Corte costituzionale

Sentenza n. 34/1985

Corte cost., sent. 7 febbraio 1985, n. 34

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
34/1985
Data di deposito
7 febbraio 1985
Data di decisione
6 febbraio 1985
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:34

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, decreto-legge n. 70 del 17 aprile 1984
  • art. 3, decreto-legge n. 70 del 17 aprile 1984
  • art.unico, ultimo co., legge n. 219 del 12 giugno 1984

Parametri

Massime

Massima n. 10715

Non e' dubbio che anche i soggetti i quali spieghino intervento nel processo a quo, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., rientrino pur sempre nell'ampia figura di parte, presupposta dagli artt. 23 ss. della legge n. 87 del 1953, e possano quindi costituirsi nel giudizio di legittimita' costituzionale. Non si deve infatti confondere la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, che a certi effetti puo' essere riesaminata dalla Corte, con l'interesse ad agire o ad intervenire nel processo principale, che non si presta affatto a formare l'oggetto di autonome valutazioni della Corte stessa. (Specie riguardante la costituzione, nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 d.l. 17 aprile 1984, n. 70, in materia di prezzi amministrati e indennita' di contingenza, convertito in legge 12 giugno 1984, n. 219, del partito "Democrazia proletaria", intervenuto, e non estromesso, nel processo civile di provenienza; costituzione contestata per il motivo che tale soggetto non avrebbe avuto "titolo per interloquire"). - S. n. 24/1959.

Massima n. 10716

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 36, 39, 70 e 77 Cost. - dell'art. 4 del d.l. 17 aprile 1984 n. 70, nella parte in cui fa salvi gli effetti del decaduto d.l. n. 10 del 1984. Tale disposizione e' stata infatti soppressa dalla legge di conversione 12 giugno 1984 n. 219; mentre l'identica clausola, con cui l'ultimo comma dell'articolo unico della legge stessa ha regolato i rapporti giuridici sorti sotto l'imperio del d.l. n. 10, si e' sicuramente sostituita all'art. 4 del d.l. n. 70 con effetti ex tunc.

Massima n. 10717

L'accordo sindacale sul costo del lavoro stipulato il 22 gennaio 1983 e derogato dai dd.ll. n. 10/84 e n. 70/84, concernente la generalita' dei lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, non rientra nel quadro tipizzato dall'art. 39 della Costituzione. Tale accordo, infatti, ha inteso perseguire finalita' di carattere pubblico, trascendenti l'ambito nel quale si colloca, per Costituzione, la liberta' di organizzazione sindacale e la corrispondente autonomia negoziale; sicche' le organizzazioni sindacali non sono in tal campo separate dagli organi statali di governo, bensi' cooperanti con essi, e gli interessi pubblici ed i fini sociali coinvolti nella trattativa debbono poter venire perseguiti e soddisfatti, in ogni caso, dalla legge, quand'anche l'intesa fra il Governo e le parti sociali non sia raggiungibile (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sotto il profilo della violazione dell'art. 39 Cost. - dell'art. 3 del d.l. 17 aprile 1984 n. 70 e dell'articolo unico, ultimo comma, della legge 12 giugno 1984, n. 219, in base ai quali per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura della indennita' di contingenza e di indennita' analoghe, per i lavoratori privati, e della indennita' integrativa speciale di cui all'art. 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983 n. 79, per i dipendenti pubblici, restano determinati in due dal 1 febbraio e non possono essere determinati in piu' di due dal 1 maggio 1984). - S. nn. 106/1962; 120/1963; 141/1980; 60/1968; 219/1984.

Massima n. 10718

Gli strumenti di indicizzazione delle retribuzioni, quale il sistema di scatti della indennita' di contingenza e della indennita' integrativa speciale risultante dall'accordo fra Governo e parti sindacali del 22 gennaio 1983, non sono costituzionalizzati ne' valgono ad integrare il primo comma dell'art. 36 Cost., ai fini dei giudizi sulla legittimita' costituzionale delle norme di legge. Essi, inoltre, non costituiscono l'unico mezzo atto a soddisfare le esigenze indicate nell'ultima parte dell'art. 36, primo comma, bensi' uno tra i vari strumenti possibili, il cui funzionamento puo' essere desensibilizzato o rallentato senza per questo violare la Costituzione. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 36 Cost. - dell'art. 3 del d.l. 17 aprile 1984 n. 70 e dell'articolo unico, ultimo comma della legge 12 giugno 1984 n. 219, in base ai quali per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura della indennita' di contingenza e di indennita' analoghe, per i lavoratori privati, e della indennita' integrativa speciale di cui all'art. 3 del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983 n. 79, per i dipendenti pubblici, restano determinati in due dal 1 febbraio e non possono essere determinati in piu' di due dal 1 maggio 1984). - S. nn. 43/1980, 277/1984; n. 156/1971; 141/1980.

Massima n. 10719

La condizione dei lavoratori dipendenti non e' comparabile con quella dei percettori di altri redditi, con riguardo ai meccanismi di indicizzazione delle retribuzioni ed alle modifiche ad essi apportate dal legislatore. Raffronti siffatti si prestano ad essere operati e discussi sul piano politico ma non bastano a determinare, per la carenza di omogeneita' delle situazioni, una violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell' art. 3 del d.l. 17 aprile 1984 n. 70 e dell'articolo unico, ultimo comma, della legge 12 giugno 1984 n. 219, in base ai quali per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura della indennita' di contingenza e di indennita' analoghe, per i lavoratori privati, e della indennita' integrativa speciale di cui all'art. 3 del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983 n. 79, per i dipendenti pubblici, restano determinati in due dal 1 febbraio e non possono essere determinati in piu' di due dal 1 maggio 1984; sotto il profilo della disparita' di trattamento che, a seguito del c.d. taglio della scala mobile, si sarebbe prodotta fra percettori di reddito da lavoro dipendente e percettori di altri redditi, quali redditi da capitale o da lavoro autonomo).

Massima n. 10720

Una volta sopravvenuta la conversione in legge di un decreto legge, le cui norme formano oggetto di una questione di legittimita' costituzionale, non ha piu' senso considerare le dedotte violazioni della norma che attribuisce alle Camere la funzione legislativa e della norma che riserva alle Camere stesse la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 70 e 77 Cost. - dell'art. 3 del d.l. 17 aprile 1984 n. 70, in base al quale per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura della indennita' di contingenza e di indennita' analoghe, per i lavoratori privati, e della indennita' integrativa speciale di cui all'art. 3 del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983 n. 79, per i dipendenti pubblici, restano determinati in due dal 1 febbraio e non possono essere determinati in piu' di due dal 1 maggio 1984. Il d.l. n. 70 del 1984 e' stato infatti convertito nella legge 12 giugno 1984 n. 219).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 17 aprile 1984, n. 70, sollevata dal Pretore di Roma - in riferimento agli artt. 3, 36, 39, 70 e 77 della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. n. 70 del 1984 e dell'articolo unico, ultimo comma, della legge 12 giugno 1984, n. 219, rispettivamente sollevate dai Pretori di Pavia, di Roma e Sestri Ponente - in riferimento agli artt. 3, 36, 39, 70 e 77 della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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