Corte costituzionale

Sentenza n. 243/1985

Corte cost., sent. 29 ottobre 1985, n. 243

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
243/1985
Data di deposito
29 ottobre 1985
Data di decisione
24 ottobre 1985
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:243

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, penult.co., legge n. 720 del 29 ottobre 1984
  • art. 1, comma 2, legge n. 720 del 29 ottobre 1984
  • art. 1, comma 1, legge n. 720 del 29 ottobre 1984
  • art. 2, comma 4, legge n. 720 del 29 ottobre 1984
  • art. 3, legge n. 720 del 29 ottobre 1984
  • art. 2, legge n. 720 del 29 ottobre 1984
  • art. 1, comma 4, legge n. 720 del 29 ottobre 1984
  • tab.A, legge n. 720 del 29 ottobre 1984
  • tab.B, legge n. 720 del 29 ottobre 1984
  • art. 1, comma 6, legge n. 720 del 29 ottobre 1984
  • art. 1, comma 3, legge n. 720 del 29 ottobre 1984
  • art. 1, legge n. 720 del 29 ottobre 1984
  • art. 2, comma 2, legge n. 720 del 29 ottobre 1984

Parametri

  • art. 3, Costituzione
  • art. 42, Costituzione
  • art. 119, Costituzione
  • art. 119, comma 1, Costituzione
  • art. 117, Costituzione
  • art. 97, Costituzione
  • art. 5, Costituzione
  • art. 15, statuto regione Sicilia
  • art. 14, statuto regione Sicilia
  • art. 20, statuto regione Sicilia
  • art. 43, statuto regione Sicilia
  • art. 19, statuto regione Sicilia
  • art. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 66, ss, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, n.7, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, n.1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, n.2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 1, ss, statuto regione Sardegna
  • art. 8, statuto regione Sardegna
  • art. 7, statuto regione Sardegna
  • art. 56, statuto regione Sardegna

Massime

Massima n. 11093

Sono inammissibili, per sopravvenuto difetto d'interesse, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo, secondo e penultimo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (concernente la istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), sollevate dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 3, 42 e 119 Cost., sul presupposto che le Regioni possano essere passate dalla tabella B alla tabella A (presupposto ormai giuridicamente superato dalla precedente declaratoria d'illegittimita' costituzionale). - S. nn. 162/1982; 307/1983.

Massima n. 11094

Va ribadito che il primo comma dell'art. 119 Cost. riserva alle leggi della Repubblica il coordinamento tra finanza regionale e finanza statale, e non permette di alterare il regime delle tesorerie regionali con un atto dell'esecutivo, per cui, anche a ritenere che il legislatore statale ordinario sia competente ad estendere alle Regioni il sistema della tesoreria unica, occorrerebbe allo scopo una nuova disciplina di principio e non basterebbe di certo un provvedimento governativo. Di conseguenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri non puo' essere legittimamente demandata l'opzione fra il coordinamento e l'accentramento finanziario, cioe' fra una serie di tesorerie regionali dotate di proprie giacenze, sebbene circoscritte nella misura del quattro per cento, e le tesorerie puramente nominali, ridotte in sostanza ad agenti del tesoriere unico, sia quanto agli incassi, sia quanto ai pagamenti. Pertanto, essendo diversissime le disposizioni rispettivamente applicabili agli enti inclusi nella tabella A e nella tabella B - annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (concernente l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali) -, e non prestandosi quindi a venire scambiate fra di loro, secondo scelte rimesse all'esecutivo, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per lesione della riserva di legge posta a tutela della finanza regionale (restando assorbito il profilo di contrasto con il principio di uguaglianza), dell'art. 2, quarto comma, della detta legge, nella parte in cui consente al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di decretare il passaggio delle Regioni dalla tabella B alla tabella A. - S. nn. 162/1982; 307/1983.

