Corte costituzionale
Sentenza n. 72/1985
Corte cost., sent. 20 marzo 1985, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 72/1985
- Data di deposito
- 20 marzo 1985
- Data di decisione
- 19 marzo 1985
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:72
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Lombardia del 13 marzo 1980
Parametri
Massime
Massima n. 10774
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il procedimento previsto dall'art. 127 Cost. per l'impugnativa delle leggi regionali viziate di incostituzionalita' e' unitario e non e' possibile distinguere in esso, come due fasi autonome, il rinvio al Consiglio regionale per il riesame della legge e la eventuale impugnativa di questa dinanzi alla Corte per vizio di incostituzionalita'. In ragione di cio', la Corte ha costantemente ritenuto l'inammissibilita' del ricorso o dei motivi in esso svolti che non presentino la necessaria corrispondenza - intesa questa, quanto meno, come omogeneita' ed identita' di contenuti - tra le censure svolte nel ricorso ed i motivi del precedente rinvio. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale proposte, con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge della Regione Lombardia approvata il 3 gennaio 1980 e riapprovata il 13 marzo 1980 - concernente i trattamenti erogati al personale per lavoro straordinario - in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 119 Cost., non richiamati nel precedente atto di rinvio). - SS. nn. 8/1967; 147/1972; 123/1975; 132/1975; 92/1976; 127/1976; 212/1976; 107/1983.
Massima n. 10775
La legge regionale che, recependo l'accordo per il contratto unico nazionale dei dipendenti delle regioni a statuto ordinario, introduce una deroga al trattamento in esso previsto, prorogando ulteriormente, rispetto alla previsione del menzionato accordo, il periodo di fruizione del miglior trattamento per lavoro straordinario fino ad allora goduto, non viola l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto l'autonomia delle regioni e la correlata riserva di legge, ivi prevista, in materia di ordinamento degli uffici, comportano che la legge regionale non si debba limitare alla pura e semplice riproduzione dell'accordo sindacale nazionale ma possa adeguarlo, quando sia necessario, alla peculiarita' del funzionamento degli uffici ed alla disponibilita' del bilancio regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale proposta, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge della Regione Lombardia approvata il 3 gennaio 1980 e riapprovata il 13 marzo 1980, con la quale sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1980 i trattamenti erogati al personale dipendente per lavoro straordinario, piu' favorevoli rispetto a quelli previsti dall'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e limitati, per la detta pattuizione, al 31 dicembre 1979). - SS. nn. 290/1984; 219/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del disegno di legge della Regione Lombardia approvato il 3 gennaio 1980 e riapprovato il 13 marzo dello stesso anno, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Governo della Repubblica, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 119 Cost.;
b) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dello stesso disegno di legge di cui sub a) in relazione all'art. 117, primo comma, Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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