Corte costituzionale
Sentenza n. 284/1985
Corte cost., sent. 13 novembre 1985, n. 284
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 284/1985
- Data di deposito
- 13 novembre 1985
- Data di decisione
- 12 novembre 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:284
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 751 del 12 novembre 1976
- art. 5, legge n. 751 del 12 novembre 1976
- art. 4, ultimo co., legge n. 751 del 12 novembre 1976
- art. 136, penult.co., decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 11161
Qualora il procedimento pendente dinanzi alle Commissioni tributarie venga definito con il condono ai sensi del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito nella legge 19 dicembre 1973, n. 823), le norme sul cumulo dei redditi dei coniugi ai fini dell'imposta complementare non hanno alcuna capacita' di incidere sulla situazione sottoposta al giudice a quo, avendo la speciale procedura del condono sostituito totalmente la vecchia disciplina per la definizione dell'accertamento di detta imposta, cosicche' risulta infondata nelle sue premesse la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (riguardante la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti) - nella parte in cui anziche' applicare automaticamente la tassazione separata dei redditi dei coniugi, per la determinazione dell'imposta complementare, impongono agli stessi di farne esplicita domanda all'Amministrazione entro certi termini stabiliti a pena di decadenza - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 (comma secondo), 31, 53 e 136 Cost.. - S. n. 80/1980.
Massima n. 11162
E' ragionevole, e quindi non sindacabile dalla Corte, il criterio adottato dal legislatore negli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (riguardante la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti), di lasciare in via transitoria agli obbligati - nei casi in cui, alla data del 22 luglio 1976, l'obbligazione tributaria relativa alla pregressa imposta complementare risultava o non ancora del tutto estinta sul piano della mera esecuzione (prima ipotesi), o estinta sul piano dell'esecuzione, ma ancora pendente per un accertamento in rettifica o d'ufficio non definito (seconda ipotesi) - la scelta, attraverso la presentazione o meno della domanda, tra il nuovo regime della tassazione separata dei redditi dei coniugi ed il regime precedente, a seconda della valutazione in concreto di situazioni parzialmente maturate sotto la normativa anteriore, poiche' la facolta' accordata ai contribuenti e' venuta cosi' a conciliare gli interessi effettivi dei cittadini con le esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione, sottraendo ad un meccanico automatismo una mole notevole di casi, che avrebbe comportato per l'Amministrazione un aggravio organizzativo difficilmente sopportabile, cui poteva non corrispondere l'interesse degli stessi contribuenti. Quanto alla brevita' dei termini (venti giorni per il marito e trenta per la moglie) previsti a pena di decadenza per la presentazione della domanda, essi trovano giustificazione nella esigenza di una rapida definizione di controversie insorte in vigenza di un sistema tributario ormai abolito. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 24 (comma secondo), 31, 53 e 136 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni succitate, nella parte in cui, anziche' applicare automaticamente la tassazione separata dei redditi dei coniugi, ai fini dela determinazione dell'imposta complementare, impongono agli stessi di farne esplicita domanda all'Amministrazione entro brevissimi termini perentori; questione sollevata sotto il profilo che tali norme, pur essendo state introdotte per adeguare la disciplina in materia alla pronuncia di incostituzionalita' del cumulo dei redditi dei coniugi, finiscono nella sostanza per far rivivere proprio gli articoli del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, dichiarati illegittimi, richiamando in vita, in caso di omissione della domanda da parte del contribuente, tutto il sistema normativo che si era inteso cancellare, e cioe' l'imputazione al marito dei redditi della moglie, non legalmente ed effettivamente separata; l'applicazione dell'imposta sui redditi cosi' cumulati; la soggettivita' passiva del marito anche per i redditi della moglie e la negazione di tale soggettivita' alla moglie stessa). - S. n. 179/1976, che ha dichiarato incostituzionali gli artt. 131 e 139 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in quanto appunto prevedevano il cumulo dei redditi.
Massima n. 11163
Le decisioni della Corte contenenti pronunce di illegittimita' costituzionale operano direttamente sui rapporti ancora in atto, cioe' non definiti.
Massima n. 11164
Non rientra nelle facolta' della Corte sindacare le misure con le quali il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ha ridisciplinato la materia a seguito di una pronuncia dichiarativa di illegittimita' costituzionale delle norme preesistenti, sempreche' tali misure non travalichino i limiti della ragionevolezza.
Massima n. 11165
Va ribadito che la congruita' di un termine di decadenza - in relazione alla garanzia costituzionale del diritto di difesa - deve essere valutata non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione ad esso assegnata nell'ordinamento giuridico. - S. nn. 57/1962; 10/1970; 138/1975; 31/1977.
