Corte costituzionale

Sentenza n. 158/1985

Corte cost., sent. 23 maggio 1985, n. 158

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
158/1985
Data di deposito
23 maggio 1985
Data di decisione
6 maggio 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:158

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, lett.d, legge n. 28 del 21 febbraio 1980
  • art. 13, comma 1, n.7, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980

Parametri

Massime

Massima n. 10931

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la legge di delega deve contenere, oltre i limiti di durata e la definizione degli oggetti, l'enunciazione dei principi e criteri direttivi, in guisa che siano date al legislatore delegato direttive vincolanti, ragionevolmente limitatrici della sua discrezionalita', mentre al legislatore delegato e' demandata la realizzazione, secondo modalita' tecniche prestabilite, delle esigenze, delle finalita' e degli interessi considerati dal legislatore delegante. A tali prescrizioni si e' attenuta la legge 21 febbraio 1980, n. 28, di delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria, indicando al legislatore delegato, con sufficiente approssimazione e nei giusti limiti, quelle situazioni determinatrici di incompatibilita' per l'eventuale, contemporaneo svolgimento dell'ufficio pubblico e dell'attivita' di docenza universitaria ed in concreto, individuandole, tra le altre, nelle "elevate cariche politiche, amministrative e giornalistiche". E la legge delegata ha attuato le direttive ed i criteri della legge di delega allorche' ha compreso quella di Presidente del Consiglio regionale tra le cariche elevate, considerando che l'elevatezza della carica non deve essere valutata soltanto in relazione all'impegno di tempo che essa richiede per l'espletamento delle relative funzioni, ma anche in considerazione della posizione che essa conferisce e per la situazione di prestigio, di imparzialita' e di indipendenza che esige il corretto svolgimento dell'incarico. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 76 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, lett. d, della legge n. 28 del 1980 e 13, primo comma, n. 7, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, il primo dei quali prevede il collocamento in aspettativa di ufficio del docente universitario, tra l'altro, nominato ad "elevate cariche amministrative, politiche o giornalistiche", mentre il secondo prevede il collocamento in aspettativa, d'ufficio, per la durata della carica, del docente, tra l'altro, nominato Presidente del Consiglio regionale).

Massima n. 10932

Le direttive, i principi ed i criteri che la legge di delega deve contenere ai sensi dell'art. 76 Cost., servono, da un lato, a circoscrivere il campo della delegazione, si' da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalita' che l'hanno determinata, ma, dall'altro, devono consentire al potere delegato la possibilita' di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare. In particolare, la norma di delega non deve contenere enunciazioni troppo generiche o troppo generali, riferibili indistintamente ad ambiti vastissimi della normazione oppure enunciazioni di finalita', inidonee o insufficienti ad indirizzare l'attivita' normativa del legislatore delegato. E il controllo riservato alla Corte costituzionale riguarda le difformita' della norma delegata rispetto a quella delegante e non le scelte del legislatore che investono il merito della legge delegata.

Massima n. 10933

Va ribadito che l'art. 1 Cost. afferma solo il principio ispiratore della tutela del lavoro e non vuole determinare i modi e le forme di questa tutela, e il successivo art. 4 mette solo in risalto l'importanza sociale del diritto al lavoro: mentre per quanto concerne l'art. 51 va chiarito che la norma riguarda indubbiamente i rapporti politici in senso ampio, per cui comprende non solo l'elezione a membro dei due rami del Parlamento ma anche l'elezione agli organi elettivi previsti nel nostro ordinamento, regionali, provinciali o locali, tutti rilevanti per attuare gli interessi generali, onde rimanga assicurato il pieno svolgimento della vita democratica del Paese. Lo stesso articolo, pur affermando l'uguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio dell'elettorato passivo, riconosce pero' al legislatore ordinario il potere di disciplinare in modo diverso situazioni che ritiene abbiano carattere di particolarita', purche' la diversita' di trattamento sia razionale e risultino prese in considerazione intere categorie di cittadini e non dei singoli. Di conseguenza, e' da escludere che sia costituzionalmente illegittima, per violazione dei precetti suindicati, la disciplina apprestata dal legislatore per l'intera categoria dei docenti universitari, nella parte in cui prevede il collocamento in aspettativa d'ufficio del docente eletto alla carica di Presidente del Consiglio regionale, perche' cio' non comprime il suo diritto di elettorato passivo ne' coarta la sua volonta', e trova adeguata e razionale giustificazione proprio nella ratio della riforma dell'ordinamento universitario e negli obiettivi che con essa si e' inteso raggiungere gravando l'attivita' del docente con compiti nuovi e complessi, da risultare incompatibili con quelli altrettanto onerosi cui e' tenuto il Presidente del Consiglio regionale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 1, 4 e 51 Cost. - degli artt. 4, lett. d, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 13, primo comma, n. 7, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, il primo dei quali prevede il collocamento in aspettativa di ufficio del docente universitario, tra l'altro, nominato ad "elevate cariche amministrative, politiche o giornalistiche", mentre il secondo, in attuazione sul punto della delega legislativa, prevede il collocamento in aspettativa, d'ufficio, per la durata della carica, del docente, tra l'altro, nominato Presidente del Consiglio regionale). - v., sugli artt. 1, 4 e 51 Cost., S. nn. 194/1976; 16/1980.

