Corte costituzionale

Ordinanza n. 363/1985

Corte cost., ord. 21 dicembre 1985, n. 363

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
363/1985
Data di deposito
21 dicembre 1985
Data di decisione
18 dicembre 1985
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:363

Norme oggetto del giudizio

  • art. 27, regio decreto n. 577 del 5 febbraio 1928
  • art. 30, regio decreto n. 577 del 5 febbraio 1928
  • art. 122, regio decreto n. 1297 del 26 aprile 1928
  • art. 28, regio decreto n. 577 del 5 febbraio 1928
  • art. 29, regio decreto n. 577 del 5 febbraio 1928
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 14 giugno 1955
  • art. 36, legge n. 810 del 27 maggio 1929

Parametri

Massime

Massima n. 11319

Va ordinata la restituzione al giudice a quo degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 27, 28, 29 e 30 r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, in relazione all'art. 112 r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 e al d.P.R. 14 giugno 1955, n. 503, nonche' dell'art. 36 l. 27 maggio 1929, n. 810, sollevato in quanto tali norme, considerando la religione cattolica come fondamento e coronamento dell'istruzione elementare, contrasterebbero con gli artt. 3, 7, 8, 19, 21, 29, 30, 31, 33 e 34 Cost.. Infatti, nelle more della decisione, e' stata pubblicata, sulla G.U. n. 28 del 10 aprile 1985, la l. 25 marzo 1985, n. 121, che autorizza "Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la S. Sede" e lo scambio degli strumenti di ratifica con la S. Sede e' avvenuta il 3 giugno 1985 (come da comunicato in Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1985, n. 144). Cosicche' attualmente, ai sensi dell'art. 1 del Protocollo addizionale 18 febbraio 1984, e' espressamente sancito che "si considera non piu' in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano", mentre l'art. 9, punto 2, dell'Accordo, si limita ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole non universitarie, sulla premessa che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, ma proclama contestualmente il rispetto per la liberta' di coscienza e per la responsabilita' educativa dei genitori, garantendo a tutti il diritto di scegliere se avvalersi o non di detto insegnamento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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