Massima n. 11166
Se e' vero che e' fuori discussione la legittimita' in se stessa del ricorso alla determinazione sintetica del reddito complessivo (ex art. 137 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, quando "il tenore di vita del contribuente od altri elementi o circostanze di fatto fanno presumere un reddito netto superiore a quello risultante dalla denuncia analitica"), e' pero' altrettanto vero che ove sussista tale ipotesi risulta materialmente impossibile scomporre in quote il reddito determinato in ordine al tenore di vita del contribuente e della sua famiglia, cosi' da potere attribuire una quota al marito ed un'altra alla moglie, con la conseguenza che non sussiste alcuna lesione dell'art. 24, comma secondo Cost. - sotto il profilo che il divieto della tassazione separata del reddito stesso, priverebbe la moglie del diritto alla difesa, impedendole di interloquire a tutela della sua personale situazione - dal momento che l'impossibilita' di ricostruire il suo reddito esclude che essa possa assumere la veste di soggetto autonomo del rapporto tributario, e nessuna violazione vi puo' essere del diritto di difesa per chi non e' destinatario di un precetto e non e' quindi obbligato nei confronti dell'Amministrazione. (Non fondatezza - in riferimento al parametro costituzionale surrichiamato - dell'art. 4, ultimo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751, che vieta la tassazione separata del reddito dei coniugi ove si sia avuta determinazione sintetica del reddito stesso).
Massima n. 11167
L'art. 136, penultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, riguardante le imposte dirette, nella parte in cui limita la detraibilita' degli oneri da redditi di lavoro subordinato al venti per cento dei redditi stessi, con un massimo di lire 360.000, non viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto la diversita' di disciplina tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, in materia di oneri deducibili, trova la sua giustificazione nella diversita' obiettiva di situazioni economiche tra le due categorie di lavoratori in ordine agli oneri sostenuti per la produzione del reddito. E ragionevolmente il legislatore ha limitato tali oneri per i lavoratori dipendenti alle sole spese, non essendo ipotizzabili per questa categoria di lavoratori passivita' o perdite - quali si riscontrano nell'attivita' dei lavoratori autonomi - ed ha inoltre determinato le stesse spese di produzione dei lavoratori subordinati in misura forfettaria. Ne' sussiste contrasto tra detta norma e gli artt. 30, 31 e 37 Cost., in quanto, secondo i principi del nostro ordinamento tributario, il carattere peculiare degli oneri deducibili e' di essere "inerenti alla produzione del reddito" del lavoratore, e non gia' erogazioni del reddito gia' prodotto, cosicche' rientrano certamente in quest'ultima categoria, e non nelle spese necessarie per la produzione di reddito, quelle sostenute dalla famiglia per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali surrichiamati - della questione di legittimita' costituzionale della disposizione succitata, sollevata sotto il profilo che essa, a causa della mancata deducibilita' dal reddito della moglie lavoratrice di quanto necessariamente speso per una adeguata custodia dei figli nelle ore che costei deve dedicare all'attivita' lavorativa, introdurrebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, violando altresi' i principi della tutela dell'istituto familiare, del dovere-diritto dei genitori all'istruzione ed al mantenimento dei figli e della parita' di sesso in materia di lavoro).
Massima n. 11168
Va dichiarata la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale allorche' la disposizione impugnata non puo' trovare applicazione nel giudizio a quo, per cui l'ordinanza di rimessione risulta priva di motivazione sulla rilevanza. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 31, 53 e 136 Cost. - degli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751, riguardanti la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti, non ricorrendo nei giudizi a quibus nessuna delle due ipotesi previste dal primo comma dell'art. 4 impugnato, e cioe': a) quando alla data del 22 luglio 1976 l'imposta non fosse stata "interamente pagata", sebbene il reddito complessivo dichiarato o accertato in via definitiva ai fini dell'imposta complementare fosse comprensivo dei redditi della moglie; b) quando, sebbene fosse stata interamente pagata l'imposta relativa al reddito dichiarato, l'accertamento, in rettifica o di ufficio, notificato anteriormente all'entrata in vigore della legge non fosse divenuto definitivo alla data del 22 luglio 1976).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 31, 53 e 136 della Costituzione, dalle Commissioni tributarie di primo grado di Milano e di Napoli (r.o. nn. 378/1979 e 156/1980) e dalle Commissioni tributarie di secondo grado di Genova e di Caserta (r.o. nn. 423, 424 e 604/1980);
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 4, ultimo comma, della legge n. 751 del 1976 (relativo al divieto della tassazione separata del reddito dei coniugi in caso di determinazione sintetica del reddito stesso), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria centrale (r.o. n. 5/1978) e dalla Commissione tributaria di primo grado di Casale Monferrato (r.o. n. 197/1981);
e) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, penultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico sulle imposte dirette), sollevata in riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 37 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Sassari (r.o. n. 154 del 1981);
d) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli stessi artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751, sollevate, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali sub a) dalla Commissione tributaria centrale (r.o. nn. 3, 4, 5 e 319/1978), dalla Commissione tributaria di secondo grado di Sassari (r.o. n. 154/1981), e dalle Commissioni tributarie di primo grado di Casale Monferrato, Bari e Napoli (r.o. nn. 197 e 796/1981; 31/1982).
Così deciso in Roma. nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
- FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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