Massima n. 11095

Secondo la giurisprudenza costituzionale, una volta accertata la validita' di un limite delle complessive disponibilita' regionali suscettibili di rimanere depositate presso aziende di credito, la determinazione della corrispondente percentuale si risolve in una puntuale e conseguenziale decisione di "politica economica", che non sipresta ad essere riesaminata dalla Corte. Di conseguenza, non risulta illegittimo l'art. 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (concernente la istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali), per aver previsto riduzioni, dal 12 al 6 fino al 4 per cento, delle disponibilita' che la Regione puo' mantenere presso i suoi tesorieri o cassieri, trattandosi, peraltro, di misure che non precludono alle Regioni la facolta' di disporre delle proprie risorse, ne' eliminano la competenza legislativa regionale prevista dall'art. 33 della legge 19 maggio 1976, n. 335, sebbene il coordinamento finanziario cosi' esercitato dal legislatore statale interferisca inevitabilmente nel concreto funzionamento dei servizi delle Regioni e resti ferma l'esigenza che i rapporti tra le tesorerie regionali e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato siano regolati in modo tale da escludere il pericolo di improvvisi vuoti di cassa. Il che puo' essere evitato solo assicurando che i ritmi di accreditamento dei fondi dalle tesorerie dello Stato a quelle regionali si svolgano "sulla base ed in conformita' alle previste esigenze ed alle accertate disponibilita' di cassa delle Regioni". E la circostanza che l'"interpretazione operativa" della legge n. 720, effettuata dai conseguenti decreti ministeriali, trascuri detto principio non basta a concretare un vizio della legge stessa, dovendo trovare rimedio per mezzo di appositi conflitti di attribuzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge n. 720 del 1984, sollevata dalla Regione Toscana - in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. - sotto il profilo che risulterebbe lesa la competenza delle Regioni ad organizzare i propri uffici, e dunque il proprio servizio di tesoreria, ed anche perche' detta disposizione determinerebbe "una perdita di efficienza per l'accrescimento di difficolta' di pagamenti e di erogazioni, in conseguenza dell'irragionevole appiattimento di qualsiasi elasticita'", date le riduzioni delle percentuali nei termini di cui sopra). - S. n. 245/1984.

Massima n. 11096

Come la Corte ha gia' affermato, l'assegnazione disposta dalla legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria), alle diverse persone giuridiche pubbliche di una quota di risorse, congiunta alla inevitabile gradualita' delle erogazioni, produce un ristagno di disponibilita', con effetti gravemente negativi nell'attuale situazione delle pubbliche finanze, sicche' diventa un'esigenza fondamentale per lo Stato limitare l'onere derivante dalla provvista anticipata dei fondi rispetto all'effettiva capacita' di spesa degli enti; cio' che piu' conta, pero', e' che la normativa ex art. 40 di detta legge non preclude alle Regioni la facolta' di disporre delle proprie risorse, nel senso di valutarne discrezionalmente la congruita' rispetto alle necessita' concrete e di indirizzarle verso gli obiettivi rispondenti alle finalita' istituzionali, ma si limita a consentire il controllo del flusso delle disponibilita' di cassa, coordinandolo alle esigenze generali dell'economia nazionale e, anche se ne deriva una minore redditivita' delle somme depositate nelle tesorerie dello Stato rispetto a quella che si avrebbe presso le aziende di credito, si tratta pur sempre di una conseguenza di fatto che non investe aspetti costituzionalmente tutelati, non incidendo sull'autonomia finanziaria delle Regioni. - S. nn. 162/1982; 245/1984.