Massima n. 10934

I precetti di cui all'art. 51 Cost., in relazione all'art. 3, riconoscono ai cittadini chiamati a ricoprire cariche pubbliche, in parita' ed in eguaglianza per tutti, la disponibilita' del tempo necessario all'adempimento dei compiti propri di tali uffici, e nel contempo il diritto di conservare il posto di lavoro che va inteso come diritto a mantenere il rapporto di lavoro o di impiego e non come diritto all'effettivo esercizio delle funzioni. Lo stesso art. 51, pur affermando l'eguaglianza di tutti i cittadini all'esercizio dell'elettorato passivo, contiene anche un rinvio alla legge ordinaria; riconosce, cioe', al legislatore ordinario la facolta' di disciplinare in concreto l'esercizio dei diritti garantiti; di fissare, cioe', le relative modalita', a condizione, pero', che non risultino menomati i diritti riconosciuti e sempreche' la diversita' di trattamento di situazioni ritenute particolari si ispiri a criteri di razionalita' e siano prese in considerazione intere categorie e non singoli cittadini. - S. nn. 194/1976; 16/1980.

Massima n. 10935

Va riaffermato che il legislatore ordinario, nel disciplinare le modalita' di esercizio dei diritti individuali preveduti dall'art. 51, terzo comma, Cost., puo' emanare norme che si adattino alla possibile diversita' delle situazioni considerate, cioe' ha il potere di apprezzare se per talune categorie di dipendenti pubblici ricorrano situazioni particolari che rendano opportuno disporre per esse un trattamento speciale o differenziato che tenga conto della effettiva possibilita' di esercitare i relativi compiti contemporaneamente all'espletamento di attivita' in altri uffici pubblici o in altre cariche pubbliche. Pertanto, non puo' ritenersi costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il principio di eguaglianza - il trattamento ora previsto per i professori universitari (ossia il collocamento in aspettativa di ufficio), rispetto agli altri impiegati pubblici (collocamento in aspettativa a domanda), dal legislatore ordinario nell'esercizio del potere discrezionale a lui attribuito, in quanto esso trova adeguata e razionale giustificazione nella situazione diversa del professore rispetto a quella degli altri dipendenti pubblici, che si e' venuta a creare a seguito della riforma della docenza universitaria ad opera della legge 21 febbraio 1980, n. 28, per effetto dei nuovi, e piu' gravosi compiti che gli sono stati affidati, sicche' egli non ha piu' il tempo libero sufficiente per svolgere contemporaneamente anche l'attivita' in uffici o cariche pubbliche, specie se elevate ed impegnative come quella di Presidente del Consiglio regionale, ben piu' gravosa di quella di consigliere regionale e diversa per il rango, l'importanza, l'imparzialita' e l'autonomia assoluta che richiede. Ne' e' ravvisabile disparita' di trattamento tra i professori universitari e gli incaricati perche', mentre per quelli stabilizzati sussistono le stesse incompatibilita' ad essi estese dall'art. 118 della succitata legge n. 28 del 1980, per i non stabilizzati la diversa disciplina trova razionale giustificazione nella situazione del tutto precaria in cui essi si trovano. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 4, lett. d, della legge n. 28 del 1980 e 13, primo comma, n. 7, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, il primo dei quali prevede il collocamento in aspettativa di ufficio del docente universitario, tra l'altro, nominato ad "elevate cariche amministrative, politiche o giornalistiche", mentre il secondo, in attuazione sul punto della delega legislativa, prevede il collocamento in aspettativa, d'ufficio, per la durata della carica, del docente, tra l'altro, nominato Presidente del Consiglio regionale). - S. n. 6/1960.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. d), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 in riferimento agli artt. 1, 3, 51 e 76 Cost. e dell'art. 13, primo comma, n. 7 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in riferimento agli artt. 3, 4, 76 Cost., proposte dal TAR della Liguria, con ordinanza del 12 maggio 1983.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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