Corte costituzionale
Ordinanza n. 363/1985
Corte cost., ord. 21 dicembre 1985, n. 363
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 363/1985
- Data di deposito
- 21 dicembre 1985
- Data di decisione
- 18 dicembre 1985
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:363
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, regio decreto n. 577 del 5 febbraio 1928
- art. 30, regio decreto n. 577 del 5 febbraio 1928
- art. 122, regio decreto n. 1297 del 26 aprile 1928
- art. 28, regio decreto n. 577 del 5 febbraio 1928
- art. 29, regio decreto n. 577 del 5 febbraio 1928
- decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 14 giugno 1955
- art. 36, legge n. 810 del 27 maggio 1929
Parametri
Massime
Massima n. 11319
Va ordinata la restituzione al giudice a quo degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 27, 28, 29 e 30 r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, in relazione all'art. 112 r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 e al d.P.R. 14 giugno 1955, n. 503, nonche' dell'art. 36 l. 27 maggio 1929, n. 810, sollevato in quanto tali norme, considerando la religione cattolica come fondamento e coronamento dell'istruzione elementare, contrasterebbero con gli artt. 3, 7, 8, 19, 21, 29, 30, 31, 33 e 34 Cost.. Infatti, nelle more della decisione, e' stata pubblicata, sulla G.U. n. 28 del 10 aprile 1985, la l. 25 marzo 1985, n. 121, che autorizza "Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la S. Sede" e lo scambio degli strumenti di ratifica con la S. Sede e' avvenuta il 3 giugno 1985 (come da comunicato in Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1985, n. 144). Cosicche' attualmente, ai sensi dell'art. 1 del Protocollo addizionale 18 febbraio 1984, e' espressamente sancito che "si considera non piu' in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano", mentre l'art. 9, punto 2, dell'Accordo, si limita ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole non universitarie, sulla premessa che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, ma proclama contestualmente il rispetto per la liberta' di coscienza e per la responsabilita' educativa dei genitori, garantendo a tutti il diritto di scegliere se avvalersi o non di detto insegnamento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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