Corte costituzionale
Sentenza n. 105/1985
Corte cost., sent. 17 aprile 1985, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 105/1985
- Data di deposito
- 17 aprile 1985
- Data di decisione
- 16 aprile 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:105
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955
Parametri
Massime
Massima n. 10822
La norma che consente per alcune particolari categorie di lavoratori di commisurare i contributi previdenziali, e di conseguenza le pensioni di vecchiaia e di anzianita', a retribuzioni medie convenzionali determinate con decreto del Ministro del Lavoro anziche' alle retribuzioni effettivamente percepite, va individuata nell'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Detta norma non contrasta con alcun parametro costituzionale, ed in particolare ne' con gli artt. 1 e 2 della Costituzione - i quali pongono rispettivamente il lavoro a fondamento della Repubblica, affermando la preminenza di ogni attivita' lavorativa nel sistema dei diritti-doveri del cittadino, e tutelano i diritti inviolabili dell'uomo, ma non dettano specifici criteri cui dovrebbe attenersi il legislatore nel disciplinare i diritti dei lavoratori -; ne' con l'art. 3 - in quanto la differenza di disciplina tra lavoratori, a seconda che la pensione sia collegata alla retribuzione reale o a quella convenzionale, trova razionale giustificazione nella impossibilita' di accertare in concreto la retribuzione effettiva di talune categorie di lavoratori che percepiscono compensi non fissi ma variabili -; ne' con l'art. 4 - il quale impegna il legislatore ad intervenire per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini, ma non comporta alcun divieto specifico circa il collegamento delle pensioni sociali assicurative alle retribuzioni convenzionali anziche' a quelle reali -; ne', infine, con gli artt. 36 e 38 - rientrando nei poteri del legislatore ordinario determinare, con una razionale considerazione delle esigenze di vita dei lavoratori e delle effettive disponibilita' finanziarie, l'ammontare delle prestazioni e modificarne la misura allo scopo di rendere sempre attuale e costante il rapporto tra i termini che dovessero subire variazioni. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 38 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, sollevata in quanto consentirebbe per alcune particolari categorie di lavoratori di commisurare i contributi previdenziali, e di conseguenza le pensioni di vecchiaia e di anzianita', a retribuzioni medie convenzionali determinate con decreto del Ministro del Lavoro anziche' alle retribuzioni effettivamente percepite.
Massima n. 10823
Gli artt. 1 e 2 della Costituzione pongono rispettivamente il lavoro a fondamento della Repubblica, affermando la preminenza di ogni attivita' lavorativa nel sistema dei diritti-doveri del cittadino, e tutelano i diritti inviolabili dell'uomo; ma dettano specifici criteri cui dovrebbe attenersi il legislatore nel disciplinare i diritti dei lavoratori.
Massima n. 10824
L'art. 4 della Costituzione ha valenza programmatica ed impegna il legislatore a intervenire per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini, ma non comporta alcun divieto specifico circa il collegamento delle pensioni sociali assicurative alle retribuzioni convenzionali anziche' a quelle reali.
Massima n. 10825
Come la Corte ha piu' volte affermato, rientra nei poteri del legislatore ordinario determinare, con una razionale considerazione delle esigenze di vita dei lavoratori e delle effettive disponibilita' finanziarie, l'ammontare delle prestazioni, cui il lavoratore ha diritto in base agli artt. 36 e 38 della Costituzione, e di modificarne la misura allo scopo di rendere sempre attuale e costante il rapporto tra i termini che dovessero subire variazioni. - S. n. 128/1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza del 15 luglio 1977 (r.o. n. 494/1977), in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 38 della Costituzione
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze