Corte costituzionale
Sentenza n. 133/1985
Corte cost., sent. 6 maggio 1985, n. 133
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 133/1985
- Data di deposito
- 6 maggio 1985
- Data di decisione
- 2 maggio 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:133
Norme oggetto del giudizio
- art. 16-ter, legge n. 775 del 28 ottobre 1970
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 36, Costituzione
- art. 103, Costituzione
- art. 104, comma 1, Costituzione
- art. 107, comma 3, Costituzione
- art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 1972
Massime
Massima n. 10874
In tema di retribuzioni nel pubblico impiego, se da un lato il legislatore dispone di un'ampia discrezionalita', indipendentemente dalle soluzioni adottate in precedenza, nel regolare il trattamento economico dei dipendenti pubblici, magistrati compresi; d'altro canto, i tertia comparationis, sui quali si reggono i giudizi costituzionali d'eguaglianza, non possono venire ricavati se non dall'ordinamento giuridico vigente, a pena d'irrigidire e di rendere immodificabile l'ordinamento stesso; cosicche' a nulla rileva la costante esistenza di una diversa normativa, precedente a quella impugnata, sulla base della quale vi sarebbe stata l'equiparazione in seguito negata. Di conseguenza, per i magistrati di Cassazione, non e' affatto vero che anche a loro dovrebbero applicarsi le ragioni che hanno indotto a collocare i professori universitari c.d. di prima classe al livello dei vertici della dirigenza, avendo la Corte espressamente affermato che e' nella discrezionalita' del legislatore differenziare il trattamento economico di categorie prima egualmente retribuite, senza per questo incorrere in violazione dei precetti costituzionali degli artt. 3 e 36, ne' e' comparabile la posizione dei professori universitari di prima classe con quella dei magistrati di Cassazione, occupando i primi e non i secondi una posizione di vertice della rispettiva carriera. Non risultano nemmeno violati gli artt.: 103 - relativo alla giurisdizione degli organi di giustizia amministrativa, della Corte dei conti e dei tribunali militari, e che non riguarda minimamente il regime retributivo dei magistrati ordinari -; 104, primo comma - che afferma l'indipendenza dell'ordine giudiziario e dei suoi componenti (le cui retribuzioni devono essere adeguate, ma non vanno necessariamente determinate secondo canoni rigidi e prestabiliti) -; e 107, terzo comma, Cost. - in cui e' solo proclamato che i magistrati si distinguono fra loro esclusivamente per diversita' di funzioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 103, 104, primo comma, e 107, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 ter della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (in connessione con l'art. 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748), nella parte in cui non prevede che ai consiglieri di Cassazione debba spettare il trattamento economico dell'"organo che riveste la massima qualifica dell'amministrazione attiva", cioe' dei dirigenti generali inquadrati nel livello A). - S. n. 219/1975, concernente la estensione del trattamento retributivo dei dirigenti della P.A. ai professori universitari di prima classe. - S. n. 86/1982 sulla ratio della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 107 Cost..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 ter della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (in connessione con l'art. 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748), sollevata dalla Corte dei conti, dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna e dal Pretore di Modena con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 36, 103, 104, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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