Massima n. 11097

Posto che la maggiore o minore od anche nulla redditivita' delle somme depositate nella tesoreria dello Stato non incide, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, sulla autonomia finanziaria spettante alle Regioni in base all'art. 119 Cost., ne consegue che la mancata parificazione delle "entrate proprie", secondo che si tratti di enti ed organismi compresi nella tabella A oppure nella tabella B, annese alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (concernente l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali), non basta a configurare un'illegittima lesione della finanza regionale. Ne' risulta violato il principio di uguaglianza poiche' quelle messe a raffronto sono pur sempre situazioni disomogenee, insuscettibili di venire comparate in vista dei soli svantaggi sofferti da un certo tipo di istituzioni, senza tener conto del loro ordinamento complessivo, tanto piu' che, sul punto, gli artt. 2 e 3 della legge n. 720 non hanno apportato alcuna innovazione, essendosi limitati a presupporre una scelta gia' operata dall'art. 37 della legge 7 agosto 1982, n. 526, cui hanno fatto seguito l'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 1, e l'art. 10, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge n. 720 del 1984, sollevata dalla Regione Toscana - in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117 e 119 Cost. - per non avere tale disposizione previsto, differentemente dal primo comma dell'art. 1, che siano comunque produttivi di interessi gli "introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni ed indennizzi", nonche' gli "altri introiti provenienti dal settore privato"). - S. nn. 162/1982; 307/1983.

Massima n. 11098

E' vero che l'edilizia residenziale pubblica e' stata formalmente trasferita alle Regioni ordinarie, in virtu' dell'art. 93, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, e che, coerentemente, il secondo comma del medesimo articolo ha incluso nel trasferimento "le funzioni statali relative agli IACP, fermo restando il potere alle Regioni di stabilire soluzioni organizzative diverse", pero' non e' men vero che il riparto delle competenze rimane in tal campo alquanto peculiare: poiche', da una parte, l'art. 95 del d.P.R. n. 616 ha demandato ai Comuni il cosiddetto servizio della cassa; e, d'altra parte, lo Stato ha conservato - sia prima che dopo l'entrata in vigore delle norme di trasferimento - penetranti poteri di programmazione. Pertanto, stante il particolare sistema di rapporti che l'ordinamento vigente ha intrecciato tra l'apparato statale, le amministrazioni regionali e gli IACP, si giustifica la collocazione di questi ultimi enti nella tabella A, anziche' in quella B, annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 730 (concernente l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali), cui corrispondono diversi regimi, l'uno introdotto dall'art. 1, l'altro ridabito - sia pure con qualche modifica rispetto al precedente ordinamento - degli artt. 2 e 3 della legge medesima. In ogni caso, detta inclusione non menoma la "coordinazione" esercitabile dalle Regioni e lascia ferma, in particolar modo, la competenza regionale riguardante la ristrutturazione degli enti stessi, i quali, peraltro, al pari di tutti gli altri enti od organismi ad essi affiancati, non risultano affatto sminuiti nella loro preesistente autonomia gestionale, tanto piu' che il quarto comma dell'art. 1 della legge n. 720 garantisce loro "la piena ed immediata disponibilita', in ogni momento, delle somme di loro spettanza", senza dunque ledere i corrispondenti poteri attribuiti alle Regioni dalla Costituzione e dalle norme di trasferimento. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 5, 97, 117 e 119 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge n. 720 del 1984, sollevata dalla Regione Toscana nell'assunto che il legislatore statale avrebbe operato in modo incoerente includendo gli IACP, che dovrebbero essere dotati di un'autonomia piu' ampia di quella spettante alle Regioni, fra gli enti per cui tutto il movimento dei flussi di cassa e' assorbito dal congegno della tesoreria unica, cosi' sottraendoli ai poteri di "coordinazione" delle Regioni medesime).

