesaminino alla stregua della sopravvenuta legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), la rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 87, 89 e 140, ultimo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), 12, 14 e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 23, comma secondo, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamenti delle imposte sui redditi) e 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 38, 53, 76 e 77 Cost. - sostenendosi sia la intassabilita' delle indennita' di buonuscita erogate dall'ENPAS e di altre consimili indennita' di fine rapporto (in quanto aventi carattere previdenziale e inidonee a costituire indice di capacita' contributiva e in quanto la legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, non consentirebbe di tassare tali indennita') sia la irragionevole differenza di trattamento fiscale rispetto alle indennita' percepite in relazione a contratti di assicurazione sulla vita, ai sussidi erogati dallo Stato e alle indennita' di fine rapporto erogate dall'INPS, nonche' la irragionevolezza dei criteri di tassazione. Infatti, la legge n. 482 del 1985 ha mutato, con effetto retroattivo, tutto il meccanismo di tassazione delle indennita' dovute per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente (artt. 1, 2, 4, 5 e 6).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di primo grado di Modena, alla Commissione Tributaria di primo grado di Sanremo, alla Commissione Tributaria di primo grado di Rimini, alla Commissione Tributaria di primo grado di Palermo, alla Commissione Tributaria di secondo grado di Ascoli Piceno, alla Commissione Tributaria di secondo grado di Forll', alla Commissione Tributaria di primo grado di Novara, al Pretore di Cagliari, alla Commissione Tributaria di primo grado di Milano, alla Commissione Tributaria di secondo grado di Alessandria, alla Commissione Tributaria di primo grado di Cagliari, alla Commissione Tributaria di primo grado di Trieste, alla Commissione Tributaria di primo grado di Livorno, al Tribunale di Trani, alla Commissione Tributaria di secondo grado di Gorizia, alla Commissione Tributaria di primo grado di Pinerolo, alla Commissione Tributaria di primo grado di Roma, alla Commissione Tributaria di primo grado di Termini Imerese, alla Commissione Tributaria di primo grado di Firenze, alla Commissione Tributaria di secondo grado di Palermo, alla Commissione Tributaria di primo grado di Piacenza, alla Commissione Tributaria di primo grado di Venezia, alla Commissione Tributaria di primo grado di Imperia, alla Commissione Tributaria di primo grado di Foggia, alla Commissione Tributaria di primo grado di Como, perché riesaminino la rilevanza delle questioni sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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