Corte costituzionale

Sentenza n. 193/1985

Corte cost., sent. 3 luglio 1985, n. 193

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
193/1985
Data di deposito
3 luglio 1985
Data di decisione
28 giugno 1985
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:193

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 11010

Una volta entrata in vigore la Costituzione ogni questione concernente la compatibilita' rispetto ad essa delle leggi ordinarie, siano esse preesistenti o successive, deve essere decisa secondo le indicazioni di cui all'art. 134 Cost., in termini, cioe', di legittimita' costituzionale e non di abrogazione. Il che va ribadito anche riguardo alla norma dell'art. 273 c. p. sulla necessita' dell'autorizzazione governativa per le associazioni di carattere internazionale, norma che, pure essendo effettivamente ispirata allo spirito di ben altra stagione politico-istituzionale, e' da escludere che possa ritenersi abrogata per il solo fatto dell'instaurazione dell'ordinamento della Repubblica democratica. - S. n. 1/1956.

Massima n. 11011

L'art. 18 della Costituzione esclude che il diritto di associazione possa essere subordinato ad autorizzazione, ed esso va riferito anche alle associazioni di carattere internazionale, tanto piu' che a norma dell'art. 11 Cost., e' statuito che l'Italia "promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte, fra l'altro, allo scopo di ripudiare la guerra... come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali", e di affermare (persino limitando la propria sovranita') un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni. Pertanto, l'art. 273 cod. pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 18 e 11 Cost. in quanto subordina ad autorizzazione governativa la liceita' delle associazioni aventi carattere internazionale. In conseguenza di tale decisione, a' sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, deve altresi' dichiararsi, l'illegittimita' dell'art. 274 cod. pen., nonche' dell'art. 211 T.U. leggi Pubblica Sicurezza: il primo, perche' punisce anche la semplice partecipazione nel territorio dello Stato a quegli stessi enti, associazioni o istituti, o sezioni di essi, contemplati nell'articolo precedente; il secondo, perche' contempla comprensivamente le stesse situazioni descritte negli artt. 273 e 274 cod. pen..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 273 cod. pen.;

dichiara altresì, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87 l'illegittimità costituzionale degli artt. 274 cod. pen. e 211 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U. leggi di Pubblica sicurezza).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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