Massima n. 11099

Essendo la stessa Regione Sicilia sottoposta alle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali - sia pure nei limiti gia' determinati dall'art. 38, secondo e terzo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, cioe' facendo salve le entrate regionali previste dagli artt. 36 e 38 dello Statuto speciale -, non e' possibile pretendere che gli enti dipendenti o comunque controllati o disciplinati dalla detta Regione beneficino di un regime ancora piu' favorevole, venendo completamente esentati dal rispetto della normativa dettata dalla legge n. 720. D'altra parte, il sistema di tesoreria unica non contraddice (e quindi non incide sulla funzione legislativa gia' esercitata dalla Regione) con quanto disposto dalla legge regionale siciliana 12 agosto 1980, n. 85 - dal cui art. 1 puo' solo desumersi che e' unicamente la "concreta utilizzazione del finanziamento" a determinare l'acquisto dei fondi all'ente finanziato dalla Regione, ed e' soltanto l'effettiva disponibilita' dei fondi medesimi che rende applicabile il nuovo regime, per cui le somme destinate dalla Regione al finanziamento degli enti locali o para-regionali devono essere "versate", ad opera dei tesorieri o cassieri degli enti, nelle contabilita' speciali istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato -, ne' risulta in contrasto con le norme di attuazione statutaria dettate dai decreti presidenziali 9 aprile 1956, n. 510, e 1 luglio 1977, n. 683, in tema di turismo, di acque pubbliche e di lavori pubblici, le quali, intese come sono a regolare il trasferimento di determinate funzioni amministrative statali alla Regione Sicilia, non riguardano per nulla le disposizioni in materia di tesoreria contenute nella legge n. 720, che, a sua volta, non pregiudica affatto l'esercizio delle funzioni cosi' trasferite. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 2 e 3 della legge n. 720 del 1984, nonche' delle annesse tabelle A e B, nella parte in cui si riferiscono agli enti sottoposti al controllo della Regione siciliana, sollevate dalla Regione medesima - in riferimento agli artt. 14, 15, 19, 20 e 43 dello Statuto speciale).

Massima n. 11100

La disposizione introdotta dalla parte finale dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (concernente la istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali), che vincola le aziende di credito a trasferire sui conti correnti aperti presso le tesorerie dello Stato le disponibilita' regionali eccedenti il quattro per cento, non lede la riserva di legge, costituzionalmente stabilita in tema di coordinamento finanziario, poiche' - diversamente da quanto prescritto dall'art. 40, ottavo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, che autorizzava il Ministro del tesoro a variare "la percentuale o il livello massimo delle disponibilita' degli enti" (fra cui le Regioni), depositabili presso le aziende medesime - si limita, sul punto, a prevedere che il detto Ministro stabilisca le "modalita'" del versamento al bilancio dello Stato di un ben determinato "interesse", posto a carico delle aziende inadempienti, per cui il potere ministeriale viene a risultare sufficientemente definito dalla legge. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 119, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della norma succitata, sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige nell'assunto della inapplicabilita' alle Regioni del sistema di tesoreria unica e della violazione della riserva di legge prevista in materia di coordinamento tra finanza regionale e finanza statale). - S. n. 162/1982, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 40, ottavo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Massima n. 11101

Come la Corte ha piu' volte affermato, discipline del genere di quella dettata con la legge 29 ottobre 1984, n. 720 (concernente l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali), non sono invasive o lesive dell'autonomia regionale costituzionalmente tutelata, e, in proposito, alla luce delle finalita' perseguite da tali normative, non ha rilievo distinguere tra Regioni a Statuto ordinario e Regioni a Statuto speciale. Di conseguenza, non puo' ritenersi inapplicabile alla Regione Trentino-Alto Adige il regime introdotto dalla detta legge. Ne' v'e' da dolersi dell'inserimento dei Comuni e delle Camere di commercio nella tabella A, anziche' nella tabella B, annesse alla legge in discussione, posto che, in ordine ai primi, proprio perche' ricadono nella competenza ordinamentale concorrente della Regione, la legislazione del Trentino-Alto Adige deve rispettare i principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato, fra le quali figura indubbiamente la stessa legge n. 720, per cio' che attiene alle tesorerie comunali; mentre, riguardo alle Camere di commercio, sebbene per esse non valga concepire il "sistema di tesoreria unica" alla stregua di una disciplina di principio, l'imperativo del coordinamento finanziario si estende ugualmente al campo del loro ordinamento, ed inoltre l'inclusione di tali enti nella tabella B, accanto ad altri enti dipendenti dalla Regione, da un lato, comporterebbe il venir meno di ogni "feracita'" dei proventi camerali detenuti dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, pur quando di tratti delle cosiddette "entrate proprie", dall'altro, non sarebbe corretto inquadrare le Camere di commercio fra gli enti para-regionali del Trentino-Alto Adige, sia perche' lo Statuto le mantiene ben distinte dagli enti medesimi, sia perche' la disciplina delle funzioni camerali non spetta alla Regione, bensi' alle Province di Trento e Bolzano ed allo Stato stesso. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 1, 4, 5 e 66 ss. dello Statuto speciale - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 720 del 1984, sollevata dalla Regione TrentinoAlto Adige sotto il profilo che la disciplina dettata da tali disposizioni non potrebbe esserle validamente applicata, neppure nelle forme e nei limiti previsti per gli enti ed organismi compresi nella tabella B, e che sarebbe illegittimo l'inserimento dei Comuni e delle Camere di commercio nella tabella A, anziche' nella tabella B, con il risultato della loro sottoposizione al regime configurato dall'art. 1 di detta legge). - S. nn. 162/1982; 242/1985.

Massima n. 11102

Non e' esatto che una disciplina legislativa statale di cornice o di principio non potrebbe venire legittimamente introdotta se non de futuro, cosi' da consentire alle leggi regionali di dettare le conseguenti norme di dettaglio, non essendo preclusa una operativita' in via retroattiva anche di una siffatta normativa; ne' risponde al vero, quanto alla regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti, che essa sarebbe riservata dall'ultimo comma dell'art. 77 Cost. alle vere e proprie leggi di conversione, ad esclusione di qualsiasi altro atto legislativo, poiche' la giurisprudenza costituzionale si e' da tempo consolidata nel senso che, attraverso la tecnica della sanatoria, il terzo comma dell'art. 77 Cost. abiliti il legislatore a dettare una regolamentazione retroattiva dei rapporti, senza porre altri limiti se non quelli rappresentati dal rispetto delle altre norme e principi costituzionali. Pertanto, non lede la competenza regionale l'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (concernente la istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali), il quale mantiene fermi "gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti adottati, nonche' i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 gennaio 1984, n. 5, 24 marzo 1984, n. 37, 24 maggio 1984, n. 153 e 25 luglio 1984, n. 372", facendo comunque decorrere dal 30 agosto 1984 l'operativita' del nuovo "sistema di tesoreria". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale di detta disposizione, sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige in riferimento agli artt. 1, 4, 5 e 66 ss. del relativo Statuto, denunciando pretese lesioni od usurpazioni della propria competenza per avere il legislatore statale disposto in tema di coordinamento finanziario anche in via retroattiva). - Sul terzo comma dell'art. 77 Cost. v. S. nn. 89/1966, 144/1972; 185/1981.

Massima n. 11103

Allorche' la disposizione impugnata in via principale si limiti a rinviare ad una precedente disciplina di cui sia stata dichiarata la legittimita' costituzionale, il nuovo ricorso - benche' ammissibile, non sussistendo la carenza di interesse del ricorrente stante la collocazione della regola denunciata entro un diverso contesto normativo -, va rigettato per manifesta infondatezza della questione proposta, qualora non vengano aggiunti argomenti rispetto a quelli gia' considerati dalla Corte. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 4, nn. 1, 2 e 7 dello Statuto speciale, della questione - sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige - di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720, il quale mantiene in vigore, per le unita' sanitarie locali, le disposizioni dell'art. 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119 - in base alle quali le U.S.L. "affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio"; mentre lo stesso Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio, "ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle Regioni le quote assegnate mediante accreditamento ai conti fruttiferi che le medesime intrattengono presso la tesoreria centrale", dopo di che "le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato accreditano le somme spettanti alle unita' sanitarie locali ad apposite contabilita' speciali intestate alle unita' sanitarie medesime" -, essendo stata detta questione gia' dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 35 della legge n. 119 del 1981, e non avendo l'attuale ricorrente addotto ulteriori argomentazioni oltre quelle gia' esaminate e rigettate dalla Corte, che ha rinvenuto il fondamento di dette disposizioni nella soddisfazione di interessi di portata nazionale e nella competenza statale in materia di credito). - S. n. 162/1982.

Massima n. 11104

Posto che l'art. 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria), si applicava gia' per forza propria alle Regioni differenziate, la cui competenza non era in tale senso violata, il richiamo a detta disposizione effettuato dall'art. 2, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (concernente la istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali), non ha concretato, a sua volta, alcuna lesione dell'autonomia regionale; mentre la riduzione, dal 6 al 4 per cento, prevista dal successivo art. 3, delle disponibilita' suscettibili di essere mantenute dalla Regione presso aziende di credito, non determina autonome ragioni di illegittimita' costituzionale, trattandosi di una decisione di "politica economica" che non si presta ad essere riesaminata dalla Corte, del tutto conseguenziale all'accertata validita' di un limite delle complessive disponibilita' regionali che possono restare in deposito presso istituti di credito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge n. 720 del 1984, nonche' dell'annessa tabella B, sollevata dalla Regione Sardegna - in riferimento agli artt. 3 Cost., 1 ss. 7, 8 e 56 dello Statuto speciale). - Sull'art. 40, primo comma, della legge n. 119 del 1981, in particolare sulla sua applicabilita' alle Regioni differenziate, v. S. nn. 95/1981, 162/1982 e 242/1985. - Sulla questione relativa al mantenimento in vigore dell'art. 38, secondo e terzo comma, della legge n. 526 del 1982, per effetto dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 720 del 1984, v. S. n. 242/1985, che ha respinto il ricorso proposto dalla Valle d'Aosta, dichiarando detta questione infondata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo, secondo e penultimo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 ("Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici"), sollevate dalla Regione Toscana - in riferimento agli artt. 3, 42 e 119 della Costituzione - con il ricorso indicato in epigrafe (n. 40 registro ricorsi 1984);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 720 del 1984, nella parte in cui consente al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di decretare il passaggio delle Regioni dalla tabella B alla tabella A, annesse alla legge medesima;

3) dichiara non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge n. 720 del 1984, sollevate dalla Regione Toscana - in riferimento agli artt. 5, 97, 117 e 119 della Costituzione - con il ricorso indicato in epigrafe (n. 40 registro ricorsi 1984);

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 2 e 3 della legge n. 720 del 1984, nonché delle annesse tabelle A e B, nella parte in cui si riferiscono agli enti sottoposti al controllo della Regione siciliana, sollevate dalla Regione medesima - in riferimento agli artt. 14, 15, 19, 20 e 43 dello Statuto speciale - con il ricorso indicato in epigrafe (n. 42 registro ricorsi 1984);

5) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 720 del 1984, sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige - in riferimento all'art. 4 nn. 1, 2 e 7, dello Statuto speciale - con il ricorso indicato in epigrafe (n. 43 registro ricorsi 1984);

6) dichiara non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 720 del 1984, sollevate dalla Regione medesima - in riferimento agli artt. 1, 4, 5 e 66 ss. dello Statuto speciale - con il ricorso indicato in epigrafe (n. 43 registro ricorsi 1984);

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge n. 720 del 1984, nonché dell'annessa tabella B, sollevate dalla Regione Sardegna - in riferimento agli artt. 3 Cost., 1 ss., 7, 8 e 56 dello Statuto speciale - con il ricorso indicato in epigrafe (n. 44 registro ricorsi 1984).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

- FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze